Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6198 del 15/03/2010

Cassazione civile sez. I, 15/03/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 15/03/2010), n.6198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA GIULIO VENTICINQUE 23, presso l’avvocato URBANI PAOLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MACIS SANDRA, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.M.F. (C.F. (OMISSIS)), nella qualità di

curatore speciale del minore A.M., elettivamente domiciliata

in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa da se medesima, giusta nomina del

Presidente del Tribunale per i Minorenni di Cagliari con decreto

12.06.07;

– controricorrente –

contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI;

– intimato –

avverso la sentenza n. 56/2009 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 26/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/01/2010 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 16.02.2007, il Tribunale per i minorenni di Cagliari dichiarava lo stato di adottabilità del minore A.M., nato il (OMISSIS), figlio dei coniugi A.A. ed S.A..

Con sentenza del 25.10-23.11. 2007, il medesimo Tribunale, nominata curatrice speciale del minore l’avv.to B.M.F., respingeva l’opposizione proposta dalla S., ritenendo in definitiva che i genitori del minore non fossero dotati di risorse sufficienti per potergli assicurare l’assistenza morale e materialmente accuditiva di cui il figlio aveva bisogno.

Con sentenza del 19.02-26.02.2009, la Corte di appello di Cagliari, sezione civile minorenni, anche all’esito della disposta CTU, respingeva il gravame della S..

La Corte territoriale osservava e riteneva in sintesi:

– che la procedura era iniziata a seguito della segnalazione inviata in data (OMISSIS) dai servizi sociali del Comune di (OMISSIS), dalla quale emergeva una situazione di grave disagio psicologico, morale e materiale del minore determinata dalla assoluta incapacità dei suoi genitori di far fronte ai loro doveri verso il bambino, data anche l’elevata conflittualità della loro relazione con riflessi negativi sul rapporto della madre con il figlio che a salvaguardia anche dell’incolumità fisica del minore, era stato disposto il suo inserimento in una struttura idonea ad accoglierlo con la madre – che dalla casa famiglia in cui era ospitata la S. si era allontanata pochi giorni dopo l’ingresso, portando con sè il figlio, il quale si era trovato di nuovo in situazione caratterizzata da grave inadeguatezza dei genitori, ricevendo scarse cure materiali e morali ed alimentazione inadatta che con Decreto dell’8.04.2004 era stata aperta la procedura volta alla verifica dello stato di abbandono del minore, con contestuale previsione di un nuovo inserimento in struttura idonea e prescrizione alla madre di seguire il figlio che durante la permanenza nella struttura la S., affetta da malattia psichiatrica, aveva dato costanti prove di inadeguatezza ed interrotto le cure farmacologiche che nel (OMISSIS) la S. aveva da sola lasciato la casa famiglia per riappacificarsi con il marito, intento non conseguito tanto che aveva deciso di separarsi giudizialmente da lui che il padre del minore si era sempre disinteressato del figlio e che le figure parentali, tra cui la nonna materna, non erano risultate idonee a prendersi cura del bambino che con Decreto del 16.02.2007 era stato dichiarato lo stato di abbandono del minore avverso il quale la S. aveva proposto opposizione che la relazione di aggiornamento, pervenuta al Tribunale il 25.09.2007, evidenziava i preoccupanti riflessi sulla situazione psico-sociale del bambino connessi alla sua lunga permanenza in strutture ed il rifiuto dei suoi genitori di collaborare con gli operatori e di usufruire dell’intervento dei servizi sociali a sostegno della loro situazione di coppia e del ruolo genitoriale che in primo grado si era proceduto all’audizione della madre e della nonna materna del bambino ed era stata anche sentita la responsabile della comunità che ospitava il minore, la quale ne aveva ribadito l’evidente stato di sofferenza e l’incapacità della madre di occuparsene nei periodi in cui aveva soggiornato nella struttura, durante i quali aveva pure dimostrato di non essere nemmeno in grado di provvedere a se stessa e di avere bisogno di aiuto pure per i più banali atti del vivere quotidiano, tanto che era stata l’unica ospite ad usufruire per tutta la giornata di un educatore, cui il bambino in caso di bisogno si rivolgeva quale figura di riferimento che il Tribunale, preso atto di tutte le risultanze, aveva respinto l’opposizione, ponendo anche in luce come le figure di sostegno avessero in definitiva assunto il ruolo sostitutivo dei genitori, del tutto assenti, e che non erano emersi elementi per pronosticare che i coniugi A. avrebbero potuto a breve essere in grado di assolvere ai loro doveri verso il figlio che dall’esito della ctu, disposta per verificare le attuali condizioni della S. ed affidata ad un noto psicologo, il quale si era anche avvalso della collaborazione di uno psichiatra, non si desumeva il recupero da parte sua delle competenze materne essendo stato anche evidenziato che la stessa soffriva di un grave disturbo psichiatrico, passibile di miglioramento solo parziale ed a condizione di assistenza adeguata sul piano psicologico e psichiatrico che pure la collaborazione della S. con gli operatori sociali non aveva avuto un’evoluzione positiva dall’inizio del procedimento, risultando interrotti non solo i rapporti con i servizi pubblici ma anche con lo psicologo del centro famiglia cui si era rivolta, e ciò nonostante la gravità della sua condizione e la necessità di costante supporto psigologioco e/o psichiatrico, di cui appariva non avere contezza che dall’analisi compiuta dal Ctu in ordine alla qualità della relazione della S. con il figlio. Emergeva la possibilità di ripetizione da parte sua di comportamenti già tenuti in passato e del tutto inadeguati al ruolo materno che in conclusione il bambino avrebbe potuto subire rilevante nocumento dall’affidamento alla madre, che avrebbe dovuto anche porsi come sua unica figura di riferimento e che per lui era una perfetta estranea, avendolo abbandonato in tenerissima età e non più rivisto, data pure l’interruzione dei loro rapporti imposta dal giudice che il bambino allevato in comunità era ora affidato ad una famiglia che m curava il suo benessere materiale e psichico – che del resto la S. non aveva nemmeno dimostrato di avere possibilità concrete di mantenere il bambino, essendo al momento priva di lavoro e di alloggio – che le medesime considerazioni escludevano l’opportunità di fare ricorso all’istituto della cd. adozione mite, della quale, considerati i grossi limiti di personalità della S., non sussistevano i presupposti.

