Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6200 del 18/03/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 6200 Anno 2014
Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO
Relatore: D’AMICO PAOLO

SENTENZA

sul ricorso 12131-2008 proposto da:
TAGLIACOZZO MANUEL, elettivamente domiciliato ex lege
in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI
CASSAZIOE, rappresentato e difeso dall’avvocato
RIBALDONE MARIA ELENA giusta delega a margine;
– ricorrente contro

2014
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PERCOCO ALFONSO, SASA COMP ASSIC SPA , NUOVA TIRRENA
COMP ASSIC SPA , PROIA ALESSANDRO;

avverso

la

sentenza n.

1375/2007

1

intimati

della CORTE

Data pubblicazione: 18/03/2014

D’APPELLO di ROMA, depositata il 11/04/2007 R.G.N.
7066/2003;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 22/01/2014 dal Consigliere Dott. PAOLO
D’AMICO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. TOMMASO BASILE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

2

udito l’Avvocato C. MARTINO per delega;

Svolgimento del processo

1. Manuel Tagliacozzo convenne in giudizio Alfonso Percoco e
la S.a.s.a. Assicurazioni s.p.a. per ottenere la loro condanna
in solido al risarcimento dei danni che asseriva dei aver subito
a seguito del sinistro per cui è causa quando, era alla guida

C. Colombo in Roma, mentre stava per svoltare a sinistra con
semaforo segnalante luce verde, venne investito dalla Fiat
Brava, condotta dallo stesso Percoco e assicurata dalla S.a.s.a.
2.

Si costituirono i convenuti contestando la domanda

attrice.
Il Percoco svolse anche domanda riconvenzionale per essere
risarcito dei danni che sosteneva di aver subito nel medesimo
sinistro e chiamò in causa il proprietario del ciclomotore,
Alessandro Proia, ed il suo assicuratore Nuova Tirrena.
Quest’ultima contestò la domanda.
3. Il Tribunale dichiarò la responsabilità esclusiva del
Tagliacozzo, rigettò la sua domanda, accolse la riconvenzionale
e condannò in solido Tagliacozzo, Proia e nuova Tirrena al
risarcimento dei danni in favore del Percoco.
4. Propose appello il Tagliacozzo.
Si costituirono la S.a.s.a., il Percoco e la Nuova Tirrena
Assicurazioni.
Non si costituì Proia che venne dichiarato contumace.

3

del ciclomotore Aprilia, provenendo dalla corsia laterale di via

5. La Corte d’appello di Roma rigettò l’appello proposto da
Manuel Tagliacozzo e lo condannò alle spese del grado.
6. Propone ricorso per cassazione Manuel Tagliacozzo con tre
motivi.
Gli intimati non svolgono attività difensiva.

7.

Con il primo motivo del ricorso si denuncia

«insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.)
(Attendibilità delle testimonianze rese in giudizio).»
Secondo il ricorrente la Corte d’appello ha errato nel
ritenerlo esclusivamente responsabile del sinistro per cui è
causa sulla base dell’assunto che il Percoco attraversò
l’incrocio tra la via Colombo e la via di Acilia mentre il
semaforo proiettava luce verde ed ha altresì errato nel ritenere
tale circostanza provata sulla scorta della testimonianza resa
dal Di Caprio, mentre ha ritenuto meno attendibile l’altra
testimonianza, contrastante, resa dai testi De Luca e Battisti,
in quanto l’autovettura sulla quale questi ultimi viaggiavano
era ferma dietro altre autovetture, in posizione tale da non
poter avere una precisa percezione degli scatti semaforici.
Detta interpretazione dei fatti di causa elaborata dalla
Corte, ad avviso del Tagliacozzo, è in palese contrasto con i
dati della realtà fattuale, dalla quale emerge che i semafori di

4
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,

Motivi della decisione.

via Cristoforo Colombo sono posti in alto e ben visibili anche a
notevole distanza; quindi anche da De Luca e Battisti.
In ogni caso, dinanzi al contrasto delle dichiarazioni
testimoniali di Di Caprio, De Luca e Battisti, secondo il
Tagliacozzo, la Corte avrebbe dovuto dichiarare il concorso di

