Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6202 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. II, 05/03/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 05/03/2021), n.6202

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21098/2016 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DONATELLO N.

71, presso lo studio dell’avvocato ALBERTO MARIO MOIO, rappresentato

e difeso dall’avvocato MICHELE GUIDI, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

F.I., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA SALLUSTIO 9,

presso lo studio dell’avvocato GIANFRANCO PALERMO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIOVANNI PANICCIA, in

virtù di procura in calce al controricorso;

B.C., B.M., BO.MA., elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA L. MANCINELLI 65, presso lo studio

dell’avvocato ENRICO MOSCATI, rappresentati e difesi dall’avvocato

ARRIGO TIZIANO ZORZAN, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

C.G., C.A., B.A., B.I., HOTEL

CE. DI B. A. B. I. B. C. B. F. E C. SNC,

M.M.P., RISTORO 98 SRL, HOTEL CE. SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1070/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie delle parti.

 

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. P.R. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Frosinone gli eredi legittimi di B.G.S., deceduta il (OMISSIS), assumendo di essere stato designato erede testamentario giusta testamento olografo pubblicato in data 30/3/1999.

Nella resistenza dei convenuti, il Tribunale, all’esito dell’istruttoria, con la sentenza n. 614/2009 dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Hotel Ce. S.r.l., di B.M. e di M.M.P., e dichiarava l’attore erede universale in virtù del testamento invocato, con la condanna dei convenuti alla restituzione in favore dell’attore della complessiva somma di Euro 1.737.306,33, nonchè di tutti i beni mobili ed immobili caduti in successione.

Avverso tale sentenza proponevano autonomi appelli, da un lato, B.C., A. e I., dall’altro, B.F., ed ancora, B.M..

Si costituivano anche C.A. e C.G. che proponevano appello incidentale in quanto il Tribunale non si era pronunciato sulla loro eccezione di difetto di legittimazione passiva, in quanto meri soci delle società di cui anche la de cuius era socia, e che del pari erano state evocate in giudizio. Si costituiva anche P.R. che a sua volta proponeva appello incidentale, dolendosi che la condanna emessa non avesse riguardato tutti gli altri convenuti.

Disposto il rinnovo della CTU, la Corte d’Appello di Roma con la sentenza n. 1070 del 18 febbraio 2016, in accoglimento degli appelli principali, successivamente riuniti, rigettava la domanda del P., dichiarando assorbite le residue domande e gli appelli incidentali.

Disattesa la richiesta di fissazione dell’udienza di discussione orale e l’eccezione di genericità degli appelli (essendo sufficientemente specificate le censure mosse alla sentenza attraverso puntuali osservazioni alla CTU, invece recepita dal Tribunale, con l’indicazione degli elementi di contrasto alle argomentazioni poste a fondamento della decisione di primo grado), la Corte distrettuale rigettava anche l’eccezione del P. di violazione del proprio diritto di difesa.

Infatti, questi sosteneva che la riunione dei vari appelli avanzati contro la sentenza sarebbe avvenuta in diversi momenti e che ciò avrebbe pregiudicato il proprio diritto di difesa.

Inoltre, sarebbe stata ammessa la rinnovazione della CTU, che invece aveva carattere esplorativo ed era stata disposta in assenza di quesiti specifici.

Osservava la Corte d’Appello che una prima udienza del 19/1/2010, relativa al primo appello proposto, aveva visto il rinvio alla successiva udienza del 2/11/2010 nella quale era stata disposta la riunione con un secondo appello.

In questa data il Collegio si era riservato, assegnando termine per note di cui aveva fruito anche il P., ed a scioglimento della riserva era stata rigettata la richiesta di inibitoria ex art. 283 c.p.c., disponendosi tuttavia il rinnovo della CTU grafologica, nominando un collegio di periti.

Alla successiva udienza del 21/6/2011 era stata poi ordinata la riunione con il terzo appello.

Ne derivava che il rinnovo della CTU era stato disposto nel pieno rispetto del contraddittorio, che le critiche del P. erano legate alla denuncia di genericità degli appelli e che in ogni caso mancava la puntuale allegazione di quali attività o difese fossero state inibite all’appellato.

