Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6205 del 15/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 15/03/2010, (ud. 12/11/2009, dep. 15/03/2010), n.6205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19193-2008 proposto da:

R.P., F.G., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEI CASTANI 195, presso lo studio dell’avvocato GALATI

BRUNO, rappresentati e difesi dall’avvocato DALL’ARA EMANUELE, giusta

delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’avvocato

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

CASSA DI RISPARMIO DELLA SPEZIA S.P.A. – S.R.T. S.P.A.;

– intimata –

sul ricorso 19828-2008 proposto da:

C.R., N.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA VALADIER 53, presso lo studio dell’avvocato NISSOLINO

LAURA, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati CASTRO

SANDRO, DE FRANCHI MILVIA, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

CARISPE (CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE – SRT) DI LA SPEZIA,

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimati –

sul ricorso 26398-2008 proposto da:

CO.CA., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO

MIRABELLO 23, presso lo studio dell’avvocato RINALDO VICARI,

rappresentato e difeso dall’avvocato BONI MAURO, giusta mandato in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’avvocato

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

sul ricorso 26697-2008 proposto da:

A.F., P.G., FA.GI.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo

studio dell’avvocato CANFORA MAURIZIO, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIROMINI ROBERTO, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 115/2008 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 08/04/2008 R.G.N. 1383/05 + 1;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/11/2009 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito l’Avvocato DALL’ARA EMANUELE;

udito l’Avvocato GERARDIS CRISTINA (per Ministero Giustizia) e

NISSOLINO LAURA (per N.S. + 1);

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PIVETTI MARCO, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Co.Ca., ufficiale giudiziario presso l’UNEP di La Spezia con ricorso al Tribunale della stessa sede ha convenuto in giudizio il Ministero della Giustizia affinchè fosse condannato a corrispondergli nella misura dovuta la percentuale sui crediti recuperati dall’erario per gli anni 2000 e 2001.

Con altro ricorso R.P., A.F., P. G., F.G., Fa.Gi., C. R. e N.S., anch’essi ufficiali giudiziari o aiutanti ufficiali giudiziari presso il medesimo UNEP hanno proposto analoga domanda contro il lo stesso Ministero, chiedendone in subordine la condanna al pagamento di somme per detto titolo, determinate sulla base dei criteri di cui alla L. 13 febbraio 2002, n. 11, utilizzati per il pagamento delle somme dovute in riferimento agli anni 1998-1999.

Il Tribunale con due diverse sentenze di analogo contenuto ha accolto la domanda subordinata ed ha determinato in via equitativa la somma dovuta ai ricorrenti, in base ai criteri della legge appena indicata, osservando in proposito che, come dimostrato dall’istruttoria testimoniale, il nuovo sistema di versamento e riscossione a mezzo dei concessionari fino al gennaio 2002 non aveva funzionato pienamente sì che non vi era prova dell’integrale conteggio di tutte le somme spettanti agli ufficiali giudiziari.

Il Ministero proponeva appello dolendosi, per ciò che ancora rileva, che il Tribunale non avesse considerato attendibili i documenti prodotti dall’amministrazione a prova del pagamento di quanto spettante ai ricorrenti, pur trattandosi di documenti redatti in modo conforme ai criteri di legge, sulla base degli atti sottoscritti dai dirigenti di cancelleria. Lamentava inoltre che fosse stata espletata un’istruttoria testimoniale senza alcuna istanza nei ricorsi introduttivi; che fosse stata ammessa prova su circostanze generiche e prive di supporto documentale; che fossero state valorizzate risposte apodittiche ed imprecise; che fosse stata ammessa come teste la dirigente UNEP portatrice di interesse in causa. Osservava ancora che, ad ogni modo, eventuali errori nel sistema della riscossione sarebbero stati comunque fisiologici, ma ciò non avrebbe impedito la quantificazione del credito azionato e non avrebbe quindi reso legittimo ricorso alla valutazione equitativa.

Gli appellati resistevano e tranne il Co., proponevano appello incidentale per l’accoglimento della domanda principale previa consulenza tecnica d’ufficio.

