Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6199 del 15/03/2010

Cassazione civile sez. I, 15/03/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 15/03/2010), n.6199

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.E. e T.A., elettivamente domiciliati in

Roma, via Celimontana 32, presso l’avv. Panariti Benito P., che con

l’avv. Umberto Pinalli li rappresenta e difende giusta delega in

atti;

– ricorrenti e controricorrenti –

contro

Istituto Trentino per l’Edilizia Abitativa Agevolata in persona del

legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, via Paolo

Emilio 7, presso l’avv. Chiappetti Achille, che con l’avv. Luigi De

Finis lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento n. 397/03 del

28.7.2003;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20.1.2010 dal Relatore Cons. Dr. Carlo Piccininni;

Uditi gli avv. Carvetta per i ricorrenti e Chiappetti per il

controricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e

l’accoglimento dell’incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 28.7.2003 la Corte di appello di Trento determinava nella misura di Euro 1.604.385,49 l’indennità di espropriazione spettante a P.E. e T.A., in essa compresa l’indennità aggiuntiva di coltivatore, in relazione alla procedura di espropriazione da parte dell’ITEA (Istituto Trentino per L’Edilizia Abitativa Agevolata), avente ad oggetto fondi di loro proprietà.

In particolare la Corte territoriale rilevava pregiudizialmente il difetto di legittimazione passiva della Provincia Autonoma di Trento;

precisava in punto di fatto che il terreno in questione era compreso nella zona (OMISSIS), nella quale era prevista una edificabilità di settore con zone destinate a verde e servizio di quartiere, oltre che alla viabilità; che al momento dell’esproprio i terreni erano coltivati a frutteto; che l’ITEA vi aveva previsto la realizzazione di settantaquattro alloggi. Osservava inoltre, nel merito, che il contrasto fra le parti era sorto per la definizione del valore venale delle aree, da mediare con il valore agricolo, la cui determinazione andava quantificata nell’importo sopra richiamato, in conformità della condivisa valutazione del consulente tecnico.

Avverso la decisione P. e T. proponevano ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, cui resisteva l’ITEA con controricorso contenente anche ricorso incidentale affidato ad un motivo, poi ulteriormente illustrato da memoria.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 20.1.2010.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Disposta la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c., si osserva che con quello principale gli originari attori hanno rispettivamente denunciato: 1) violazione di legge, vizio di motivazione, nullità della sentenza, per il fatto che il valore dei terreni in questione avrebbe dovuto essere determinato secondo i parametri indicati dalla L.P. n. 6 del 1993, art. 14, comma 2, consistenti nella necessità di tener conto del loro inserimento nel tessuto urbanistico e della destinazione urbanistica dei terreni circostanti, anzichè in conformità di quelli indicati dall’art. 14, comma 1, della stessa Legge, che prevedono la media fra il valore di mercato e quello agricolo;

2) vizio di motivazione, con riferimento alla mancata considerazione dei documenti prodotti al fine di pervenire ad una corretta valutazione dei terreni. In particolare la Corte di appello avrebbe omesso di tener conto di altri atti di compravendita relativi ad immobili dalle caratteristiche analoghe, mentre l’interpretazione data al solo atto esaminato sarebbe stata viziata sul piano logico;

3) violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 “in ordine alla mancata acquisizione al contraddittorio dei documenti prodotti dalla parte opponente e denunciati all’udienza di causa del 28.2.2003”;

4) vizio di motivazione per l’errata valutazione dei terreni, effettuata senza tener conto della differenza di valore fra gli atti di compravendita prodotti e quello apprezzato dal consulente tecnico.

Con il ricorso incidentale l’ITEA ha a sua volta denunciato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’avvenuta liquidazione di indennità aggiuntiva di Euro 216.911,30, disposta in ragione della pretesa qualità di coltivatore diretto degli attori.

La decisione sul punto sarebbe infatti errata sia per la tardività della richiesta, formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, sia per la sua infondatezza nel merito, atteso che dalla documentazione in atti non sarebbe emersa la dedotta qualità, mentre la detta indennità sarebbe stata già corrisposta in favore di E.P., quale affittuario del fondo in oggetto.

Osserva il Collegio che è infondato il ricorso principale.