Avverso questa sentenza la S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi e notificato il 6.04.2009 all’avv.to B.M.F., curatrice speciale del minore, ed il 3.04.2004 al P.G presso il giudice a quo. L’avv.to B. ha resistito con controricorso notificato il 16.05.2009.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso la S. denunzia, con conclusiva formulazione di quesiti di diritto in ossequio al disposto dell’art. 366 bis c.p.c.:

1. “Violazione e falsa applicazione della L. 4 maggio 1983, n. 184, artt. 8 e 21 per avere dichiarato adottabile il minore in assenza del suo stato di abbandono – omessa ;insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia”.

Censura anche per il profilo motivazionale la conclusione circa la sussistenza dello stato di abbandono irreversibile del figlio minore, dolendosi essenzialmente del fatto che la Corte di merito abbia valorizzato il suo risalente allontanamento dalla comunità ” (OMISSIS)”, avvenuto nel (OMISSIS), e quindi ben tre anni prima dell’impugnata sentenza (nonchè ritenuto la non recuperabilità del rapporto genitoriale causato dalle prescrizioni imposte con il decreto di adottabilità del febbraio 2007, senza tenere conto anche dell’impedimento a suoi contatti telefonici con il figlio, frapposto dagli assistenti sociali e non considerando che circostanze a lei estranee, integranti cause di forza maggiore, avevano reso necessariamente irreversibile detto suo allontanamento provvisorio.

2. “Violazione e falsa applicazione della L. 4 maggio 1983, n. 184, artt. 8 e 11 in relazione all’art. 21 della stessa Legge – omessa sufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine al concetto di forza maggiore di carattere transitorio”. Si duole che i giudici di merito non abbiano verificato il dato cronologico inerente alla durata del suo allontanamento dalla comunità e del conseguente disinteresse per il figlio, posto anche che per la configurabilità dello stato di abbandono occorre che l’allontanamento dai genitori si protragga per un tempo significativo e non si evidenzino difficoltà solo transitorie della famiglia biologica a prendersi cura del minore.