La Corte d’Appello di Genova (d’ora innanzi: la Corte) riuniti gli appelli per identità delle questioni trattate, riformava le sentenze impugnate respingendo le domande dei ricorrenti. Premesso il contenuto del D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 122, richiamato altresì l’art. 139, stesso D.P.R. sui criteri di liquidazione della percentuale distintamente per i crediti recuperati dall’erario sui campioni civili e penali, per i crediti recuperati sui campioni amministrativi, per le somme introitate sulle vendite dei corpi di reato, e ricordato, infine, che l’ammontare complessivo della percentuale viene trasmesso alla fine di ogni bimestre all’ufficiale giudiziario dirigente che procede al riparto delle somme, la Corte ha notato che il D.Lgs. n. 237 del 1997 aveva trasferito alle Direzioni regionali delle entrate la competenza relativa al pagamento delle somme di cui al citato art. 122, mentre un successivo decreto del 31 dicembre 2001 del Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva nuovamente attribuito tale competenza al Ministero della Giustizia, con gestione diretta di uno specifico capitolo di spesa di nuova istituzione. La Corte ha notato ancora che, successivamente, con norme però non applicabili in relazione all’epoca dei fatti, erano intervenuti in materia il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 146 in materia di spesa di giustizia e che il contratto collettivo nazionale di lavoro 24 aprile 2002 aveva incluso la percentuale sui crediti recuperati fra le voci retributive dell’ufficiale giudiziario stabilendone nell’art. 6 le modalità di ripartizione fra gli aventi diritto.

Così ricostruito il quadro normativo, la Corte d’Appello ha osservato che l’amministrazione aveva sostenuto di aver provveduto, benchè in ritardo, alla liquidazione di quanto dovuto e che la circostanza del pagamento di determinate somme per il titolo in questione non era controversa; che era stata documentata, con produzione in causa del relativo prospetto datato 9 aprile 2003 la liquidazione di un determinato importo in favore dell’ufficio NEP di La Spezia, con indicazione specifica delle percentuali degli anni 2000 – 2001 e primo bimestre 2002; che tale conteggio era stato effettuato sulla scorta delle dichiarazioni provenienti dai dirigenti di cancelleria dei rispettivi uffici e che i dati ivi contenuti riguardavano tutti gli uffici e tutte le voci in relazione alle quali la percentuale era dovuta.

Ciò premesso, la Corte ha messo in rilievo che l’emolumento in questione non era ancorato ad alcuna attività lavorativa svolta dagli ufficiali giudiziari e risultava determinato a posteriori in base ad un dato contingente e variabile quale l’ammontare complessivo degli introiti incamerati. Quindi – ad avviso della Corte- il Ministero aveva fornito la prova dell’adempimento, avendo liquidato interamente le somme dovute sulla base dei prospetti contabili, mentre sarebbe stato onere dei ricorrenti provare gli eventuali errori contenuti in tali prospetti per difetto di contabilizzazione, e l’esatta portata di tali errori.

La Corte ha rilevato in proposito che l’ammissione dei capitoli di prova dell’escussione dei testi era stata del tutto irrituale, poichè le richieste istruttorie erano state formulate solo in corso di causa, e che era stata inoltre escussa e ritenuta attendibile la dirigente dell’ufficio UNEP di La Spezia che aveva ammesso il proprio interesse all’andamento della controversia e che ad ogni modo aveva riferito di vicende riguardanti un periodo precedente a quello dei fatti di causa.

Secondo la Corte, ad ogni modo, la prova espletata non aveva dimostrato la fondatezza delle pretese. Infatti il funzionario della società di riscossione aveva affermato che dal gennaio 2000 il nuovo sistema era andato a regime, ancorchè non avesse potuto escludere errori nella scritturazione dei codici tributo e nelle imputazioni dei capitoli di bilancio. Ma la possibile esistenza di errori, mera ipotesi senza alcun riscontro, non dimostrava di per sè l’erroneità dell’ammontare delle somme sulle quali erano state calcolati i compensi. Inoltre doveva considerarsi errata l’argomentazione del Tribunale che aveva formato il proprio convincimento sulla mancata risposta all’interrogatorio formale del legale rappresentante della società di riscossione, visto che tale società era estranea alla lite, perchè non debitrice di alcuna somma, nè si riusciva a comprendere quale ammissione tale parte processuale avrebbe potuto fare visto che ne era stata chiesta la condanna alla “redazione e/o all’invio” della documentazione necessaria per effettuare i corretti conteggi delle spettanze dovute.

