Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6198 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. I, 05/03/2020, (ud. 13/12/2019, dep. 05/03/2020), n.6198

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 20999/2016 proposto da:

D.A., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Carlo Caniglia, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Banco di Napoli S.p.a., già Sanpaolo Banco di Napoli S.p.a., in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in Roma, L.go di Torre Argentina n. 11, presso lo studio

dell’avvocato Dario Martella, che lo rappresenta e difende, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 489/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 11/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2019 dal cons. Dott. MARCO MARULLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO LUCIO che ha concluso per il rigetto;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato Carlo Caniglia che ha chiesto

l’accoglimento;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato Dario Martella che ha

chiesto il rigetto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. D.A. ricorre per cassazione avverso l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Lecce, accogliendo il gravame del Banco di Napoli, ha riformato l’impugnata decisione di primo grado con cui la banca era stata condannata a rimborsargli le somme indebitamente percette a titolo di interessi anatocistici, di interessi ultralegali, di commissioni di massimo scoperto e di spese relativi al conto corrente già in essere tra le parti ed ha quindi proceduto a rideterminare a mezzo di CTU il saldo debitore a carico della banca sulla scorta dei principi stabiliti in materia di decorrenza della prescrizione dalle SS.UU. di questa Corte con sentenza 24418 del 2010.

Il mezzo così proposto si vale di due motivi di ricorso a cui resiste la banca con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

2.1. Il ricorso – alla cui disamina non si frappongono le preclusione fatte valere in punto di ammissibilità dalla banca poichè gli atti richiamati nel ricorso sono agevolmente identificabili – allega al primo motivo, nell’ordine, la violazione dell’art. 345 c.p.c., in quanto l’eccezione di prescrizione sollevata dalla banca concerneva i soli interessi ed averne estesi gli effetti alle commissioni di massimo scoperto e alle spese ha determinato l’introduzione di un nuovo tema di indagine e di una nuova eccezione, inammissibili in appello; e la violazione degli artt. 2934,2935 e 2946 c.c., nonchè degli artt. 24 e 111 Cost. avendo la Corte d’Appello sopperito per mezzo della CTU alla carente attività di allegazione della banca che al fine di eccepire la prescrizione avrebbe dovuto dimostrare che i versamenti effettuati dal cliente avessero natura solutoria; e la denuncia di un vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione.

2.2. Il motivo così declinato, sfrondato di ogni connotazione motivazionale, estranea al tessuto normativo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 applicabile ratione temporis, non merita per il resto accoglimento.

2.3. La prima obiezione è invero inammissibile, giacchè, introduce nel giudizio, essa si, una questione nuova non prospettata nei precedenti gradi di giudizio, onde non è in facoltà del collegio prendere posizione su di essa, tanto più considerando che il ricorrente non si dà cura di indicare il luogo e il momento processuale in cui prima d’ora la questione avrebbe formato oggetto di pregresso esame. Non soddisfa poi il parametro dell’autosufficienza essendo frutto di un’isolata estrapolazione testuale di cui, mancando ogni più compiuta illustrazione, segnatamente diretta ad evidenziarne la connessione semantica con il restante contesto espositivo, non è apprezzabile la decisività. E’ intesa, inoltre, interloquendo su un profilo interpretativo della decisione, a censurare un apprezzamento di fatto quale quello che accompagna l’esercizio del potere di interpretazione della domanda che spetta esclusivamente al giudice di merito e che non è sindacabile in questa sede se non nei ridotti limiti di attuale rilevanza dell’errore motivazionale.

2.4. La seconda obiezione, ove non sia pregiudizialmente assorbita dalla constatazione che di essa non vi è traccia nei pregressi atti del giudizio, si rivela, in ogni caso, priva di fondamento alla luce del principio di diritto recentemente fissato dalle SS.UU. a composizione del contrasto insorto nella giurisprudenza delle sezioni ordinarie in merito alle modalità di formulazione dell’eccezione di prescrizione da parte della banca, di modo che va qui affermato a conferma dell’esatto pronuciamento adottato nell’occasione dal giudice distrettuale “in tema di prescrizione estintiva, l’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l’eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l’azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l’indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” (Cass., Sez. U, 13/06/2019, n. 15895).

3.1. Il secondo motivo censura per violazione degli artt. 201,195 e 112 c.p.c., nonchè degli artt. 24 e 111 Cost., oltre che per insufficiente e contraddittoria motivazione, il capo dell’impugnata decisione che avrebbe fatto integralmente proprie le risultanze della CTU, reputando, per contro, inammissibile la CTP quantunque da questa emergessero fatti decisivi per le sorti del giudizio ignorati dalla corte distrettuale.

3.2. Il motivo, anche qui depurato di ogni inferenza motivazionale, è per il resto affetto da palese inammissibilità.

3.3. Fermo, in principio, che compete esclusivamente al giudice di merito selezionare le fonti del proprio convincimento – e che non è perciò censurabile il fatto che la Corte d’Appello abbia ritenuto di non valersi di una “consulenza di parte” deposita a distanza di circa un anno dal deposito della CTU, tanto più se, come allega la banca, la relazione era a firma non del ctp, ma di un consulente estraneo al giudizio, recedendo in tal modo al rango di documento tardivamente depositato – va a miglior conforto della premessa declaratoria rilevato che le censure formalizzate con il motivo insistono visibilmente su aspetti della vicenda connotati da un contenuto eminentemente di merito, di modo che esse, propugnando una loro rivalutazione secondo un metro di giudizio più favorevole al deducente, sollecitano impropriamente questa Corte a farsi giudice del fatto sostanziale e a sostituire il proprio apprezzamento a quello del giudice di merito.

4. Il ricorso va perciò conclusivamente respinto.

5. Spese alla soccombenza.

Ove dovuto il raddoppio del contributo, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 5200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Ove dovuto il raddoppio del contributo. ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 13 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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