Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6206 del 15/03/2010
Cassazione civile sez. lav., 15/03/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 15/03/2010), n.6206
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LAMORGESE Antonio – Presidente –
Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –
Dott. TOFFOLI Saverio – rel. Consigliere –
Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –
Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 9838/2007 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso
lo studio dell’avvocato DE MARINIS NICOLA, che la rappresenta e
difende, giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
C.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENO 21,
presso lo studio dell’avvocato RIZZO ROBERTO, che la rappresenta e
difende, giusta mandato a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1293/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 29/03/2006 R.G.N. 3307/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16/12/2009 dal Consigliere Dott. TOFFOLI Saverio;
udito l’Avvocato DE MARINIS NICOLA;
udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUCCI Costantino, che ha concluso per inammissibilità.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI
La Corte d’appello di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, riformando la sentenza di primo grado e in accoglimento della domanda proposta da C.R. contro la s.p.a. Poste Italiane, dichiarava la nullità del termine apposto al contratto di lavoro inter partes, dichiarando che lo stesso si era convertito in ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dall’1.2.2001, condannando la datrice di lavoro al pagamento di retribuzione pregresse.
La Soc. Poste Italiane proponeva ricorso per cassazione. L’intimata resisteva con controricorso.
La controricorrente ha depositato verbale di conciliazione in sede sindacale in data 9.2.2009 con cui le parti, previa rinuncia della lavoratrice agli effetti della sentenza suindicata, convenivano i termini e le modalità per la riammissione in servizio.
Tale conciliazione determina la cessazione della materia del contendere (come dato atto all’udienza di discussione dai difensori di entrambe le parti) e di riflesso comporta l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione per difetto di interesse.
In coerenza con la definizione conciliativa della controversia, le spese del giudizio di cassazione vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010