La Corte ha fatto quindi riferimento, riportandone testualmente una parte della motivazione, alla sentenza da essa stessa resa in analoga vicenda promossa da ufficiali giudiziari ed aiuto ufficiali giudiziari di Genova, osservando in proposito che tale motivazione poteva rivelarsi utile per una migliore comprensione del meccanismo utilizzato dalle cancellerie per il calcolo delle spettanze degli ufficiali giudiziari, tenuto conto che tanto il procedimento concernente il calcolo quanto la successiva liquidazione erano effettuati dalla cancelleria della Corte d’appello di Genova competente per tutto il distretto e quindi anche per l’ufficio NEP di La Spezia. In sintesi, nella motivazione così riprodotta la Corte sostiene che a fronte di carenze probatorie da parte dei ricorrenti l’attività istruttoria compiuta aveva consentito di raggiungere la prova positiva che nessuna omessa contabilizzazione era riscontrabile nei prospetti di cancelleria. Per la cassazione di questa sentenza sono stati proposti i separati ricorsi indicati in epigrafe. Degli intimati resiste con controricorso al ricorso di Co.Ca. ed al ricorso di R.P. e F.G. il solo Ministero della Giustizia. Sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Preliminarmente occorre riunire i ricorsi, proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c). Con il primo motivo del ricorso Co.

è denunziata violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione al D.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 122 e 140, con riflessi rispetto all’art. 2697 c.c..

Si addebita in sostanza alla sentenza di non aver considerato la natura retributiva dell’emolumento, sul presupposto che esso fosse scollegato dall’attività lavorativa svolta.

Il motivo è palesemente inammissibile perchè nella sentenza impugnata non si trova alcuna affermazione circa il carattere non retributivo dell’emolumento, sicchè la censura non si riferisce nè ad una statuizione esplicita della sentenza impugnata nè ad un presupposto della statuizione adottata.

Con il secondo motivo dello stesso ricorso è denunziata violazione falsa applicazione dell’art. 2397 c.c. con riferimento anche all’art. 1218 c.c..

Si addebita alla sentenza impugnata di aver affermato che spettava ai ricorrenti l’onere della prova del diritto azionato, in contrasto con i principi generali circa l’onere della prova nei rapporti contrattuali, in base ai quali spettava al datore di lavoro la prova dell’esatto adempimento.

L’esame del motivo richiede un breve richiamo del quadro normativo rilevante.

Nel sistema vigente prima delle modifiche introdotte con le nuove disposizioni in tema di spese di giustizia, di cui al D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, e al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, D.P.R. n. 1220 del 1959, art. 11 stabiliva nell’art. 122 che:

Gli ufficiali giudiziari sono retribuiti:

1) mediante proventi costituiti dai diritti che sono autorizzati ad esigere, secondo le disposizioni del presente Ordinamento o di altre leggi, sugli atti e commissioni inerenti al loro ufficio;

2) con una percentuale sui crediti recuperati dallo erario, sui campioni civili penali ed amministrativi e sulle somme introitate dall’erario per effetto della vendita dei corpi di reato, in ragione del quindici per cento.

Tale percentuale è comprensiva anche delle quote di spettanza degli aiutanti ufficiali giudiziari”. Le modalità della liquidazione della percentuale sono disciplinate dai successivi artt. 138 e 139 e 140, stesso D.P.R., i quali dispongono in proposito quanto segue.

“Art. 138.

Le cancellerie giudiziarie, nei campioni civili, nelle relative note di spesa da recuperarsi e nelle distinte di versamento che devono essere trasmesse agli uffici del registro, nella colonna delle osservazioni indicano distintamente dagli altri diritti spettanti agli ufficiali giudiziari i diritti fissi postali e le indennità di trasferta.

Analoga distinzione i cancellieri fanno sulle note di spese e sulle distinte di versamento da trasmettere agli uffici del registro.

Gli uffici del registro, previa ritenuta della tassa del dieci per cento di cui all’art. 154, versano le somme recuperate, che dai campioni civili, penali ed amministrativi risultano di spettanza degli ufficiali giudiziari, alla fine di ciascun mese. A tal fine i detti uffici trasmettono il relativo importo direttamente agli ufficiali giudiziari, con l’indicazione del numero del campione, della parte debitrice, delle singole trattenute operate, distinguendo le somme che si riferiscono alla indennità di trasferta e ai diritti fissi postali.

