Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6205 del 24/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2022, (ud. 18/11/2021, dep. 24/02/2022), n.6205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8431-2019 proposto da:

AUTOLINEE C. SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA

della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato ALDO

STARACE;

– ricorrente –

contro

CITTA’ DI VICO EQUENSE, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI CONSOLI, 11, presso lo

studio dell’avvocato ENRICO CALIFANO, rappresentata e difesa

dall’avvocato ERIK FURNO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1926/2018 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA,

depositata il 10/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – Autolinee C. S.r.l. ricorre per due mezzi, nei confronti del Comune di Vico Equense, contro la sentenza del 10 settembre 2018 con cui il tribunale di Torre Annunziata, provvedendo in sede di appello avverso la sentenza resa tra le parti dal Giudice di pace di Sorrento, ha così provveduto: “in parziale accoglimento dell’appello, dichiara la nullità della sentenza impugnata; annulla il decreto ingiuntivo n. 177/2014 emesso dal giudice di pace di Sorrento in data 4/10/2014; condanna Autolinee C. S.r.l., in persona del legale rapp. te p. t., al pagamento in favore della Città di Vico Equense delle spese di lite del primo grado di giudizio… delle spese di lite del presente grado di giudizio…”.

2. – Il Comune di Vico Equense resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. – Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., del D.Lgs. n. 104 del 2010, artt. 26 e 42, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. e del decreto ministeriale numero 55 del 2010, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Ritenuto che:

4. – Il ricorso è inammissibile.

La vicenda, per ciò che riesce a comprendersi, consiste in ciò, che una società terza, School Bus Service S.r.l., ha agito nei confronti del Comune di Vico Equense dinanzi al Tar Campania, chiedendo l’annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva ad Autolinee C. S.r.l. del servizio di linee di autotrasporto scolastico.

Quest’ultima società ha spiegato ricorso incidentale, corrispondendo il contributo unificato per l’importo di Euro 2000,00, volto ad ottenere l’esclusione dalla gara della società ivi ricorrente, School Bus Service S.r.l..

Il Tar Campania ha accolto il ricorso incidentale e compensato le spese di lite.

Dopo di che, invocando l’art. 13 del testo unico sulle spese di giustizia, Autolinee C. S.r.l. ha agito in monitorio, con successo, nei confronti del Comune di Vico Equense per la restituzione dell’importo di Euro 2000,00 sopra menzionato, e cioè la somma pagata a titolo di contributo unificato per la proposizione del ricorso incidentale dinanzi al Tar: la ricorrente in monitorio, dunque, ha posto a fondamento della domanda la asserita soccombenza del Comune, come tale tenuto a farsi carico del pagamento del contributo unificato in discorso.

Proposta opposizione al decreto ingiuntivo dal Comune, essa è stata accolta dal Giudice di pace di Sorrento, secondo cui la società avrebbe potuto direttamente precettare l’importo in discussione, senza ricorrere al procedimento per ingiunzione.

All’esito, pertanto, Autolinee C. S.r.l. ha proposto appello che il Tribunale ha accolto, ritenendo per un verso che il Giudice di pace avesse rilevato d’ufficio una questione, quella della superfluità del ricorso per ingiunzione, non sottoposta al dibattito processuale, e, per altro verso, che il primo giudice avesse errato sul punto, giacché la possibilità di precettare l’importo corrisposto per contributo unificato presupponeva una condanna alle spese da parte del Tar, che invece non l’aveva pronunciata, giacché aveva disposto la compensazione delle spese.

Esaminando quindi la domanda attrice, nel merito, il Tribunale l’ha respinta, ritenendo che nel giudizio dinanzi al Tar l’unica soccombente fosse School Bus Service S.r.l. e che viceversa non fosse soccombente il Comune di Vico Equense, come tale non tenuto a farsi carico del contributo unificato.

Orbene, a fondamento del ricorso la società ricorrente denuncia l’errore commesso dal giudice di merito nell’escludere la soccombenza del Comune.

Ciò detto, tale verifica richiede l’esame della sentenza del Tar, che è l’atto su cui la domanda attrice originaria, come pure l’odierno ricorso per cassazione, si fonda: ma l’esatto contenuto della sentenza è ignoto, mentre il suo esame è indispensabile al fine di stabilire se il Tribunale abbia o non abbia ben valutato la sussistenza della soccombenza a carico del Comune.

Non resta allora se non osservare che il ricorso difetta del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, dal momento che la sentenza in discorso, su cui come si premetteva il ricorso si fonda, non è localizzata, oltre a non esserne con chiarezza ricostruito l’esatto contenuto (Cass. 10 dicembre 2020, n. 28184).

Il che travolge anche il secondo motivo, concernente il governo delle spese di lite da parte del Tribunale, giacché, in mancanza della localizzazione e della descrizione contenutistico della sentenza del Tar, neppure possibile verificare l’esattezza della statuizione sulle spese.

5. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità liquidate in complessivi Euro 1.500,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, ove dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022

 

 

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