Ed infatti, quanto al primo motivo, si rileva innanzitutto che la Corte territoriale ha al riguardo precisato “nel merito, esclusa una qualsiasi contestazione fra le parti in ordine alle norme regolatrici della particolare fattispecie, i maggiori contrasti afferiscono al valore venale delle aree da mediare con il valore agricolo” (p. 8), sicchè la questione relativa all’applicabilità al caso di specie della L.P. n. 6 del 1993, art. 14, comma 1 o del comma 2 ai fini della valutazione dei terreni in oggetto risulta nuova. La novità della questione è preclusiva del relativo esame in questa sede poichè il comma 1 dell’articolo sopra citato indica il criterio da adottare per la quantificazione dell’indennità di esproprio delle aree edificabili destinate alla realizzazione di costruzioni, mentre il comma 2 determina il parametro valutativo da seguire per le aree edificabili destinate a servizi ed attrezzature di interesse generale, e nulla è stato dedotto in punto di fatto dal ricorrente, in ordine alle circostanze che in concreto avrebbero dovuto indurre all’applicazione di una disposizione (art. 14, comma 2) piuttosto che un’altra (art. 14, comma 1), e alle conseguenze derivate o che potevano da ciò derivare. Per di più la Corte di appello non ha specificamente indicato la disposizione applicata (dell’art. 14, comma 1 o comma 2), e l’obiettivo dell’attività dell’ITEA, finalizzata alla realizzazione di settantadue alloggi, rende più che verosimile l’ipotesi che il giudice del merito abbia inteso applicare l’art. 14, comma 1 (il che determinerebbe un difetto di interesse all’impugnativa), circostanza che rende ancora più evidente il vizio di autosufficienza del motivo sopra evidenziato.

Il secondo motivo è poi inammissibile, poichè la motivazione della Corte territoriale è incentrata sulle considerazioni oggettive del consulente “che le parti opponenti, non sono state in grado di contestare” (p. 8), sicchè i ricorrenti avrebbero dovuto indicare le deduzioni svolte, le modalità della relativa prospettazione, la soluzione ritenuta corretta, le ragioni per le quali il giudizio del consulente tecnico di ufficio sarebbe stato errato e corretto viceversa quello rappresentato.

Nè ha rilevanza in senso contrario il dato relativo all’omessa considerazione, da parte della Corte di appello, della documentazione prodotta dagli attori, e ciò sia per la genericità della deduzione (non è specificato di quali atti si tratta e quando sarebbero stati prodotti), sia per il fatto che il giudicante ha ritenuto che quanto meno parte di terreni oggetto delle altre compravendite (quelli in località (OMISSIS), di cui non è noto il numero) non costituissero un valido termine di paragone e la statuizione non è stata censurata.

Sono analogamente inammissibili il terzo ed il quarto motivo di impugnazione, che contengono una generica doglianza senza la precisazione di specifiche censure avverso la sentenza impugnata.

Deve essere viceversa accolto il ricorso incidentale, atteso che la domanda di riconoscimento dell’indennità aggiuntiva di coltivatore non è stata tempestivamente formulata (è stata invero proposta in sede di precisazione delle conclusioni, in violazione dunque dell’art. 183 c.p.c.), il che assorbe l’ulteriore rilievo che la decisione adottata sul punto sarebbe comunque del tutto priva di motivazione (“l’equa indennità corrisponde ad Euro 1.387.696,96 oltre all’indennità aggiuntiva di Euro 216.688,53).

Conclusivamente il ricorso principale deve essere rigettato, accolto quello incidentale, cassata la sentenza impugnata in relazione al profilo accolto e, decidendo nel merito, va dichiarata l’inammissibilità della domanda di condanna al pagamento dell’indennità aggiuntiva di coltivatore diretto in quanto tardivamente proposta.

Le spese processuali, da compensare per un terzo per quanto riguarda il giudizio di legittimità, tenuto conto dell’esito favorevole del ricorso incidentale, seguono per il resto la soccombenza riferita alla lite nel suo complesso, come da dispositivo.

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile quello principale, accoglie quello incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e decidendo nel merito dichiara inammissibile la domanda di condanna al pagamento dell’indennità aggiuntiva di coltivatore diretto.

Condanna il controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di merito ed a due terzi di quelle di legittimità, che liquida rispettivamente in Euro 25.487,26, di cui Euro 15.000 per onorari e Euro 5.812,90 per competenze e, nella loro interezza, in Euro 15.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Compensa per un terzo le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010

 

 

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