Una volta ribadita la piena legittimità della decisione di disporre il rinnovo della CTU, trattandosi di valutazione discrezionale del giudice di appello, la Corte reputava che i rilievi del P. alle conclusioni del collegio peritale fossero prive di fondamento, in quanto investivano essenzialmente delle asserite imprecisioni terminologiche, ma senza intaccare la correttezza e regolarità dell’operato dei periti.

Ancora, non era censurabile il metodo di indagine seguito, proprio perchè il ricorso a molteplici criteri di valutazione assicurava una maggiore attendibilità e consentiva un più ampio spazio per la valutazione ed il confronto.

Pertanto, riteneva di condividere le conclusioni del collegio peritale che aveva rilevato notevoli contraddizioni all’interno del testamento, in ragione della difficoltà e lentezza nell’esecuzione di alcune lettere e dello slancio di altre, il che induceva a concludere per l’assenza dell’olografia nel testamento invocato dal P..

Inoltre, proprio gli elementi sottolineati dall’appellato (età, stato di salute, scolarità della testatrice) erano stati presi in esame dal collegio peritale ed erano stati utilizzati per sottolineare l’inverosimiglianza della redazione dell’atto da parte della sola testatrice, atteso che l’atto presentava espressioni che mal si conciliavano con il livello di istruzione della B., che aveva acquisito la licenza elementare solo in tarda età, che non risultava mai avere vergato per intero testi e documenti e che versava in condizioni patologiche critiche.

Nè poteva condurre a diverse conclusioni la perizia svolta in sede penale la quale si era limitata solo a verificare la riferibilità della grafia dell’olografo al P., ma non anche a riscontrare l’effettiva riconducibilità dell’atto alla grafia della defunta.

A tal fine occorreva poi valorizzare alcune considerazioni anche espresse dal CTU in primo grado, che aveva del pari verificato una variabilità nel grafismo della B., ma escludendo che potesse però addivenirsi all’affermazione della falsità.

L’accoglimento degli appelli principali comportava quindi la riforma della sentenza ed il conseguente rigetto della domanda attorea.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso P.R. sulla base di tre motivi, illustrato da memorie.

B.C., B.M., Bo.Ma. e F.I. resistono con controricorso.

B.C., B.M., Bo.Ma. hanno altresì depositato memorie in prossimità dell’udienza.

Gli altri intimati non hanno svolto difese in questa fase.

2. Il primo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si deduce che, alla luce della scansione cronologica delle udienze, come riportata nella narrazione dei fatti di causa, sarebbe stato violato il diritto di difesa del ricorrente, allorchè la Corte d’Appello, chiamata a pronunciarsi sulla richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, con lo stesso provvedimento, oltre a rigettare la richiesta degli appellanti, aveva disposto la rinnovazione della CTU, e ciò ancor prima che avvenisse la riunione con il terzo appello separatamente proposto.

Si evidenzia altresì che il Tribunale aveva correttamente sposato le conclusioni del CTU nominato in quel grado e che non si comprende la ragione per la quale è stata disposta una nuova consulenza tecnica d’ufficio La sentenza sarebbe altresì affetta da nullità in quanto nel rigettare la domanda del ricorrente non avrebbe formalmente dichiarato la nullità dell’olografo.

Inoltre, l’ammissione della CTU sarebbe avvenuta con la violazione dell’art. 101 c.p.c..

Nel successivo sviluppo del motivo si evidenziano le ragioni per le quali risultava maggiormente corretta la soluzione offerta dall’ausiliario d’ufficio nominato in prime cure.

Il motivo è infondato.

Alcuna invalidità può farsi discendere dalla circostanza che la Corte d’Appello all’esito della prima udienza, ancorchè fosse stata chiamata a pronunciarsi anche sulla richiesta di inibitoria, abbia sì statuito sulla stessa, ma abbia altresì adottato i provvedimenti istruttori ritenuti necessari, in ragione delle doglianze sollevate con i motivi di appello, e che imponevano ad avviso del giudice di secondo grado, un approfondimento quanto alla corretta indagine sull’autenticità del testamento.

In primo luogo, va sottolineato, come fatto anche dal giudice di appello, che tale ordinanza è stata emessa a scioglimento di una riserva, preceduta dalla concessione di un termine per note difensive, termine del quale aveva appunto fruito anche il ricorrente.

