Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6207 del 15/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 15/03/2010, (ud. 22/12/2009, dep. 15/03/2010), n.6207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20988/2007 proposto da:

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA G. VERDI, presso lo studio dell’avvocato CHIARA TURCO, (c/o

l’Ufficio della Funzione Affari Legali e Societari), che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA ANTONIO

MANCINI, 4/B, presso lo studio dell’avvocato FASANO GIOVANNANTONIO,

che lo rappresenta e difende, giusta mandato a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5233/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 26/07/2006 R.G.N. 1025/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/12/2009 dal Consigliere Dott. MONACI Stefano;

udito l’Avvocato TURCO CHIARA;

udito l’Avvocato FASANO RAFFAELA per delega FASANO GIOVANNANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per improcedibilità in subordine

rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia ha per oggetto la richiesta di un dipendente dell’Istituto poligrafico Zecca dello Stato, il sig. C.M. il quale, dopo avere premesso di avere effettuato ore di lavoro straordinario ed obbligatorio, richiedeva la declaratoria del diritto al computo dei compensi relativi nelle indennità di anzianità e nel trattamento di fine rapporto, nonchè il ricalcolo, in relazione ad esse, della retribuzione corrisposta per le mensilità aggiuntive e le ferie fino all’entrata in vigore del contratto di categoria del 1992.

La richiesta (respinta dal giudice di primo grado) veniva accolta dal giudice di appello che condannava l’Istituto al pagamento di una somma per differenze di tredicesima e di quattordicesima mensilità e di trattamento per ferie, oltre accessori.

L’Istituto ha proposto, in termine, ricorso per cassazione con un motivo di impugnazione.

L’intimato ha resistito, in termine, con apposito controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Nell’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1322 c.c., in relazione alla normativa collettiva alla normativa da applicare alla fattispecie.

Il motivo è inammissibile, perchè i contratti collettivi cui si richiama il ricorrente (ad eccezione, per la verità, di una prima “ipotesi di accordo” del 1974) sono stati riportati nel ricorso solamente per stralci più o meno ampi e non nel loro testo integrale.

Nè sono stati allegati nel testo integrale, e neppure viene specificato che fossero già stati depositati nei fascicoli del, giudizio di merito, appositamente ridepositati nel giudizio di cassazione per consentire al Collegio ogni opportuno riscontro. Si deve ritenere, invece, che, quando, in applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, (nella sua nuova formulazione a seguito della modifica introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2) un ricorso per cassazione venga proposto per violazione falsa applicazione di norme dei contratti ed accordi collettivi nazionale di lavoro del settore privato (che, a differenza delle disposizioni normative in senso proprio e degli stessi contratti ed accordi collettivi del settore pubblico, non sono soggetti a forme ufficiali di pubblicità che ne garantiscano la conoscenza), il ricorrente non possa limitarsi a riportare semplici stralci dei testi con le norme che si assumono violate.

Come ritiene la giurisprudenza ormai maggioritaria e più convincente, occorre, invece, che il ricorrente depositi, o ridepositi, i contratti e/o gli accordi collettivi asseritamene violati nel loro testo integrale (in questo senso, per tutte, recentemente 5 febbraio 2009, n. 2855, e 2 luglio 2009, n. 15495).

3. Valgono in questo senso innanzi tutto due considerazioni di carattere decisivo.

Sul piano formale l’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (anch’esso nella nuova formulazione introdotta dal D.Lgs. n. 46 del 2006, art. 7), prevede espressamente l’obbligo di depositare, a pena di inammissibilità del ricorso, anche “i documenti, o contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda”, senza prevedere la possibilità che il teso depositato possa essere parziale.

Dal punto di vista sostanziale il giudice deve essere posto in condizione di verificare non solo le singole norme collettive, ma interpretarle all’interno del testo complessivo dei contratti o accordi collettivi in cui sono inserite.

Nel contesto complessivo, infatti, quelle norme possono acquisire un valore diverso.

4. Nel caso di specie l’Istituto, come si è detto, si limitato a riportare semplici stralci, e questo è insufficiente, e non può valere ad escludere l’inammissibilità del ricorso, o, più esattamente, dei motivi idi ricorso, che, come questo, richiedono un controllo delle fonti contrattuali collettive.

Vale la pena di sottolineare, per opportuna chiarezza, che questa interpretazione rigida dell’obbligo di deposito dei contratti collettivi non si traduce in un formalismo fine a se stesso.

Anche astraendo dalla formulazione letterale del nuovo testo, già richiamato, dell’art. 369 c.p.c., se è vero che non si può escludere che in un caso specifico gli stralci riportati contengano tutte le norme contrattuali effettivamente rilevanti per la risoluzione del caso, è anche vero che non si può escludere neppure il contrario: il dubbio può essere risolto soltanto con la lettura del testo completo del contratto richiamato (oppure, dei contratti richiamati), e perciò, a maggior ragione, questo ultimi debbono necessariamente essere acquisiti nella loro interezza.

4. Il ricorso, perciò, non può che essere disatteso. Tenuto conto della difficoltà delle questioni trattate, quali risultanti anche dal diverso esito della controversia nei successivi gradi di giudizio, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 22 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010

 

 

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