Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6202 del 15/03/2010

Cassazione civile sez. I, 15/03/2010, (ud. 22/01/2010, dep. 15/03/2010), n.6202

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.A., C.L. e Fa.An.,

elettivamente domiciliati in Roma, via C. Monteverdi 18, presso

l’avv. Sabina Maroncelli, rappresentati e difesi dall’avv. Miranda

Andrea giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

Fallimento La Fantasia 89 di Fa.An. & C. s.a.s.

in

persona del curatore, elettivamente domiciliato in Roma, P. dei

Carracci 1, presso l’avv. Roberto Savarese, rappresentato e difeso

dall’avv. Cosimato Aniello, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Nocera Inferiore emesso nel

procedimento n. 126/93 in data 3.5.2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22.1.2010 dal Relatore Cons. Carlo Piccininni;

Udito l’avv. Gianfranco Ferraioli su delega per i ricorrenti;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con decreto del 3.5.2005 il Tribunale di Nocera Inferiore liquidava il compenso di L.G. e R.G., quali curatori del fallimento Fantasia 89 s.a.s. di Fa.An. &

C. (il secondo era subentrato al primo), riconoscendo rispettivamente Euro 109,41 per spese e Euro 300 quale compenso e Euro 14.500 a titolo di compenso finale.

Avverso il detto decreto e gli atti conseguenti F.A. (fratello della fallita), C.L. (coniuge della fallita) e Fa.An. proponevano ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui resisteva il fallimento, con il quale ne deducevano la nullità sotto i seguenti aspetti: a) il tribunale aveva liquidato il compenso di R. sulla base di un attivo di Euro 317.750 e di un passivo di Euro 6.421, attivo rappresentato dal valore di un immobile inventariato (peraltro stimato in Euro 309.000) e non venduto, che pertanto non avrebbe potuto essere considerato; b) nel caso di pluralità di curatori, ricorrente nella specie, il compenso avrebbe dovuto essere liquidato unitariamente (comprensivo delle spese che viceversa R. aveva in un secondo momento richiesto) e successivamente ripartito; c) il giudicante avrebbe omesso ogni motivazione in ordine ai criteri seguiti nella determinazione del compenso; d) l’istanza proposta da F. A. e C.L. era stata erroneamente qualificata quale concordato fallimentare, mentre invece era stata formulata ai sensi dell’art. 118, comma 1, n. 2, L. Fall..

Osserva il Collegio che è fondata la censura sub c), restando assorbite le altre.

Ed infatti il D.M. 28 luglio 1992, n. 570, art. 1 indica quali parametri da adottare, ai fini della determinazione del compenso del curatore, la valutazione dell’opera prestata, dei risultati ottenuti, dell’importanza del fallimento, della sollecitudine con cui sono state condotte le relative operazioni.

Viceversa il tribunale ha liquidato il compenso finale dei due curatori sulla base del semplice rilievo della consistenza dell’attivo e del passivo, senza alcuna ulteriore indicazione al riguardo.

Ne consegue che il ricorso deve essere accolto attesa la nullità del decreto impugnato, con cassazione di quest’ultimo e rinvio al Tribunale di Nocera Inferiore in diversa composizione, per la nuova liquidazione del compenso alla luce della giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale l’attivo realizzato va inteso come liquidità rinvenute nel patrimonio del fallito (C. 04/18996, C. 79/5976).

Il giudice del rinvio provvedere infine anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Nocera Inferiore in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010

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