Nè vale a determinare alcuna lesione la circostanza che la decisione di rinnovare la CTU sia stata adottata prima della riunione del terzo appello, posto che al più un pregiudizio poteva verificarsi in danno della parte appellante nel provvedimento non ancora riunito, ma non anche del P. che era appellato in tutti e tre gli appelli separatamente proposti, e che aveva potuto attivamente partecipare anche alla fase che aveva preceduto l’adozione dell’ordinanza in esame.

Occorre altresì evidenziare che nella specie la decisione sulla richiesta di inibitoria è stata resa, come riscontrato nella sentenza impugnata, all’esito della prima udienza e senza che si sia invece fatto ricorso al procedimento acceleratorio di cui dell’art. 351 c.p.c., comma 2, che effettivamente consente la trattazione della richiesta di inibitoria prima della celebrazione della prima udienza di comparizione.

Nella specie, atteso che la decisione sulla rinnovazione della CTU è stata adottata all’esito della prima udienza di comparizione delle parti, deve farsi richiamo alla giurisprudenza di questa Corte a mente della quale (cfr. Cass. n. 12293/2016) il giudice d’appello, se ha sentito le parti, può pronunciare l’ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., anche in un’udienza anteriore a quella ex art. 350 c.p.c. o fissata ex art. 351 c.p.c., comma 3, a fini inibitori, atteso che l’effetto semplificatorio e acceleratorio di tale anticipazione della dichiarazione di inammissibilità dell’appello non comporta alcuna lesione del diritto di difesa dell’appellante, affermazione questa che avallerebbe anche la possibilità di adottare provvedimenti di carattere istruttorio all’esito dell’apposita fase cautelare.

Ma va altresì ricordato che (Cass. n. 22871/2015) non incorre in alcuna nullità il giudice di appello che, all’udienza fissata per la trattazione, esaurita quest’ultima e non dovendo provvedere ai sensi dell’art. 356 c.p.c., decida a norma dell’art. 281-sexies c.p.c., invitando l’unica parte presente, nell’assenza ingiustificata dell’altra, a precisare immediatamente le conclusioni e ordinando, in mancanza di specifica istanza di parte, la discussione orale della causa nella medesima udienza, e ciò perchè (cfr. Cass. n. 91/2007), stante l’esigenza di concentrare le attività assertive e probatorie negli atti introduttivi, il giudice, esaurite le attività preliminari di cui agli artt. 350 e 351 c.p.c., ove non disponga atti istruttori e ritenga la causa matura per la decisione, già in prima udienza può compiere gli atti che preludono alla decisione, invitando le parti a precisare le conclusioni definitive, senza che, prima di passare alla fase di rimessione in decisione, vi sia spazio per la necessaria fissazione di un’udienza per la trattazione della causa e di un’altra per le deduzioni istruttorie (conf. Cass. n. 14188/2012).

Il maturare delle preclusioni già nel corso del giudizio di primo grado, e la previsione che le ulteriori preclusioni specificamente dettate per l’appello maturano già alla scadenza dei termini di costituzione delle parti o al più tardi alla prima udienza (e ciò in relazione alla facoltà di riproposizione delle domande ed eccezioni assorbite ex art. 346 c.p.c., così Cass. S.U. n. 7940/2019), rende quindi evidente come non sussista alcun limite a che le opportune attività istruttorie, imposte anche dal dispiegarsi della dinamica processuale in considerazione del contenuto dei motivi di appello, possano esser prese all’esito della prima udienza, non essendo previsto alcun particolare ordine di progressione dell’iter processuale del giudizio di appello.

Una volta esclusa quindi la nullità del procedimento, in relazione alla scelta compiuta dalla Corte di disporre all’esito della prima udienza il rinnovo della CTU, quanto a quest’ultima va ricordato che (cfr. Cass. n. 15945/2017) il divieto di ammissione di nuovi mezzi di prova e nuovi documenti nel giudizio di appello, previsto dall’art. 345 c.p.c., comma 3, che deriva dal carattere tendenzialmente chiuso delle fasi di impugnazione, non opera quando il giudice eserciti il proprio potere di disporre o rinnovare le indagini tecniche attraverso l’affidamento di una consulenza tecnica d’ufficio, rientrando tale scelta (cfr. Cass. n. 14338/2012) tra i poteri discrezionali del giudice di merito che ben può valutare l’opportunità di rinnovare le indagini peritali, alla luce del principio dell’effetto devolutivo dell’appello, sicchè, qualora l’appellante abbia censurato la consulenza tecnica d’ufficio svolta in primo grado, non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice di appello che disponga la rinnovazione delle operazioni peritali.

