Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6204 del 14/03/2018
Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2018, (ud. 06/02/2018, dep.14/03/2018), n. 6204
Fatto
Circa l’avviso di liquidazione dell’imposta di registro notificato a L.I. per decadenza dal beneficio degli imprenditori agricoli professionali, l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione il rigetto dell’appello erariale contro l’annullamento di primo grado.
Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.
Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell’art. 1, nota 1, tariffa parte 1^ D.P.R. n. 131 del 1986, avendo il giudice d’appello negato la decadenza per affitto infradecennale del terreno con l’argomento che “si perde il beneficio solo in caso di vendita”: il motivo è fondato, poichè la decadenza è correlata alla ratio legis, la quale esige che l’imprenditore acquirente eserciti direttamente l’attività agricola sul fondo acquistato per un numero minimo di anni successivo al godimento del beneficio (Cass. 10254/2007 Rv. 598090), sicchè a questi fini è irrilevante che egli abbia cessato detta attività per la rivendita del fondo ovvero (come nella specie) per l’affitto a terzi.
Il secondo motivo di ricorso denuncia l’errore di giudizio commesso dal giudice d’appello nel ritenere invalido l’avviso di liquidazione perchè riferito all’intero fondo acquistato anzichè alla sola porzione data in affitto: il motivo è fondato, poichè l’avviso di liquidazione ha disposto esattamente una decadenza parziale dall’agevolazione, rapportata alla porzione di fondo affittata (riproduzione per autosufficienza in ricorso a pag. 2-3 e pag. 13 nota 3).
Il ricorso va accolto e la sentenza cassata; non occorrendo accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito, col rigetto dell’impugnazione dell’avviso di liquidazione.
L’andamento dei gradi di merito e la mancata resistenza nel giudizio di legittimità inducono a non gravare la contribuente delle spese processuali, che si dichiarano compensate per quelli e irripetibili per questo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e – decidendo nel merito rigetta l’impugnazione dell’avviso di liquidazione; dichiara compensate le spese processuali dei gradi di merito e irripetibili quelle del giudizio di legittimità.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2018.
Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2018