3. “Violazione e falsa applicazione della L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 1 in relazione alla L. n. 149 del 2001, art. 1 per avere dichiarato adottabile il minore in assenza del suo stato di abbandono – omessa insufficiente e/o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia”.

Si duole che i giudici di merito siano pervenuti alla conclusione della sua incapacità genitoriale con giudizio prognostico astratto ed ipotetico, fondato su indizi privi di valenza assoluta e non ancorato a riscontri oggettivi, tali non potendosi considerare le dichiarazioni rese dagli assistenti sociali su fatti risalenti nel tempo e stante anche l’irrilevanza dei riferimenti alla situazione del minore con la famiglia affidataria e degli effetti negativi conseguenti all’eventuale allontanamento da essa.

4. violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e art. 61 c.p.c., omessa insufficiente e/o contraddittoria motivazione sulle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio”.

Contesta l’utilizzabilità acritica e per relationem dell’esito della espletata ctu, la mancata valutazione delle disposte audizioni e delle sue produzioni documentali, costituite da tabulati telefonici che smentivano il suo disinteresse per il figlio.

5. “Violazione e falsa applicazione della L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 8 e art. 44, lett. d) per avere dichiarato adottabile il minore in assenza del suo stato di abbandono – omessa insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto fondamentale della controversia”.

Si duole anche per il profilo motivazionale, che non si sia fatto ricorso all’istituto della cd. adozione mite.

Il secondo ed il terzo motivo del ricorso sono inammissibili ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, in quanto riassunti in quesiti di diritto generici e, con riferimento ai dedotti vizi motivazionali, mancanti del momento di sintesi del complesso degli argomenti critici sviluppati nell’illustrazione dei motivi (cfr. Cass. SU 200720603).

Il primo ed il quarto motivo del ricorso, che essendo strettamente connessi consentono esame unitario, sono, invece, infondati.

La conclusione alla quale sono pervenuti i giudici di merito appare infatti aderente al dettato normativo nonchè frutto, ampiamente e congruamente motivato, non già della riconducibilità della vicenda a temporanea causa di forza maggiore (ma della scrupolosa, dettagliata analisi globale del contesto familiare, dei profili di personalità, comportamentali e relazionali dei relativi componenti, emergenti dal complesso delle risultanze istruttorie inerenti alla condizione sofferta dal minore sin dal (OMISSIS) ed alla situazione dei suoi congiunti segnatamente dei genitori, con precipua attenzione a quella materna, sulla base di una valutazione compiuta non in astratto ma in concreto, tratta anche dalla audizione della S. e dai riscontri obiettivi dei ripetuti contegni materni pure risalenti nel tempo, d’indole abbandonica nei confronti del figlio, non collaborativi con le strutture di sostegno, inadeguati pure in rapporto alla sue personali esigenze di vita e di cure, quali emersi dalle osservazioni effettuate e dalle iniziative adottate dai servizi sociali che si erano costantemente occupati del caso nonchè dall’esito della relazione tecnica d’ufficio disposta nel grado d’appello onde verificare anche eventuali evoluzioni positive, espletata da professionisti particolarmente esperti nel campo, da cui era emerso che la S. era ancora affetta da grave patologia psichica, che minava pure la sua capacità genitoriale, che richiedeva “massicci” interventi di sostegno e che era suscettibile solo di parziale miglioramento e tale da porre in serio pericolo l’equilibrata e sana crescita del figlio.

Il quinto motivo del ricorso deve, infine, essere disatteso, dal momento che la Corte di merito ha ineccepibilmente ritenuto che la conferma dello stato di abbandono del minore precludeva rimedi alternativi alla declaratoria della sua adottabilità in via ordinaria.

Giusti motivi, essenzialmente tratti dalla natura della controversia e dalle peculiarità della vicenda e dell’interesse ad essa sotteso, consigliano di compensare per intero le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il primo, il quarto ed il quinto motivo del ricorso, dichiara inammissibili il secondo ed il terzo motivo e compensa per intero le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010

 

 

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