Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6201 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. II, 05/03/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 05/03/2021), n.6201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ugo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14203/2016 proposto da:

AMBIENTE ENERGIA S.R.L., in persona dell’Amministratrice Unica legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

AURELIANA 2, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO PETRAGLIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIANCARLO GARGIONE, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B&B COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIULIO CESARE 95,

presso lo studio dell’avvocato STEFANO ASCIONI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato EMANUELE CARLO MAZZOCCHI, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2169/2015 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 03/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la vicenda giudiziale qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– il Tribunale di Aosta ingiunse alla s.r.l. Ambiente Energia il pagamento della somma di Euro 32.937,95 in favore della B & B Costruzioni s.r.l., a titolo di corrispettivo per lavori effettuati in subappalto e per il noleggio di mezzi meccanici;

– il Tribunale, all’esito dell’opposizione, ridusse a Euro 2.643,23 quanto dovuto dall’opponente;

– la Corte d’appello di Torino, accolta in parte l’impugnazione della B & B Costruzioni, in parziale riforma della sentenza di primo grado, condannò la s.r.l. Ambiente Energia al pagamento della somma di Euro 18.490,56;

ritenuto che la società Ambiente Energia ricorre, col supporto di due motivi, avverso la decisione d’appello, che la B & B resiste con controricorso e che la ricorrente ha tardivamente depositato memoria;

ritenuto che con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., art. 1421 c.c., D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, commi 2 e 11, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, assumendo che:

– la Corte d’appello aveva omesso di pronunziarsi sull’eccezione di nullità del contratto di subappalto, che era stata sollevata nella comparsa conclusionale d’appello;

– nullità che, secondo l’assunto impugnatorio, nasceva dal fatto che il committente Comune di Nus aveva autorizzato il subappalto per un importo di Euro 70.000,00, nel mentre erano risultati subappaltati lavori per il complessivo ammontare di Euro 163.000,00, di cui Euro 70.000,00 per corrispettivo lavori ed Euro 93.000,00 per noleggio “a caldo” di automezzi e quest’ultimo importo avrebbe dovuto conteggiarsi nel massimo autorizzato, a mente dell’art. 118, comma 11, cit.;

considerato che la censura non supera il vaglio d’ammissibilità, valendo quanto segue:

a) non è certamente dubitabile che la parte non possa sollevare eccezioni nuove in appello e, peraltro, in sede di comparsa conclusionale, di talchè ci si trova in presenza di un rilievo teso a sollecitare esercizio del potere officioso;

b) da ciò deriva che non possa ipotizzarsi una omessa pronuncia del giudice, il quale, intanto è tenuto a pronunciarsi su una eccezione, in quanto questa risulti essere stata ritualmente introdotta;

c) tuttavia, come insegnano le Sezioni Unite (sentt. nn. 26242 e 26243 del 12/12/2014) e come ribadito di recente, il giudice di appello è tenuto a procedere al rilievo officioso di una nullità contrattuale nonostante sia mancata la rilevazione in primo grado e l’eccezione di nullità sia stata sollevata in sede di gravame, venendo in rilievo un’eccezione in senso lato, come tale proponibile in appello a norma dell’art. 345 c.p.c., comma 2 (qui la questione risulta ulteriormente complicata dal fatto che il rilievo venne effettuato a dibattito processuale consumato); ma ciò non significa affatto trasformare il dovere officioso di rilevare una nullità emergente dagli atti nel dovere di rispondere al domandato;

d) da ciò deriva che in sede di legittimità la decisione di merito di cui si discute non è censurabile ai sensi dell’art. 112 c.p.c., per non avere pronunciato sulla “eccezione”, ma per non avere rilevato d’ufficio, poco importa se a seguito di sollecitazione di una delle parti, la nullità emergente dagli atti;

e) nullità che avrebbe, appunto, dovuto emergere dagli atti, non potendosi far luogo, in sede di legittimità, ad alcun accertamento fattuale nuovo;

f) la censura, per contro, è priva di specificità, per difetto di autosufficienza, non essendo dato sapere della delibera comunale che avrebbe limitato a Euro 70.000,00 l’ammontare del subappalto, nè delle singole voci del corrispettivo dovuto alla subappaltante, nè, infine, della natura del noleggio dei mezzi meccanici, se “a caldo” (cioè con l’operatore) – ai quali fa riferimento l’evocato art. 118 – o “a freddo” (senza operatore);

ritenuto che con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1988,2702,2735 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendosi che la Corte d’appello aveva errato nell’attribuire forza ricognitiva di debito al foglio allegato alla lettera inviata il 14/7/2009 dalla ricorrente alla resistente, nel quale era indicata come somma da “fatturare e pagare” l’ammontare di Euro 18.490,56; forza che andava negata ove si fosse correttamente valutato il materiale documentale, trattandosi di una “cartula” senza firma, che non avrebbe potuto recare alcuna confessione extragiudiziale;

considerato che la doglianza non supera il vaglio d’ammissibilità dovendosi osservare che:

a) la Corte d’appello, a concluso esame della documentazione, ha, con giudizio in questa sede non sindacabile, spiegato le ragioni per le quali nel documento di cui si discute, pur privo di firma, ma allegato a lettera intestata alla ricorrente e regolarmente firmata, si rinveniva un riconoscimento del debito nella misura di cui detto (evidenzia, in particolare il Giudice d’appello che l’appunto in parola, all’ultimo rigo riportava l’annotazione “differenza (da fatturare Belem)” e B.I. era “il soggetto apicale” della società B & B;

b) quanto alla denunziata violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., deve rilevarsene lo scopo eccentrico, diretto a contestare il vaglio probatorio, poichè, come noto, una questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorchè si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr., da ultimo, Sez. 6-1, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299), stante che il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicchè la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, bensì un errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti consentiti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (Sez. 3, n. 23940, 12/10/2017, n. 645828);

c) in conclusione, piuttosto palesemente le critiche, nella sostanza, risultano inammissibilmente dirette al controllo motivazionale, in spregio al contenuto del vigente n. 5 dell’art. 360, c.p.c., in quanto, la deduzione del vizio di violazione di legge non determina, per ciò stesso, lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, occorrendo che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459);

considerato che il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle svolte attività, siccome in dispositivo;

considerato che ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

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