Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6204 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. II, 05/03/2021, (ud. 23/06/2020, dep. 05/03/2021), n.6204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23549/2019 proposto da:

N.M., elettivamente domiciliato in ROMA, Via MENGHINI MARIO

21, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE PORFILIO, rappresentato

e difeso dall’avvocato CHIARA COSTAGLIOLA, giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE

INTERNAZIONALE SALERNO – SEZIONE CAMPOBASSO, PROCURATORE GENERALE

PRESSO LA PROCURA GENERALE DI CAMPOBASSO;

– intimati –

avverso il decreto di rigetto n. 1477/2019 del TRIBUNALE di

CAMPOBASSO, depositato il 18/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/06/2020 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il giudizio trae origine dalla domanda presentata da N.M., cittadino (OMISSIS) di fede musulmana ed etnia (OMISSIS), con la quale chiedeva alla Commissione Territoriale di Salerno – sez. di Campobasso – il riconoscimento della protezione internazionale nelle forme dello status di rifugiato, e, in via subordinata del riconoscimento della protezione sussidiaria o del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

1.1. Il ricorrente aveva dichiarato di aver frequentato la scuola coranica dall’età di cinque anni, di aver sposato la figlia della guardia del corpo del Marabout e di aver avuto due figli; aveva vissuto con la famiglia nella scuola coranica fino a quando non aveva conosciuto un malese, con cui era partito per giungere in Italia; dichiarava di avere timore di fare rientro nel proprio paese d’origine perchè privo di alcun legame affettivo.

1.2. La domanda di protezione internazionale veniva rigettata dalla Commissione territoriale.

1.3. Avverso tale provvedimento, il richiedente proponeva ricorso al Tribunale di Campobasso, che, con decreto del 13.5.2019, rigettava la domanda.

1.4. Osservava il Tribunale come non fossero comprensibili le ragioni che avevano indotto il ricorrente a lasciare il proprio paese e che la narrazione non fosse complessivamente credibile. Egli non aveva fornito alcun elemento in relazione alla sua vita all’interno della scuola coranica ed alle limitazioni personali subite e non aveva rappresentato un timore, in caso di rientro, espressione di uno stato meramente soggettivo e non di una persecuzione rilevante ai fini della protezione internazionale. Quanto al difetto dei presupposti per la protezione sussidiaria, il Tribunale osservava che fosse stata paventata una generica gravità della situazione socio politica e non invece l’esistenza, in Senegal, di un conflitto armato interno o internazionale. Quanto, infine, alla tutela rappresentata dal permesso di soggiorno per motivi umanitari non ravvisava nè una situazione di vulnerabilità nè un radicamento nel territorio dello Stato, non essendo sufficiente, a tal fine lo svolgimento di attività lavorativa come bracciante agricolo a tempo determinato e di corso di specializzazione.

2. N.M. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

2.1. Il Ministero dell’interno ha depositato un “atto di costituzione” non notificato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere il Tribunale valutato la situazione personale del ricorrente, al fine del riconoscimento della protezione sussidiaria per il pericolo di vita in caso di rientro nel proprio paese.

2. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce l’apparenza della motivazione in ordine alla valutazione della credibilità, che sarebbe stata effettuata senza tenere conto delle informazioni relative al paese di origine.

3.1. I motivi, che per la loro connessione, vanno trattati congiuntamente, sono infondati.

3.2. Il Tribunale ha esaminato e valutato la storia personale del ricorrente, ed ha ricondotto le ragioni dell’espatrio a motivi di carattere personale e non alle ipotesi previste per il riconoscimento della protezione internazionale. Il ricorrente aveva infatti dichiarato di aver frequentato la scuola cranica dall’età di cinque anni, di aver sposato la figlia della guardia del corpo del Marabout e di aver vissuto con la famiglia nella scuola coranica fino a quando non aveva conosciuto un malese, con cui era partito per l’Italia. In caso di rientro, riferiva di non sapere dove andare, sicchè correttamente il Tribunale ha ritenuto che la vicenda fosse estranea alle previsioni della Convenzione di Ginevra e che il racconto fosse intrinsecamente inattendibile.

