Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6207 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. II, 05/03/2021, (ud. 22/09/2020, dep. 05/03/2021), n.6207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23049/2019 proposto da:

M.A., domiciliato in ROMA presso la Cancelleria della

Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato STEFANIA

SANTILLI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, 80185690585, domiciliato in ROMA alla VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo

rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 18/6/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2020 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

M.A. ricorre per cassazione, affidandosi a cinque motivi, avverso il “decreto” del Tribunale di Milano del 18 giugno 2019, reiettivo della sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Ministero dell’Interno non si è costituito nei termini di legge, ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

In estrema sintesi, quel tribunale ritenne carente di credibilità il suo racconto e, comunque, che i motivi addotti a sostegno delle sue richieste non ne consentissero l’accoglimento.

Le formulate doglianze prospettano, rispettivamente:

I) Violazione e falsa applicazione di legge in relazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3,4,5,6 e 14, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, artt. 2 e 3 CEDU nonchè dell’art. 15, p.3 lett. a) e art. 46 p.3 della direttiva 2013/32/UE, art. 13, p.3 lett. a) della direttiva 2005/85/UE e art. 4 p.3 della direttiva 2004/83/Ue; violazione dei parametri normativi relativi alla credibilità delle dichiarazioni dei richiedenti fissati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 comma 5 lett. c), non avendo compiuto alcun esame comparativo tra le informazioni provenienti dal richiedente stesso e la situazione del paese di origine; violazione degli obblighi di cooperazione istruttoria incombenti sull’autorità giurisdizionale. Violazione dei parametri normativi per la definizione di un danno grave, violazione di legge con riferimento agli artt. 6 e 13 della CEDU, dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione. Omesso esame di fatto decisivo ex artt. 360 c.p.c., comma 1 nn. 3 e 5;

II) Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4 e 14 e segg. ed del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per non avere il collegio esaminato la situazione del Paese d’origine del richiedente al fine di valutare la domanda di protezione sussidiaria;

III) Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. g) e art. 14, comma 1, lett. c), nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio perchè il Tribunale avrebbe erroneamente escluso i fatti occorsi al ricorrente in Libia affinchè siano da valutare ai fini della protezione internazionale o umanitaria. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2 e art. 10 comma 3; motivazione apparente in relazione alla domanda di protezione umanitaria e alla valutazione di assenza di specifica vulnerabilità;

IV) Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251, art. 2, lett. g) e art. 14, comma 1, lett. c), nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in quanto il Tribunale avrebbe erroneamente escluso che in Ghana vi sia una situazione di instabilità tale da comportare minaccia grave alla vita ed alla persona del richiedente;

V) Violazione falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998 art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2 e art. 10, comma 3, con motivazione apparente in relazione alla domanda di protezione umanitaria ed alla valutazione di assenza di specifica vulnerabilità; omesso esame di fatti decisivi circa la sussistenza di quest’ultima con riferimento agli avvenimenti in Libia; violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 4, 7,14,16,17, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 810 e 32; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 10 Cost.. Omesso esame di un fatto decisivo in relazione ai presupposti della protezione umanitaria; mancanza o quanto meno apparenza della motivazione e nullità della sentenza per violazione di varie disposizioni – artt. 112,132 c.p.c. e art. 156 c.p.c., comma 2 e art. 111 Cost., comma 6.

Tutte le descritte doglianze – pure a volerne sottacere i profili di inammissibilità perchè prospettanti, genericamente e cumulativamente, vizi di natura eterogenea (censure motivazionali ed errores in iudicando), in contrasto con la tassatività dei motivi di impugnazione per cassazione e con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui una simile tecnica espositiva riversa impropriamente sul giudice di legittimità il compito di isolare, all’interno di ciascun motivo, le singole censure (cfr., ex plurimis, Cass. n. 33348 del 2018; Cass. n. 19761, n. 19040, n. 13336 e n. 6690 del 2016; Cass. n. 5964 del 2015; Cass. n. 26018 e n. 22404 del 2014) – sono scrutinabili congiuntamente, perchè evidentemente connesse, e si rivelano complessivamente immeritevoli di accoglimento.

Nella specie, invero, il tribunale di Milano, con accertamenti evidentemente di natura fattuale, ha considerato “carente di credibilità” la narrazione dell’odierno ricorrente, che aveva sostenuto di aver abbandonato il proprio Paese (Ghana) a seguito delle gravi minacce e violenze subite dopo aver preso la difesa di un proprio amico omosessuale, situazione questa che lo aveva allontanato anche dalla madre (quel giudice ha rilevato che, come poteva evincersi dalle risultanze del verbale di sua audizione innanzi alla commissione territoriale, nonchè dalla sua audizione dianzi allo stesso Tribunale, dapprima aveva riferito di avere smentito l’omosessualità dell’amico, salvo poi affermare di esserne il compagno. In particolare non sarebbe comprensibile la ragione per la quale al fine di salvare l’amico dall’aggressione di terzi estranei, avrebbe detto di essere a sua volta omosessuale, pur lasciando intendere che gli aggressori fossero invece consapevoli della sua eterosessualità, senza però spiegare quale fosse stata la reale ragione anche della sua aggressione; inoltre ha evidenziato come la contraddittorietà investisse anche il racconto relativo al suo ricovero in ospedale ed all’atteggiamento ivi tenuto nei suoi confronti da parte della polizia), ed ha motivatamente escluso, menzionando le specifiche fonti internazionali consultate (cfr. amplius, pag. 7-8 del medesimo decreto) che, atteso l’atteggiamento dell’opinione pubblica nei confronti dell’omosessualità in Ghana, fosse credibile che avesse riferito a sua volta di essere omossessuale, ancorchè al fine di aiutare un amico, il che escludeva che la ragione della sua partenza dal Paese di origine fosse la sua ritenuta omosessualità.