Di ciascun versamento con tutte le suddette indicazioni gli uffici del registro danno avviso ai capi dell’ufficio da cui dipendono gli ufficiali giudiziari affinchè si assicurino che le somme pagate siano immediatamente iscritte nel registro cronologico.

In mancanza di specificazione l’ammontare delle somme recuperate è attribuito per metà ai diritti e per metà alla indennità di trasferta.

Art. 139.

La percentuale sui crediti recuperati dall’erario sui campioni civili e penali è liquidata, previa detrazione delle somme spettanti ai terzi, con le norme stabilite dalla L. 8 agosto 1895, n. 556 e successive modificazioni.

La percentuale sui crediti recuperati sui campioni amministrativi è liquidata, per quanto riguarda i procedimenti davanti alle giurisdizioni amministrative, sui recuperi delle spese che sono prenotate a debito secondo le norme del regolamento approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 640, e, per quanto riguarda i giudizi innanzi alla Corte dei conti, sui recuperi delle spese da ripetersi ai sensi del R.D. 5 settembre 1909, n. 776, e che risultino prenotate negli appositi campioni esistenti presso l’ufficio del registro.

Alla fine di ogni bimestre, l’ufficio del registro, nel procedere alla liquidazione delle percentuali di cui ai commi precedenti, liquida, altresì, la percentuale sulle somme introitate dall’erario sulle vendite dei corpi di reato, trasmettendone l’ammontare complessivo direttamente all’ufficiale giudiziario o, dove esiste, all’ufficiale giudiziario dirigente”.

Il sistema di riscossione è stato poi innovato dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 237 (recante “Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari”) con la soppressione del Servizio Cassa dell’Ufficio del Registro e l’accentramento dei servizi di riscossione e pagamento presso i concessionari del servizio riscossione tributi. Le disfunzioni di tale nuovo sistema (messe in luce anche da questa Corte: v. sent.

18709/2006) hanno tuttavia determinato, per la mancata trasmissione degli elenchi delle somme riscosse sulle quali dovevano essere calcolate le percentuali, la mancata erogazione per un certo periodo dei compensi spettanti agli ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari.

Il legislatore è quindi nuovamente intervenuto con la L. 13 febbraio 2001, n. 11 (Disposizioni in materia di forfetizzazione del compenso agli ufficiali giudiziari) stabilendo nell’art. 1, comma 1, della legge che: “1. Agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari è riconosciuto il pagamento, relativo agli anni 1998 e 1999, della percentuale del 15 per cento di cui all’art. 122, n. 2), dell’ordinamento approvato con D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, calcolato per ciascun anno, nella misura già corrisposta al medesimo titolo per l’anno 1997”.

Ciò premesso, va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che in tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’ avvenuto adempimento (v., fra le molte, Cass. 13674/2006; 1743/2007; 9351/2007;

15677/2009).

Orbene, dal sistema normativo sopra delineato risulta che il fatto costitutivo del credito azionato, il fatto che concretizza la fattispecie astrattamente delineata nel D.P.R. n. 1122 del 1959, art. 122, n. 2 è l’avvenuta riscossione di determinate somme da parte dell’erario. Quindi, verificatosi tale fatto sorge per gli ufficiali giudiziari il diritto al compenso e per il Ministero l’obbligo di corrispondere la percentuale dovuta. L’onere probatorio si distribuisce conformemente a tale ricostruzione della fattispecie:

l’ufficiale giudiziario al quale spetta di provare la fonte del proprio diritto (art. 2697 c.c.) deve dimostrare che il Ministero ha riscosso una determinata somma per i titoli sopraindicati, il Ministero a sua volta deve provare di averne corrisposto il quindici per cento all’ufficiale giudiziario.

Nel caso di specie i ricorrenti hanno agito prospettando che i crediti erariali recuperati fossero superiori a quelli computati per il calcolo della percentuale. In sostanza essi hanno fatto valere un credito superiore a quello riconosciuto e soddisfatto dall’amministrazione. Ma tale credito trova la sua specifica fonte nella circostanza di fatto che vi sia stata una riscossione maggiore di quella contabilizzata dall’amministrazione. Quale fatto costitutivo del credito tale circostanza avrebbe dovuto essere provata dagli attuali ricorrenti.