Nella specie, e riservata alla disamina del secondo motivo di ricorso la specifica valutazione circa la pretesa violazione dell’art. 342 c.p.c., i motivi di appello proposti, alla luce del contenuto della decisione impugnata, investivano evidentemente la correttezza e la condivisibilità delle valutazioni del CTU nominato in primo grado, conclusioni sposate dal Tribunale, sicchè rientrava proprio nell’ambito della materia devoluta alla Corte distrettuale dai motivi di appello, il riscontro circa la correttezza scientifica e logica delle considerazioni dell’ausiliario, non potendosi quindi ritenere preclusa alla Corte d’Appello la valutazione in ordine all’opportunità del rinnovo.

Tale considerazione rende altresì evidente come non possa in alcun modo rilevarsi una violazione dell’art. 101 c.p.c., comma 2, rientrando tra le questioni legittimamente devolute alla valutazione del giudice di appello, quella della possibilità di sposare le conclusioni del tecnico nominato in primo grado, e rientrando tra i possibili esiti della valutazione in questione anche quello del rinnovo della CTU.

Va altresì aggiunto che, anche a voler sorvolare circa il fatto che ratione temporis non può trovare applicazione la previsione di cui all’art. 101 c.p.c., comma 2 (essendo la norma destinata a trovare applicazione ai soli giudizi introdotti in data successiva al 4 luglio 2009, ed emergendo che invece il presente procedimento è stato iniziato nel 1999), la decisione a sorpresa, nella prospettazione del ricorrente, non scaturirebbe dal fatto che il giudice di appello abbia fatto propria una soluzione in diritto mai prospettata dalle parti (atteso che, come detto, i motivi di appello sollecitavano proprio una riconsiderazione dei profili di carattere tecnico circa la natura olografa del testamento) ma piuttosto dall’essere stata in contrasto con quelle che erano le aspettative della parte, il che esclude che possa ricondursi la fattispecie nell’ambito di applicazione della previsione invocata.

A ciò va anche aggiunto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 10353/2016), l’obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio, rafforzato dall’aggiunta all’art. 101 c.p.c., comma 2, ad opera della L. n. 69 del 2009, si estende solo alle questioni di fatto, che richiedono prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti, o alle eccezioni rilevabili d’ufficio, e non anche ad una diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito (si veda altresì Cass. n. 16504/2017, secondo cui non integra questione nuova, da sottoporre preventivamente alle parti, a pena di nullità della sentenza per violazione del divieto di “terza via” sancito dall’art. 101 c.p.c., comma 2, la lettura delle conclusioni di una consulenza tecnica d’ufficio in modo congruente con le sue argomentazioni, ben potendosi estendere tale affermazione anche al caso in cui si ritenga di dissentire da una già disposta consulenza tecnica d’ufficio, reputandosi necessario disporne il rinnovo).

Alcun rilievo può poi darsi alla pretesa violazione dell’art. 183 c.p.c., comma 8 e ciò, oltre che in ragione dell’inapplicabilità della previsione ratione temporis (trattandosi di norma destinata ad operare solo per i giudizi introdotti in data successiva al 1 marzo 2006), in quanto, anche a voler far rientrare la CTU tra i mezzi istruttori ammessi d’ufficio, nella specie si tratta di un rinnovo di una consulenza già ammessa in primo grado, sicchè la pretesa violazione della norma indicata si sarebbe posta in relazione alla nomina dell’ausiliario avvenuta in primo grado, ma non anche in relazione alla decisione del rinnovo della consulenza in appello.

Va, infine, disattesa anche la questione relativa al fatto che mancherebbe una formale declaratoria di nullità del testamento, dovendosi reputare, anche alla luce delle ampie ed argomentate considerazioni sviluppate in motivazione, che la decisione di rigetto della domanda del ricorrente si fondi proprio sulla invalidità del testamento, contenendo il rigetto implicitamente l’accertamento della sua nullità.

Le censure che invece attingono direttamente la correttezza delle conclusioni del collegio peritale, in rapporto al diverso approccio del consulente nominato in primo grado, costituiscono evidentemente delle censure di merito, in quanto volte a sollecitare, in maniera non consentita, una diversa rivalutazione dei fatti di causa, risultato questo non ammesso in sede di legittimità.

3. Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 342 c.p.c., in quanto la sentenza impugnata non avrebbe dato conto in motivazione del fatto che gli appelli non soddisfacevano il requisito di specificità di cui all’art. 342 c.p.c.. Si richiama il contenuto delle osservazioni del CTU nominato in primo grado e si sostiene che il giudice di appello avrebbe sposato le richieste degli appellanti senza preoccuparsi di spiegare le ragioni per le quali disattendeva le motivate conclusioni del Tribunale.

Anche tale motivo deve essere disatteso.

Va sicuramente esclusa la violazione dell’art. 112 c.p.c., avendo la Corte distrettuale a pag. 5 e 6 esplicitamente indicato le ragioni in base alle quali reputava che gli appelli fossero connotati da specificità.

Quanto invece alla violazione dell’art. 342 c.p.c., osserva la Corte che alla fattispecie si applica la previsione della norma nella versione anteriore alle modifiche introdotte dalla novella del 2012.

Al fine quindi di verificare la corretta applicazione della norma in esame, che nella formulazione in questa sede rilevante recita che “l’appello si propone con citazione contenente l’esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell’impugnazione, nonchè le indicazioni prescritte nell’art. 163 c.p.c.”, si ritiene tuttora attuale quanto affermato dalle SS.UU. nella sentenza n. 16 del 2000, nella cui parte motiva è dato leggere che “nel giudizio di appello – che non è un iudicium novum, ma è una revisio prioris instantiae – la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall’appellante attraverso l’enunciazione di specifici motivi. Tale specificità dei motivi esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata, vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinare il fondamento logico-giuridico delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono; ragion per cui, alla parte volitiva dell’appello, deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Pertanto, non si rivela sufficiente il fatto che l’atto d’appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quando la sentenza di primo grado sia stata censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità, da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata (Cass. 15 aprile 1998 n. 3805; Cass. 1 settembre 1997 n. 8297; Cass. 23 luglio 1997 n. 6893; Cass. 21 febbraio 1997 n. 1599; Cass. 30 maggio 1995 n. 6066), con la conseguenza che se da un lato, il grado di specificità dei motivi non può essere stabilito in via generale e assoluta, dall’altro lato esige pur sempre che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell’appellante volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime (Cass. 12 agosto 1997 n. 7524)”.

Tali considerazioni, alle quali si accompagna la specificazione che l’assenza di specificità dei motivi dell’atto di appello ne determina l’inammissibilità, sono sostanzialmente rimaste ferme nella successiva giurisprudenza di questa Corte la quale, anche in seguito, ha ribadito l’indispensabilità che l’atto di appello contenga sempre tutte le argomentazioni volte a confutare le ragioni poste dal primo giudice a fondamento della propria decisione senza la possibilità di rinviare l’esposizione delle stesse ad un momento successivo del giudizio o addirittura alla comparsa conclusionale, essendo l’atto di appello quello che fissa i limiti della controversia in sede di gravame ed esaurisce il diritto potestativo di impugnazione (Cass. 30 luglio 2001 n. 10401; Cass. S.U, 23 dicembre 2005 n. 28498, secondo cui l’atto d’appello non può limitarsi ad individuare le “statuizioni” concretamente impugnate, e così i capi di sentenza non ancora destinati a passare in giudicato ex art. 329 cpv. c.p.c., ma deve contenere anche le argomentazioni dirette a confutare la validità delle ragioni poste dal primo giudice a fondamento della soluzione delle singole questioni su cui si regge la decisione e, quindi, non può non indicare le singole “questioni” sulle quali il giudice ad quem è chiamato a decidere, sostituendo o meno per ciascuna di esse soluzioni diverse da quelle adottate in prime cure).

Quanto alla possibilità di avvalersi di una tecnica redazionale dell’atto di appello che si concreti nel richiamo alle difese svolte in primo grado, non mancano precedenti (cfr. Cass. 16 dicembre 2005 n. 27727) per i quali l’onere della specificazione dei motivi di appello previsto dall’art. 342 c.p.c., può ritenersi soddisfatto solo quando l’atto di appello esprime articolate ragioni di doglianza su punti specifici della sentenza di primo grado, non essendo, perciò, sufficiente, il generico rinvio alle difese svolte in primo grado (conf. Cass. 23 gennaio 2009 n. 1707), con la puntualizzazione, del tutto condivisibile (così Cass. Sez. U, 25 novembre 2008 n. 28057) secondo cui l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno dell’appello, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, purchè ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice.