Inoltre, a pagg. 10 e ss., con la citazione di specifiche fonti di conoscenza, il decreto ha evidenziato come il Ghana, sebbene ancora in ritardo nel riconoscimento dei diritti civili (il che esclude che possa essere reputato un paese del tutto stabilizzato in termini di sicurezza), non veda la presenza di un conflitto armato interno generatore di una situazione di violenza tanto diffusa ed indiscriminata da interessare qualsiasi persona ivi abitualmente dimorante. Ha parimenti negato, alla stregua delle medesime fonti, la sussistenza dei profili di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b).

Questa Suprema Corte, poi, ha ancora recentemente (cfr. Cass. n. 18446 del 2019) chiarito che: i) la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve ponderare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in Cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr., nel medesimo senso, Cass. n. 3340 del 2019). Deve, peraltro, rimarcarsi, da un lato, che, nella specie, la semplice lettura del decreto oggi impugnato, nella parte in cui ha negato l’attendibilità del racconto dell’odierno ricorrente presenta una motivazione ampiamente in linea con il minimo costituzionale sancito da Cass. SU, n. 8053 del 2014; dall’altro, che, quanto alle censure proposte ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nemmeno risultano osservati gli specifici oneri di allegazione previsti, in proposito, dall’appena citata decisione delle Sezioni Unite di questa Corte; ii) in tema di riconoscimento della protezione sussidiaria, il principio secondo il quale, una volta che le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad approfondimenti istruttori officiosi, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori investe le domande formulate ai sensi dell’art. 14, lett. a) e b), del predetto Decreto (cfr. Cass. n. 15794 del 2019; Cass. n. 4892 del 2019), mentre, quanto a quella proposta giusta la lettera c) del medesimo decreto, si è già riferito che il provvedimento oggi impugnato ha comunque esaminato la situazione fattuale ed operato la ricostruzione della realtà socio-politica del Paese di provenienza del richiedente, onde la corrispondente doglianza di quest’ultimo è insuscettibile di accoglimento, in quanto, sostanzialmente, volta ad ottenere la ripetizione del giudizio di fatto, attività qui preclusa in virtù della funzione di legittimità.

A tanto deve soltanto aggiungersi, da un lato, che del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati…”, deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale, non potendo, per contro, addebitarsi la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione, riferita a circostanze non dedotte (cfr. Cass. n. 30105 del 2018); dall’altro, che, nella domanda di protezione internazionale, l’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide (cfr. Cass. n. 31676 del 2018).

In relazione alla invocata protezione umanitaria (alla stregua della disciplina, da ritenersi applicabile ratione temporis – cfr. Cass., SU, nn. 29459-29461 del 2019 – di cui al D.Lgs. n. 286, art. 5, comma 6), inoltre, la censura non deduce alcuna situazione di vulnerabilità non rilevata dal giudice di merito: vulnerabilità che deve riguardare la vicenda personale del richiedente, diversamente, infatti, verrebbe in rilievo non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma, piuttosto, quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti.

Il provvedimento gravato ha poi rilevato, con valutazione evidentemente in fatto, che in Italia era limitato a svolgere sia pure proficuamente le tipiche attività organizzate dai centri di accoglienza e che le attività lavorative documentate, sebbene indicative della volontà di inserimento del ricorrente, non erano accompagnate dalla presenza di ulteriori elementi al fine di riscontrare l’esistenza di una vita privata e familiare nel paese di arrivo, dovendosi per converso ritenere, alla luce della inattendibilità del complessivo racconto del M., che non sia impossibile una ricollocazione anche lavorativa in Ghana.

In definitiva, quanto oggi esposto da M.A., argomentando le censure in esame, si risolve, sostanzialmente – benchè formalmente prospettate come vizio di motivazione e/o di violazione di legge – in una critica al complessivo governo del materiale istruttorio operato dal giudice a quo, cui il primo intenderebbe opporre una diversa valutazione delle medesime risultanze istruttorie utilizzate dal già menzionato tribunale: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonchè la più recente Cass. n. 8758 del 2017).

Il ricorso va, dunque, respinto, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio avendo il Ministero resistito solo in vista di un’eventuale discussione orale, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

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