Quindi il motivo è infondato perchè al fine di rendere operante l’onere dell’amministrazione di provare il suo esatto adempimento sarebbe stato prima necessario provare che il credito, in tesi solo parzialmente adempiuto, fosse sorto.

Con il terzo motivo del ricorso in esame è denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. con errata e contraddittoria applicazione del principio dell’onere della prova ed omessa, contraddittoria ed errata valutazione di risultanze testimoniali decisive per il giudizio.

Si addebita alla sentenza impugnata di non aver considerato che in ogni caso la prova dell’inesatto adempimento, anche considerandola gravante sui ricorrenti era oggettivamente emersa nel corso dei due gradi di giudizio.

Il motivo va rigettato perchè contiene censure inammissibili, siccome dirette ad ottenere una, qui impossibile, rivalutazione del materiale istruttorie Va ora esaminato il ricorso A., P. e Fa..

I primi tre motivi di tale ricorso sono, in sostanza, del tutto analoghi a quelli del ricorso Co., e vanno parimenti rigettati.

Con il quarto motivo di detto ricorso, denunziando violazione degli artt. 112 e 343 c.p.c. si addebita alla sentenza impugnata di non aver pronunziato sulla specifica domanda, proposta dei ricorrenti con l’appello incidentale, diretta ad ottenere la condanna dell’amministrazione a pagamento delle maggiori somme dovute a seguito di corretta e completa liquidazione delle voci di cui al D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 122, in luogo della liquidazione effettuata dal primo giudice in via equitativa, in base al criterio stabilito dalla L. n. 11 del 2001.

II motivo è palesemente infondato perchè, come detto, la Corte ha ritenuto che gli interessati non avessero fornito alcuna prova del maggior importo loro dovuto, sicchè ha escluso del tutto qualunque ragione di credito in loro favore. La decisione negativa sull’appello incidentale è quindi implicita.

Viene ora in esame il ricorso R. e F..

I primi due motivi di tale ricorso corrispondono, in sostanza ai primi due motivi del ricorso Co. e ne seguono la sorte.

Con il terzo motivo, denunziando violazione e falsa applicazione di norme di diritto e segnatamente dell’art. 414 c.p.c. si addebita alla sentenza impugnata di aver dichiarato inammissibili le richieste di prova testimoniale perchè tardivamente formulate, senza considerare che la controparte non aveva sollevato al riguardo alcuna eccezione.

Con il quarto motivo, denunziando violazione e falsa applicazione di norme di diritto, e segnatamente dell’art. 421 c.p.c., si addebita alla sentenza impugnata di non aver considerato che anche a prescindere dalla mancata contestazione da parte del Ministero, l’ammissione delle prove rientrava nei poteri assegnati al giudice dall’art. richiamato.

I due motivi, da trattare congiuntamente perchè connessi, sono inammissibili per difetto di interesse.

I ricorrenti non considerano infatti che la sentenza impugnata, pur avendo ritenuto irrituale l’escussione dei testi ha anche affermato che le dichiarazioni da essi rese non avevano comunque dimostrato la fondatezza delle pretese, dal momento che il funzionario della società di riscossione pur non potendo escludere errori nella scritturazione dei codici tributo e conseguentemente nelle imputazioni dei capitoli di bilancio e nella identificazione dei destinatari aveva tuttavia affermato che dal gennaio 2000 il nuovo sistema era andato a regime. La sentenza ha anche aggiunto che la possibilità di errori non dimostrava di per sè l’erroneità dell’ammontare delle somme sulle quali i compensi erano stati calcolati, trattandosi di mera ipotesi.

Poichè nei motivi in esame queste ulteriori ragioni non vengono, in sostanza, specificamente censurate, la decisione della sentenza continua a poggiare su di esse, il che rende irrilevanti le censure proposte.

