Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6201 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. I, 05/03/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 05/03/2020), n.6201

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11993/2016 proposto da:

P.R., rappresentato e difeso, congiuntamente e/o

disgiuntamente, dall’Avv. Paolo Nuzzo e dall’Avv. Antonio Baldari,

giusta procura speciale del 14 marzo 2016 conferita con atto

separato e allegata all’originale del ricorso per cassazione,

elettivamente domiciliati in Roma, presso lo studio dell’Avv. Angelo

Averni;

– ricorrente –

contro

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., nella persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Prof.

Francesco Carbonetti, giusta procura alle liti in calce al

controricorso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in

Roma;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1024/2015 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata in data 15/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/01/2020 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. P.R. ha convenuto in giudizio la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. per la declaratoria di nullità del contratto sottoscritto il 24 aprile 2001, n. (OMISSIS), denominato “(OMISSIS)” e la condanna della Banca convenuta alla restituzione delle somme già pagate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ovvero per la risoluzione per inadempimento e condanna al risarcimento dei danni patiti consistenti nell’indebito inserimento nella Centrale dei Rischi con conseguente impossibilità di accesso ad ulteriori crediti e degli interessi posti a suo carico in ragione dell’addebito contestato.

2. La causa è stata decisa dal Tribunale adito, con sentenza n. 276 del 20 maggio 2012, che ha rigettato la domanda e compensato integralmente le spese processuali.

3. Avverso la pronuncia di primo grado ha proposto appello P.R. e la Corte di appello di Lecce ha rigettato l’appello e confermato la sentenza di primo grado, con la condanna al pagamento delle spese del grado.

4. P.R. ricorre in cassazione con due motivi.

5. La Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. ha presentato controricorso.

6. Entrambe le parti hanno presentato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo P.R. lamenta la violazione e/o falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 1322, 1325 e 1418 c.c., nonchè D.Lgs. 1 febbraio 1998, n. 58, art. 1, comma 6, lett. c) contestando il carattere tipico del contratto di investimento denominato “(OMISSIS)”, che la Corte di appello ha affermato in quanto il medesimo sarebbe sussumibile nella fattispecie di cui al richiamato D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 1, comma 6, lett. c).

1.1 Il motivo è fondato.

Questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che l’operazione di erogazione al cliente, da parte di una banca, di un mutuo contestualmente impiegato per acquistare per suo conto strumenti finanziari predeterminati ed emessi dalla banca stessa, a loro volta contestualmente costituiti in pegno in favore di quest’ultima a garanzia della restituzione del finanziamento, dà vita ad un contratto atipico unitario, la cui causa concreta risiede nella realizzazione di un lucro finanziario, da ricondurre ai “servizi di investimento” D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ex art. 1, comma 5, (Cass., 3 aprile 2014, n. 7776, riferita al contratto “Visione Europa”, analogo a quello per cui è causa; nello stesso senso, con riguardo all’analogo contratto “(OMISSIS)”, fr. Cass., 10 novembre 2015, n. 22950).).

Specificamente è stato precisato che la nozione di contratto di investimento costituisce uno schema atipico, la quale comprende “ogni forma di investimento finanziario, ai sensi del D.Lgs 24 febbraio 1998, n. 58, art. 1, comma 1, lett. u), riflettendo la natura aperta ed non tecnica di prodotto finanziario, la quale rappresenta la risposta legislativa alla creatività del mercato ed alla molteplicità degli strumenti offerti al pubblico, nonchè all’esigenza di tutela degli investitori (Cass., 3 aprile 2014, n. 7776, cit.).

Nel caso in esame, i giudici di secondo grado invano valorizzano il profilo del finanziamento dell’investimento da parte della stessa Banca intermediaria, fattispecie espressamente prevista dall’art. 1, comma 6, lett. c) T.U.F., e gli obblighi di diligenza, correttezza, trasparenza dell’intermediario valevoli anche per i servizi accessori quale quello contemplato dalla predetta norma.

In realtà, anche l’art. 1, comma 6, lett. c) T.U.F., laddove fornisce la definizione di strumenti accessori e ricomprende la concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un’operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento, si limita a richiamare uno schema atipico, piuttosto che configurare e disciplinare uno specifico tipo contrattuale.

Nè è significativa, ai fini della configurazione della tipicità del contratto, la previsione dei obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza in capo ai soggetti che propongono l’investimento finanziato, trattandosi di obblighi che sussistono indipendentemente dello schema negoziale, tipico o atipico, nel quale si inserisce la definizione negoziale degli interessi in concreto realizzata fra le due parti contraenti.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli artt. 1322, 125 e 1418 c.c., in punto alla asserita meritevolezza di tutela degli interessi dedotti nella causa del contratto di investimento, denominato “(OMISSIS)”.

2.1 Il motivo è inammissibile.

E difatti la Corte di appello non ha effettuato una valutazione di meritevolezza con riguardo al contratto per cui è causa, avendo ritenuto il medesimo un contratto tipico, ciò che esclude l’applicabilità dell’art. 1322 c.c.

Si tratta, quindi, di un motivo di ricorso che riguarda una questione non decisa dal giudice di merito, in quanto ritenuta implicitamente assorbita, questione ovviamente riproponibile nel giudizio di rinvio, ma rispetto alla quale non è ravvisabile soccombenza.

3. La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra enunciato al par. 1.1. e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo e dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Lecce in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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