Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6203 del 15/03/2010

Cassazione civile sez. I, 15/03/2010, (ud. 22/01/2010, dep. 15/03/2010), n.6203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Fallimento Dominion Trust Corporation Italia s.p.a. in persona del

curatore, elettivamente domiciliato in Roma, via G. Armellini 30,

presso l’avv. Brunetti Romeo, che lo rappresenta e difende giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

Intesa Sanpaolo s.p.a. in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliato in Roma, via Bissolati 76, presso l’avv.

Spinelli Tommaso Giordano, che con l’avv. Gino Cavalli la rappresenta

e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 2130/07 del

14.5.2007.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22.1.2010 dal Relatore Cons. Carlo Piccininni;

Uditi gli avv. Brunetti per il fallimento e Spinelli per Intesa San

Paolo;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 13/19.1.2003 il fallimento della Dominion Trust Corporation Italia s.p.a. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Roma la San Paolo I.M.I. s.p.a. (successivamente incorporata da Intesa Sanpaolo s.p.a.), per sentir revocare l’avvenuta acquisizione da parte della banca delle somme ricavate dalla vendita di titoli azionari e obbligazionari dati in pegno a garanzia di una delle tre linee di credito (per L.. 11.000.000) di scoperto di conto corrente.

In proposito precisava infatti che il (OMISSIS) la banca aveva revocato le linee di credito ed in data (OMISSIS) aveva quindi provveduto alla vendita dei titoli, dalla quale aveva ricavato L. 9.625.917.778 a parziale copertura dell’esposizione debitoria; che tuttavia la costituzione del pegno doveva ritenersi inefficace perchè priva di data certa; che comunque sarebbe stata revocabile anche la vendita coattiva dei titoli, in quanto concretizzante un mezzo anomalo di pagamento. La banca, costituitasi, contestava la fondatezza della domanda, che viceversa il tribunale accoglieva, pur ritenendo efficace la costituzione del pegno e valida la successiva vendita, condannando la convenuta a restituire la somma ricavata dalla alienazione dei titoli.

La sentenza veniva impugnata in via principale dal San Paolo I.M.I., che deduceva innanzitutto la mancanza di interesse alla revocatoria per l’esistenza di prelazione pignoratizia, e contestava inoltre nel merito sia che l’incameramento del ricavato della vendita potesse essere considerato come pagamento, sia che vi fosse prova della conoscenza da parte sua della situazione di insolvenza della Dominio Trust Corporation Italia.

La Corte di Appello accoglieva l’appello principale (rigettando quello incidentale riferito alla validità della costituzione del pegno e alla sua opponibilità al fallimento), ritenendo non raggiunta la prova della consapevolezza dell’insolvenza della società poi dichiarata fallita; insussistente l’interesse del fallimento a sollecitare la revoca dell’operazione in questione, perchè la banca avrebbe avuto diritto di recuperare quanto restituito ed il fallimento non aveva dato prova dell’esistenza di pregiudizi per la procedura nell’ipotesi di mancato accoglimento della proposta azione revocatoria; errata la qualificazione dell’utilizzazione del denaro come pagamento, atteso che con la vendita dei titoli e l’acquisizione del denaro la banca avrebbe incassato “somme che erano di sua pertinenza perchè costituenti l’equivalente dei titoli che aveva il diritto di commutare in danaro per soddisfarsi del suo credito” (p. 7).

Avverso la decisione il fallimento proponeva ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resisteva con controricorso l’Intesa San Paolo. Entrambe le parti depositavano infine memoria. Successivamente la controversia veniva decisa all’esito dell’udienza pubblica del 22.1.2010.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i motivi di ricorso il fallimento ha rispettivamente denunciato:

1) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento all’affermata mancanza di prova circa la “scientia decoctionis”. La Corte di appello non avrebbe infatti debitamente considerato la concatenazione degli eventi ((OMISSIS) concessione del fido per 13 miliardi, (OMISSIS) revoca del fido, (OMISSIS) richiesta di rientro dallo scoperto, (OMISSIS) vendita dei titoli dati in pegno) e la specifica qualificazione dell’imprenditore bancario, dati che avrebbero univocamente deposto nel senso della riferibilità dei comportamenti adottati all’acquisita conoscenza dell’insolvenza della debitrice. Per di più la motivazione adottata dalla Corte di appello sarebbe contraddittoria e viziata sul piano logico, nella parte in cui aveva collegato il comportamento della banca a ragioni di convenienza e di cautela, che si identificherebbero “proprio nella scientia decoctionis” (p. 8).