3.3. A fronte di tale valutazione, il ricorrente denuncia che non si sarebbe tenuto conto della sua situazione personale, che, al contrario è stata oggetto del percorso argomentativo del primo giudice, sicchè il motivo si risolve in un’apodittica affermazione dell’esistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, in assenza di alcun rilievo critico in ordine all’errata o falsa applicazione di legge.

3.4. La natura privata della vicenda e la conclamata affermazione del medesimo di non essere esposto ad un danno grave, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), rendono ultronea l’indagine sul paese di provenienza.

3.5. A ciò si aggiunga il giudizio negativo sull’attendibilità delle dichiarazioni per insanabili contraddizioni, quale l’assenza di informazioni sulla scuola coranica, che aveva dichiarato di frequentare dall’età di cinque anni. Ne consegue l’infondatezza della censura concernente l’inadempimento del dovere di cooperazione istruttoria in quanto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l’eventuale esito negativo della valutazione di credibilità, coerenza intrinseca ed attendibilità della versione resa dal richiedente la protezione internazionale rende ultronea l’attivazione del dovere di cooperazione istruttoria facente capo all’organo giudicante (Cassazione civile sez. I, 30/08/2019, n. 21889; Cassazione civile sez. I, 22/02/2019, n. 5354).

3.6. La motivazione del decreto non è dunque apparente perchè consente di ricostruire l’iter argomentativo della decisione (Cassazione civile sez. VI, 25/09/2018, n. 22598; Cass. Sez. 07/04/2014 n. 8053).

4. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione al mancato riconoscimento dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in ragione della propria situazione personale e dell’esistenza di un conflitto interno in Senegal.

5. Con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione di legge e l’omessa valutazione in ordine al riconoscimento della protezione umanitaria in considerazione delle torture e dei maltrattamenti subiti in Libia.

5.1. I motivi, anch’essi intimamente connessi, perchè aventi ad oggetto la protezione umanitaria, sono infondati.

5.2. L’accertamento della condizione di vulnerabilità, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, avviene, in ossequio al consolidato orientamento di questa Corte alla stregua di una duplice valutazione, che tenga conto, da un lato, degli standards di tutela e rispetto dei diritti umani fondamentali nel Paese d’origine del richiedente e, dall’altro, del percorso di integrazione sociale da quest’ultimo intrapreso nel Paese di destinazione (cfr. Cass. civ., sez. I, 15/05/2019 n. 13088; Cass. civ., sez. I, n. 4455 23/02/2018, Rv. 647298 01).

5.3. Le Sezioni Unite hanno consolidato l’indirizzo espresso dalle Sezioni Semplici, secondo cui occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto nel nostro Paese, isolatamente ed astrattamente considerato (Cassazione civile sez. un., 13/11/2019, n. 29459).

5.4. Il Tribunale, nel rigettare la domanda volta al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha valutato sia le condizioni del paese di provenienza che le condizioni personali del ricorrente, escludendo che lo svolgimento di attività lavorativa come bracciante agricolo a tempo determinato e la frequenza di corsi specialistici (per la manipolazione degli alimenti o di corsi d’arte) fossero indice di integrazione nel territorio italiano. Inoltre, non ha ravvisato nelle condizioni del ricorrente una situazione integrante la condizione dei “seri motivi” di carattere umanitario, derivante dalla compromissione dei diritti umani fondamentali, il cui accertamento è presupposto indefettibile per il riconoscimento della misura citata (cfr. Cass. civ., sez. I, 15/01/2020, n. 625; Cass. civ., Sez. 6 – 1, n. 25075 del 2017).

6.4. L’allegazione da parte del richiedente che in un Paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, senza evidenziare quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda, costituisce circostanza irrilevante ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al Paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide. Il paese di transitolevare, ai sensi dell’art. 3 della direttiva Ue n. 115 del 2008 nel caso di accordi comunitari o bilaterali di riammissione, o altra intesa, che prevedano il ritorno del richiedente in tale Paese (Cassazione civile sez. I, 07/08/2019, n. 21145).

7. Il ricorso va pertanto rigettato.

7.1. Non deve provvedersi sulle spese, non avendo il Ministero svolto attività difensiva.

7.2. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 23 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

 

 

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