In tale linea, sebbene non possa avallarsi in maniera aprioristica la ammissibilità di un appello che riproponga le difese già disattese in prime cure, va però ribadito che il requisito della specificità dei motivi di appello impone che alla parte volitiva debba sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, di modo che non è sufficiente che l’individuazione delle censure sia consentita anche indirettamente dal complesso delle argomentazioni svolte a sostegno dei motivi di appello, dovendosi considerare integrato in sufficiente grado l’onere di specificità dei motivi di impugnazione, pur valutato in correlazione con il tenore della motivazione della sentenza impugnata, quando alle argomentazioni in essa esposte siano contrapposte quelle dell’appellante in guisa tale da inficiarne il fondamento logico giuridico, come nel caso in cui lo svolgimento dei motivi sia compiuto in termini incompatibili con la complessiva argomentazione della sentenza, restando in tal caso superfluo l’esame dei singoli passaggi argomentativi (conf. Cass. 14 marzo 2006 n. 5445).

Appare al Collegio che alla luce dei principi ricavabili dai sopra richiamati precedenti della Corte, l’individuazione del carattere di specificità del motivo di appello debba essere ispirata ad un principio di simmetria, nel senso che quanto più approfondite e dettagliate risultano le argomentazioni del giudice di primo grado, anche in rapporto agli argomenti spesi dalle parti nelle loro difese, altrettanto puntuali debbano profilarsi le argomentazioni logico giuridiche utilizzate dall’appellante per confutare l’impianto motivazionale del giudice di prime cure (in tal senso si veda da ultimo Cass. 27 gennaio 2014 n. 1651, la cui massima recita: La specificità dei motivi di appello deve essere commisurata alla specificità della motivazione e non è ravvisabile laddove l’appellante, nel censurare le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado, ometta di indicare, per ciascuna delle ragioni esposte nella sentenza impugnata sul punto oggetto della controversia, le contrarie ragioni di fatto e di diritto che ritenga idonee a giustificare la doglianza).

La mera riproduzione del contenuto dei precedenti scritti difensivi potrebbe quindi apparire in grado di soddisfare il requisito di forma-sostanza posto dalla norma in esame, laddove ad esempio il giudice di primo grado si sia limitato a confutare in maniera apodittica o con argomentazioni di carattere meramente negatorio quelle già addotte in primo grado dall’appellante, ma non altrettanto laddove l’iter logico motivazionale della sentenza impugnata abbia addotto elementi di valutazione e di giudizio, sia in fatto che in diritto, in grado di confutare le tesi sostenute nei precedenti scritti difensivi, sì da imporre a carico di colui che impugna, l’onere di proporre a sua volta elementi in chiave critica in grado di permettere al giudice di appello di rivedere, ove siano ritenuti fondati, la decisione sottoposta al suo esame.

E’ evidente quindi che si tratta di una valutazione del fatto processuale che impone una verifica in concreto, condotta alla luce del raffronto tra la motivazione del provvedimento appellato e la formulazione dell’atto di appello.

Il motivo in esame difetta evidentemente di specificità, in quanto, pur lamentando un error in procedendo, omette però di richiamare sia pure per sintesi il contenuto dei motivi di appello.

Non ignora il Collegio che nella specie risulta denunciato un error in procedendo, in relazione al quale la Corte di cassazione è anche giudice del fatto, ma va richiamato l’insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. n. 8077/2012) a mente del quale quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di un’attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell’atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell’oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento (ovvero, come nel caso di specie, per genericità dei motivi di appello), il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purchè la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4).

Ma anche a voler soprassedere a tale carenza, ritiene la Corte che nel merito debba essere condivisa la valutazione del giudice di appello.

La sentenza di primo grado si era risolta per la validità del testamento, in quanto aveva fatto proprie le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, ritenendo invece non condivisibili le critiche sviluppate dai convenuti, anche con il supporto dei propri periti di fiducia.