2) violazione di legge in relazione all’affermata non revocabilità del pagamento effettuato in favore del titolare di un diritto di pegno. Solo nella fase del riparto, e non prima, si potrebbe infatti accertare l’eventuale esistenza di altri creditori di grado paritario o poziore rispetto a quello beneficiario del pagamento anticipato; in ogni caso sarebbe errata la statuizione secondo cui nel caso di specie sarebbe stato onere del curatore dare dimostrazione dell’esistenza di un pregiudizio derivante dall’esito negativo della revocatoria, e ciò in quanto il danno consisterebbe nella lesione del principio della “par condicio”, sarebbe e quindi “in re ipsa”.

Osserva il Collegio che le doglianze prospettate con il primo motivo di censura vanno disattese.

La Corte di appello ha infatti preso in considerazione la circostanza relativa alla ristrettezza dei tempi in cui la banca aveva revocato il fido poco tempo dopo la sua concessione, aveva quindi venduto i titoli e recuperato il credito; la stessa Corte ha tuttavia ritenuto che, pur dovendosi attribuire a tale veloce successione di dati valore sintomatico della conoscenza dell’insolvenza della Dominion Trust da parte della banca, non si potesse considerare raggiunta prova al riguardo, in assenza di ulteriori concreti specifici dati rilevanti in proposito.

Si tratta dunque di valutazione di merito, sufficientemente motivata e immune da vizi sul piano logico, contrastata con una difforme interpretazione delle risultanze probatorie, pertanto non sindacabile in questa sede di legittimità.

Con il secondo motivo il fallimento ha correttamente denunciato l’erroneità della statuizione con la quale era stata affermata la mancanza di interesse del fallimento a chiedere la revoca dell’operazione di recupero del credito da parte della banca, affermazione che si pone in contrasto con la giurisprudenza di questa Corte (C. 06/24046, C. 06/7028). Tuttavia il motivo di doglianza risulta inammissibile, per l’omessa impugnazione di una delle “rationes decidendi”.

Ed infatti la sentenza di rigetto della revocatoria emessa dal giudice di secondo grado è sostanzialmente incentrata su tre aspetti, vale a dire: a) la mancanza di interesse all’esercizio dell’azione revocatoria da parte del fallimento, perchè il credito revocando è privilegiato, e quindi di certo soddisfacimento; b) la mancanza di prova in ordine consapevolezza che la banca avrebbe avuto dello stato di insolvenza della società poi dichiarata fallita; c) la non revocabilità dell’operazione a seguito della quale era stato acquisito dalla banca l’importo assistito da pegno, perchè nella specie non sarebbe configurabile un pagamento, atteso che la banca con il riscuotere l’importo garantito da pegno, avrebbe autonomamente esercitato un diritto proprio (“in tal modo incassava somme che erano di sua pertinenza, perchè costituenti l’equivalente di titoli che aveva il diritto di commutare in denaro per soddisfarsi del suo credito” p. 7).

Orbene, mentre i profili sub a) e b) sono stati, come detto, oggetto di doglianza, quello sub c), consistente nella configurazione di una autonomo diritto di soddisfacimento del credito da parte della banca che non sarebbe stato suscettibile di revocatoria, non è stato censurato.

Al riguardo va infatti evidenziato come il fallimento si sia limitato a dolersi dell’affermata non proponibilità dell’azione revocatoria per mancanza di interesse.

Conclusivamente il ricorso deve essere quindi rigettato, con condanna del ricorrente, soccombente, al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 16.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010

 

 

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