Con il quinto motivo di ricorso è denunziata violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. Si addebita alla sentenza impugnata di aver fondato la propria decisione su di una circostanza di fatto palesemente errata, non dedotta da alcuna delle parti, comunque sfornita totalmente di prova, e desunta da una diversa sentenza riguardante gli addetti all’ufficio UNEP di Genova, quale la liquidazione delle spettanze degli ufficiali giudiziari, al tempo dei fatti oggetto di causa, da parte della Cancelleria della Corte d’appello di Genova, siccome competente per tutto il distretto, in puntuale contrasto con la circolare ministeriale del 28 marzo 2002, la quale disponeva che per gli anni 2000 e 2001 le proposte di liquidazione fossero formulate dalle Cancellerie dei singoli Tribunali, restando alla Corte d’Appello solo un mero controllo formale di legittimità delle somme richieste.

Si addebita inoltre alla sentenza impugnata di aver utilizzato nella propria motivazione la motivazione di un’altra sentenza basata su prove testimoniali assunte in un diverso procedimento.

Con il sesto motivo di ricorso, sulla base dell’addebito appena riferito, è denunziata violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost e 111 Cost. e art. 101 c.p.c..

Con il settimo motivo di ricorso è denunziato vizio di omessa insufficiente motivazione a violazione e falsa applicazione, sotto il profilo che per un verso la sentenza prescinderebbe totalmente dalle risultanze istruttorie emerse nel giudizio di primo grado e dalle istanze e deduzioni delle parti e per altro verso estenderebbe agli uffici del Tribunale di La Spezia un accertamento di fatto compiuto con riferimento alla Corte d’Appello ed al Tribunale di Genova. I tre motivi, da esaminare congiuntamente perchè connessi, sono infondati.

I ricorrenti non considerano infatti lo specifico ruolo assolto nella sentenza qui impugnata dal richiamo alla motivazione di un’altra sentenza resa dalla stessa Corte in vicenda analoga, ma riguardante gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari di Genova.

Il giudice d’appello, dopo aver esaurientemente motivato le ragioni del rigetto delle domande proposte dagli attuali ricorrenti, ha infatti ritenuto di richiamare i passaggi salienti di una propria precedente decisione “per una maggiore comprensione del meccanismo utilizzato dalle cancellerie per il calcolo delle spettanze degli ufficiali giudiziari” e dunque per ragioni di chiarezza argomentativa.

Pertanto, non avendo il richiamo funzione di utilizzazione diretta degli accertamenti compiuti dalla sentenza richiamata, le censure sollevate nei tre motivi in esame sono del tutto ininfluenti ed i motivi non possono trovare accoglimento.

Occorre infine esaminare il ricorso N. e C..

Il primo motivo di tale ricorso denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. Assolvimento dell’onere probatorio in capo dei ricorrenti, per lo meno sotto il profilo dell’allegazione del principio di prova – violazione dell’art. 24 Cost. – violazione e falsa applicazione dell’art. 432 c.p.c. e dell’art. 2727 c.c. – difetto di motivazione – motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia-omessa pronunzia su punto decisivo della controversia – violazione della L. 13 febbraio 2001, n. 11, art. 1.

Si addebita alla sentenza impugnata, in sintesi, di aver richiesto ai ricorrenti una prova sostanzialmente impossibile, senza considerare che il principio di prova allegato avrebbe dovuto esser considerato più che sufficiente a confermare la decisione del primo giudice, e di non aver tenuto conto del sistema delle presunzioni previsto dall’art. 2727 c.c., che impone di considerare verificato un fatto controverso, quando la sua possibile sussistenza sia provata in astratto in base ai indizi logici e sintomatici.

Il motivo è infondato.

L’operatività delle regole sull’onere della prova, esclusa solo nella ipotesi in cui i fatti da provare risultino dagli elementi già acquisiti al processo, non trova, invece, alcun limite nella particolare difficoltà della dimostrazione dei fatti medesimi (Cass. 14361/2000; 17702/2005).

Quanto al secondo profilo di censura, va ricordato che spetta al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restando peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo, (v, per tutte, Cass. 8023/2009).

Il secondo motivo del ricorso in esame denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 232 c.p.c. – violazione e falsa applicazione delle risultanze processuali e del principio di non contestazione.

