Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6198 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. II, 05/03/2021, (ud. 11/01/2021, dep. 05/03/2021), n.6198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2128/2017 proposto da:

D.G.N., elettivamente domiciliato in ROMA, Viale

Medaglie D’Oro 36, presso lo studio dell’avvocato BARBARA BUCCOLERI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ELIO DI FILIPPO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

PREFETTURA – UFFICIO DEL GOVERNO DELL’AQUILA, in persona del

Prefetto pro tempore;

– intimati –

avverso la sentenza n. 261/2016 del TRIBUNALE di SULMONA, depositata

il 01/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/01/2021 dal Presidente Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.G.N. propose opposizione, avanti il Giudice di Pace di Sulmona, avverso l’ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti dal Prefetto di L’Aquila per l’emissione di assegna bancario dopo che la banca trattaria aveva revocato l’autorizzazione ad emettere assegni.

Il primo Giudice ebbe a rigettare l’opposizione ed il D. interpose gravame che fu trattato dal Tribunale di Sulmona.

Il Giudice adito rigettò l’impugnazione osservando come l’assegno in questione fu emesso con data ideologicamente falsa sicchè l’emittente aveva assunto il rischio che il titolo venisse presentato all’incasso in momento successivo alla revoca della facoltà di emettere assegni da parte della Banca trattaria.

Inoltre il Giudice d’appello rilevava come l’intervenuto successivo pagamento del dovuto ovvero che il titolo era stato presentato fuori termine per il protesto erano dati di fatto non rilevanti ai fini del concretizzarsi dell’illecito.

Avverso la sentenza resa dal Tribunale il D. ha proposto ricorso per cassazione fondato su unico motivo.

Il Ministero degli Interni è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dal D. s’appalesa infondato e va rigettato.

In limine deve rilevare la Corte come la notifica del ricorso al Ministero degli Interni sia nulla in quanto effettuata presso l’Avvocatura dello Stato di L’Aquila anzichè, come dovuto, presso l’Avvocatura Generale di Roma – Cass. SU n. 608/15.

Tuttavia non appare necessario disporre la nuova notificazione del ricorso, a sanatoria della nullità rilevata, in ossequio al canone del giusto processo in tempi ragionevoli, poichè il ricorso comunque va rigettato.

Con l’unico articolato mezzo d’impugnazione il ricorrente denunzia violazione o falsa applicazione della norma portata nella L. n. 386 del 1990, art. 1, poichè il Giudice abruzzese non ha considerato che in causa era dato fattuale incontestato che l’assegno – ancorchè con data falsa – fu consegnato al prenditore il 14 giugno, mentre la revoca dell’autorizzazione fu comunicata appena il 28 del medesimo mese di giugno, quando cioè l’emissione dell’assegno, intesa come consegna ad altri del titolo, s’era già realizzata.

Di conseguenza osservava il D. non concorreva la condotta tipica descritta L. n. 386 del 1990, ex art. 1, che appunto punisce l’emissione di assegno dopo la revoca, posto che nella specie detta emissione era intervenuta prima.

L’argomentazione critica esposta dal D. non supera la corretta ricostruzione logico-giuridica operata dal Tribunale di Sulmona fondata sullo specifico insegnamento di questa Suprema Corte al riguardo – Cass. sez. 2 n. 14322/07 -, cui questo Collegio intende dar continuità.

Il Tribunale ha posto in evidenza come la normativa sull’assegno bancario preveda che il titolo per esser valido mezzo di pagamento e titolo esecutivo debba esser emesso completo dei dati richiesti dalla disciplina speciale che lo regola, tra i quali figura la data di emissione.

In caso di dazione al prenditore di assegno con data falsa, poichè postdatato, sulla scorta di un patto tra le parti che l’incasso avverrà a partire dalla data figurante sul titolo, è ben vero che costante insegnamento di questo Supremo Collegio – richiamato dal ricorrente nel ricorso – afferma la nullità del patto e l’immediata esigibilità dell’assegno, ma ciò non esclude che in caso di rispetto del patto – ancorchè nullo – l’assegno, quale mezzo di pagamento e titolo esecutivo, risulta inter partes emesso il giorno indicato sullo stesso – Cass. pen. sez. 5 n. 2908/99.

Di conseguenza nell’emettere il titolo con data ideologicamente falsa l’emittente si assume il rischio che il titolo sia presentato all’incasso – conformemente alla data riportata sullo stesso – in momento successivo alla revoca dell’autorizzazione della banca trattaria ed anche scorsi i dieci giorni previsti dalla L. n. 386 del 1990, art. 9.

Quindi rettamente il Giudice abruzzese ha ritenuto che l’emissione illecita dell’assegno, sanzionata ex art. 1 Legge dianzi citata, non si configura al momento della materiale consegna al prenditore del modulo-assegno incompleto, bensì al momento in cui lo stesso viene, presentato all’incasso portante tutti gli elementi essenziali prescritti dalla normativa a sua disciplina per essere valido mezzo di pagamento e titolo esecutivo.

Al rigetto del ricorso non segue statuizione sulle spese di lite di questo giudizio di legittimità in difetto di costituzione della parte resistente.

Concorrono in capo al ricorrente le ragioni processuali per l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di Camera di consiglio, il 11 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

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