Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6200 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. II, 05/03/2021, (ud. 12/01/2021, dep. 05/03/2021), n.6200

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14069/2016 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 1, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende o e

legis;

– ricorrente –

contro

D.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE

122, presso lo studio dell’avvocato FABIO MICALI, rappresentata e

difesa dall’avvocato BIAGIO DI STAZIO, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il

26/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/01/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

 

Fatto

RITENUTO

che il Giudice designato del Tribunale di Napoli, accolto il reclamo avanzato dall’avv. D.C. avverso il provvedimento con il quale era stata rigettata dal Giudice che aveva definito il merito l’istanza di liquidazione avanzata dalla professionista, che aveva rappresentato e assistito persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, condannò il Ministero della Giustizia al pagamento in favore della reclamante delle liquidate competenze;

che avverso la decisione di cui sopra il Ministero della Giustizia ricorre sulla base di unitaria censura e che l’intimata resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che l’eccezione di tardività del ricorso prospettata dalla D. è fondata, constando dagli atti che l’ordinanza in parola venne notificata in forma esecutiva all’Avvocatura Distrettuale di Napoli il 7 marzo 2016 e il ricorso per cassazione notificato il 30 maggio 2016, ben oltre, quindi, lo scadere del perentorio termine previsto dalla legge (art. 325 c.p.c., comma 2);

che, siccome questa Corte ha avuto modo di chiarire, la notificazione della sentenza in forma esecutiva alla parte presso il procuratore costituito è equivalente a quella eseguita al procuratore stesso, sicchè essa è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione sia per il destinatario della notifica che per il notificante; nè assume rilievo che la notifica sia indirizzata ad una P.A. presso l’Avvocatura dello Stato in quanto la funzione di rappresentanza e domiciliazione legale delle Amministrazioni dello Stato da parte dell’Avvocatura è circoscritta alla sola attività giudiziaria (Sez. 6, n. 4260, 3/3/2015, Rv. 634556);

considerato che il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle svolte attività, siccome in dispositivo.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

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