Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 62 del 03/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 03/01/2017, (ud. 05/10/2016, dep.03/01/2017),  n. 62

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15909-2015 proposto da:

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

PALUMBO 3, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO RONCHIETTO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GAETANO MONTEFUSCO,

giusto mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.C., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 92, presso lo studio dell’avvocato ARTURO BENIGNI,

rappresentati e difesi dall’avvocato RAFFAELE DORIA, giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

nonchè contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BUCCARI 3,

presso lo studio dell’avvocato MARIA TERESA ACONE, rappresentato e

difeso dagli avvocati MODESTINO ACONE e PASQUALE ACONE, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3656/2014 della CORI’, D’APPELLO di NAPOLI,

emessa il 16/07/2014 e depositata il 03/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LOMBARDO LUIGI GIOVANNI;

udito l’Avvocato Gaetano Montefusco, per il ricorrente, che si

riporta agli atti;

udito l’Avvocato Modestino Acone, per la controricorrente

C.A., che si riporta agli atti;

udito l’Avvocato Arturo Benigni (delega Avvocato Raffaele Doria), per

C.C., che si riporta agli atti e chiede il rigetto del

ricorso con condanna alle spese.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

il Consigliere designato ha depositato la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c.;

“Ritenuto che:

– la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di S. Angelo dei Lombardi che aveva disposto la divisione dell’asse ereditario del defunto C.G. tra i figli C.R., C.C. e C.A., ha dichiarato – per quanto qui ancora rileva – l’indivisibilità della porzione di fabbricato sito in via Simeoni ed ha attribuito lo stesso congiuntamente (unitamente ad altri immobili) alle sorelle C.C. e C.A.;

– per la cassazione della sentenza di appello ricorre C.R. sulla base di un unico motivo;

– resistono con separati controricorsi C.A. e C.C.;

Atteso che:

il motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 324, 342, 343 e 346 c.p.c. e artt. 2909 e 720 c.c., per avere la Corte di Appello provveduto ad assegnare congiuntamente il fabbricato ritenuto indivisibile sulla base del solo appello incidentale di C.A. e in assenza di appello incidentale sul punto di C.C.,) appare manifestamente infondato, in quanto: 1) le parti del giudizio divisorio hanno diritto di mutare, anche in sede di appello, le proprie conclusioni e richiedere per la prima volta l’attribuzione, per intero o congiunta, del compendio immobiliare, integrando tale istanza una mera modalità di attuazione della divisione (Sez. 2, Sentenza n. 9367 del 17/04/2013, Rv. 625724); 2) la richiesta di attribuzione per l’intero di un immobile non comodamente divisibile può essere avanzata da uno dei coeredi convenuti anche solo in sede di precisazione delle conclusioni, attesa la natura non di domanda nuova, bensì di mera eccezione (Sez. 2, Sentenza n. 319 del 14/01/1999, Rv. 522267); 3) la proposizione di tale eccezione in appello non necessita di impugnazione incidentale, potendo essere proposta in qualsiasi momento del giudizio di secondo grado fino alla precisazione delle conclusioni (Sez. 3, Sentenza n. 15427 del 10/08/2004, Rv. 575944; Sez. 3, Sentenza n. 15223 del 19/07/2005, Rv. 582973); 4) in ogni caso il ricorrente non ha trascritto le richieste formulate in appello da C.C. in sede di precisazioni delle conclusioni, risultando così il motivo comunque non autosufficiente sul punto;

Ritenuto che il ricorso può essere avviato alla trattazione camerale, per essere ivi rigettato (con rifusione delle spese processuali per ciascuna delle resistenti)”;

Considerato che:

– le parti hanno depositato memoria;

– la memoria depositata dal difensore del ricorrente non offre argomenti nuovi che consentano di dissentire dalla proposta del Relatore, dovendosi ritenere che la mancata proposizione di appello da parte di C.C. non ha comportato acquiescenza della stessa alla sentenza di primo grado, in quanto ogni condividente può mutare la propria posizione con la formulazione di istanza di assegnazione anche nel corso del giudizio di appello (Sez. 2, Sentenza n. 2630 del 31/03/1990, Rv. 466315);

– il ricorso, pertanto, deve essere rigettato;

– le spese del presente giudizio di legittimità vanno poste a carico della parte soccombente;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile catione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte del ricorrente, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13;

PQM

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle due parti resistenti, che liquida, per ciascuna, in Euro 2.700,00 (duemilasettecento), di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2017

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