8. Il motivo è infondato.
Infatti, è giurisprudenza di questa Corte, che va ribadita,
quella secondo la quale in tema di procedimento civile, sono
riservate al giudice del merito la interpretazione e la
valutazione del materiale probatorio, nonché la scelta delle
prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento.
Ne consegue che è insindacabile in sede di legittimità il “peso
probatorio” di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base
al quale il giudice di secondo grado sia pervenuto ad un
giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal
primo giudice (Cass., 28 gennaio 2004, n. 1554).
Nella specie emerge dall’impugnata sentenza che il teste Di
Caprio rese dichiarazioni ai verbalizzanti nell’immediatezza del
sinistro, mentre i testi De Luca e Battisti furono introdotti
dal Tagliacozo dopo l’atto di citazione.
Risulta in particolare dalla detta sentenza: che il teste Di
Caprio stava seguendo con la sua auto quella del Percoco; che
entrambi avevano luce verde; che quest’ultimo riuscì ad evitare

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colpa ai sensi dell’art. 2054, 2 ° comma, c.c..

un’autovettura proveniente da sinistra ma non il motociclo,
condotto dal Tagliacozzo, che seguiva la medesima auto.
La Corte ha invece, motivatamente, ritenuto meno attendibile
la testimonianza del De Luca e della Battisti perché questi
ultimi si trovavano fermi all’incrocio, ma dietro altre

degli scatti semaforici.
Tale argomentazione della corte è insindacabile in sede di
legittimità proprio in quanto verte sulla valutazione delle
prove ed è comunque convincentemente motivata.
9.

Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia

«violazione e falsa applicazione degli artt. 141 C.d.S. con
riferimento all’art. 2054 c.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.).»
Secondo il ricorrente la Corte d’appello non poteva
considerare superata la presunzione di responsabilità prevista
dall’art. 2054 c.c., a carico di entrambi i conducenti,
ritenendo la sua esclusiva responsabilità. Piuttosto avrebbe
dovuto valutare la condotta di entrambi i conducenti e le
rispettive condotte di guida, a prescindere dai diritti di
precedenza, anche in caso di disciplina degli stessi con luce
.

semaforica.
10.

Con il terzo motivo Manuel Tagliacozzo

denuncia

«insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio (art. 360 n. 5 c.p.c.)
(Velocità del veicolo condotto dal sig. Percoco).»

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autovetture e quindi non potevano avere una percezione precisa

Assume il ricorrente che la velocità eccessiva del Percoco
risulta dal verbale dei Vigili Urbani, intervenuti in loco, che
non solo accertarono 46 metri di frenata (il che equivale ad una
velocità fra i 100-150 Km/h) ma sanzionarono anche lo stesso ai
sensi dell’art. 141 C.d.S.

non ha invece fornito alcuna congrua motivazione.
11. I motivi, che per la stretta connessione devono essere
congiuntamente esaminati, sono infondati.
In tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla
circolazione stradale, infatti, la ricostruzione delle modalità
del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta
dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l’accertamento e la
graduazione della colpa, l’esistenza o l’esclusione del rapporto
di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento
dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali
sottratti al sindacato di legittimità se, come nella sentenza in
esame, il ragionamento posto a base delle conclusioni sia
caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto
di vista logico – giuridico (Cass., 5 aprile 2003, n. 5375).
Nel caso in esame la Corte d’appello di Roma ha osservato
che, pur avendo i vigili urbani accertato tracce di frenata per
46 metri riferibili all’auto del Percoco, si doveva soprattutto
tener conto che tale auto aveva luce verde mentre il Tagliacozzo
aveva luce rossa e che il mancato rispetto del segnale

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L’impugnata sentenza sul punto, ad avviso del Tagliacozzo,

assorbente, sotto il

semaforico da parte di quest’ultimo

profilo del nesso causale, rispetto all’evento dannoso.
In altri termini la Corte d’appello ha ritenuto irrilevante
la velocità tenuta dal Percoco ma tale valutazione attiene ad un
profilo di merito e quest’ultimo è, come tale, insindacabile in

12. In conclusione, per tutte le ragioni che precedono, il
ricorso deve essere rigettato e in assenza di attività difensiva
non v’è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di
cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Roma, 22 gennaio 2014
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Si attesta la registrazione presso

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sede di legittimità in quanto congruamente motivato.

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