Si addebita alla sentenza impugnata di aver considerato ininfluente la mancata risposta all’interrogatorio formale da parte del legale rappresentante della società concessionaria della riscossione, sull’erroneo rilievo che quest’ultima non sarebbe stata parte del processo, in contrasto sia con la circostanza che la società figurava nel processo come parte resistente a tutti gli effetti di legge che con il carattere formale della qualifica di parte processuale. Si contesta l’affermazione della corte secondo cui nulla avrebbe potuto emergere da tale interrogatorio, e si osserva in contrario che la dinamica dell’incameramento delle somme a titolo di recupero del credito erariale era sicuramente utile ai fini del contendere. Si sottolinea che in base all’art. 232 c.p.c. il giudice nel caso di mancata presentazione dell’interrogato o del suo rifiuto di rispondere può ritenere ammessi senz’altro i fatti dedotti nell’interrogatorio “a prescindere dall’importanza avuta dai fatti riferibili all’interno della lite promossa”.

Sotto altro profilo si sottolinea poi che i fatti emersi nel processo non erano stati oggetto di contestazione ad opera dell’intimato ministero, sicchè giudice di appello aveva operato una indebita valutazione su fatti non contestati.

Il primo profilo del motivo è infondato.

Le eventuali ammissioni fatte dalla parte in sede di interrogatorio libero non costituiscono prova piena in danno della parte medesima, ma hanno un valore solamente indiziario, sicchè la mancata considerazione di siffatto elemento in favore dell’altra parte ad opera del giudice di merito non è sindacabile nel giudizio di legittimità (Cass. 7596/2003; 4667/2009).

Deve inoltre osservarsi che, anche valutata sotto il profilo motivazione la decisione della Corte di merito appare ampiamente giustificata, fondata come essa è non sull’affermazione che il concessionario non sarebbe stata parte del processo, ma su quella ben diversa che egli era soggetto sostanzialmente estraneo alla lite come reso palese dal contenuto della richiesta di condanna (“alla redazione o all’invio della documentazione necessaria”) svolta nei suoi confronti.

Il secondo profilo è anch’esso infondato non emergendo dalla sentenza che il Ministero avesse omesso di contestare fatti costitutivi dedotti dai ricorrenti, e non risultando dal motivo quali fatti specifici non sarebbero stati contestati dal Ministero.

Il terzo motivo del ricorso in esame denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 414 c.p.c., art. 420 c.p.c., comma 5 artt. 421 e 246 c.p.c. – Motivazione insufficiente e contraddittoria su punto decisivo della controversia.

Si muovono alla sentenza impugnata addebiti in parte coincidenti con quelli del terzo e del quarto motivo del ricorso Co. (erronea declaratoria di inammissibilità delle richieste di prova testimoniale, in contrasto con il principio per cui l’onere dell’indicazione specifica dei mezzi di prova stabilito dall’art. 414 c.p.c. non comporta anche onere di capitolazione delle richieste istruttorie; mancata considerazione del potere del giudice del lavoro di ammetter la prova ex officio).

L’assorbente ragione del rigetto dei sopraindicati motivi del ricorso Co. vale quindi anche in questo caso. Tuttavia è opportuno precisare che gli addebiti mossi sono entrambe infondati dal momento che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel rito del lavoro, i poteri istruttori officiosi di cui all’art. 421 cod. proc. civ. non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti (nella specie, mancata indicazione nel ricorso dei capitoli di prova testimoniale), così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime e da tradurre i poteri officiosi anzidetti in poteri d’indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale. (Cass. 11847/2009; 17102/2009).

Il quarto motivo del ricorso denunzia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 1229 del 1959, artt. 122, 139, 140 e 1467 – violazione e falsa applicazione dell’art. 6 CCNL ufficiali giudiziari n. 14/2002 – contraddittorietà della motivazione – violazione e falsa applicazione dell’art. 151 disp. att. c.p.c. (riunione di cause connesse) – violazione e falsa applicazione dell’art. 257 c.p.c. e dell’art. 24 Cost..

Il motivo si riferisce alla parte della sentenza impugnata nella quale è stato fatto richiamo alla motivazione di un’altra decisione della stessa Corte d’Appello, e propone censure fondamentalmente analoghe a quelle dei motivi quinto e sesto del ricorso R. e F.. Va quindi rigettato per le ragioni già espresse a proposito di detto ricorso.

In conclusione, tutti i ricorsi devono essere rigettati, ma l’obiettiva complessità della controversia rende opportuna la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li rigetta; compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010

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