Atteso il contenuto della decisione di primo grado, incentrata essenzialmente sul riscontro della correttezza anche tecnica delle conclusioni del perito d’ufficio, deve ritenersi che siano connotati da specificità i motivi di appello (si veda in particolare quanto riportato in nota a pag. 29 e 30 del controricorso di F.I.) che, attaccando la ratio fatta propria dal Tribunale, miravano a contestare l’operato del CTU, anche riproponendo le critiche già mosse in primo grado e disattese dal Tribunale, che si era limitato a sposare l’assunto dell’ausiliario d’ufficio.

Va pertanto esclusa la dedotta violazione della legge processuale, non potendosi mancare di sottolineare come le considerazioni sviluppate nel motivo da pag. 20 a pag. 30 si risolvano anche in questo caso in un’indebita sollecitazione alla rivalutazione delle risultanze istruttorie, e nella specie delle valutazioni espresse dai vari consulenti, in contrasto con l’apprezzamento argomentato e logicamente espresso da parte del giudice di appello, come riscontrabile nella motivazione che si sviluppa da pag. 7 in poi della sentenza d’appello (la quale dà conto delle critiche al metodo seguito, della valutazione delle scritture di comparazione, delle peculiari condizioni personali e culturali della de cuius e del potenziale contrasto con il diverso accertamento operato dal CTU in primo grado e con la diversa perizia espletata in sede penale).

4. Il terzo motivo denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio oggetto di discussione tra le parti e segnatamente: A) Stato di salute mentale della testatrice; B) Grado di scolarità e capacità di scrivere testi; C) Consulenze tecniche d’ufficio espletate in primo grado e relazione Racis di (OMISSIS); D) perizia penale.

Si richiama la novella dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e si deduce che la Corte d’Appello non avrebbe adeguatamente valutato tutte le circostanze ora indicate.

Il motivo è inammissibile.

L’interpretazione di questa Corte ha infatti chiarito come l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, abbia introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053). Costituisce, pertanto, un “fatto”, agli effetti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non una “questione” o un “punto”, ma un vero e proprio “fatto”, in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. Sez. 1, 04/04/2014, n. 7983; Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761; Cass. Sez. 5, 13/12/2017, n. 29883; Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152; Cass. Sez. U., 23/03/2015, n. 5745; Cass. Sez. 1, 05/03/2014, n. 5133. Non costituiscono, viceversa, “fatti”, il cui omesso esame possa cagionare il vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: le argomentazioni o deduzioni difensive (Cass. Sez. 2, 14/06/2017, n. 14802: Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152); gli elementi istruttori; una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa” (Cass. Sez. L, 21/10/2015, n. 21439); le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali rappresentano, piuttosto, i fatti costitutivi della “domanda” in sede di gravame, e la cui mancata considerazione perciò integra la violazione dell’art. 112 c.p.c., il che rende ravvisabile la fattispecie di cui al n. 4 del comma 1 dell’art. 360 c.p.c. e quindi impone un univoco riferimento del ricorrente alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorchè sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Cass. Sez. 2, 22/01/2018, n. 1539; Cass. Sez. 6 – 3, 08/10/2014, n. 21257; Cass. Sez. 3, 29/09/2017, n. 22799; Cass. Sez. 6 – 3, 16/03/2017, n. 6835).

La doglianza formulata dal ricorrente, lungi dal segnalare uno specifico fatto storico di cui sarebbe stata omessa la valutazione, ripropone alla Corte il complesso del materiale istruttorio già preso in esame dal giudice di appello, che ha puntualmente esaminato e valutato anche i profili relativi alla scolarità ed allo stato di salute della de cuius, nonchè alla compatibilità delle conclusioni del collegio peritale nominato in appello con le diverse consulenze svolte sul medesimo testamento, anche in sede penale, quasi a voler trasformare il giudizio di legittimità in una terza istanza di merito.

5. Il ricorso deve quindi essere rigettato, dovendosi regolare le spese in base al principio della soccombenza nei rapporti con i contro ricorrenti.

Nulla a disporre invece nei confronti delle parti intimate che non hanno svolto difese in questa fase.

6. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore dei controricorrenti delle spese del presente giudizio che liquida in favore di F.I., in complessivi Euro 8.030,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi ed accessori di legge, se dovuti, ed in favore di B.C., M. e Ma., in complessivi Euro 10.460,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi ed accessori di legge, se dovuti;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

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