Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6197 del 15/03/2010

Cassazione civile sez. I, 15/03/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 15/03/2010), n.6197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14097/2009 proposto da:

C.B. (nato a (OMISSIS)),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RONCIGLIONE 3, presso

l’avvocato GULLOTTA FABIO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato TIRINI MANUELA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.B. (c.f. (OMISSIS)), in proprio e nella

qualità di genitore della minore T.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, V. PALERMO 43, presso l’avvocato FIMIANI NICOLA,

rappresentata e difesa dall’avvocato ROSSI FERNANDO, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI

NAPOLI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 371/2008 del TRIBUNALE PER I MINORENNI di

NAPOLI, depositata il 23/12/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/01/2010 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato MANUELA TIRINI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato FERDINANDO ROSSI che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 17 – 23.12.2008, il Tribunale per i minorenni di Napoli respingeva, in aderenza al parere espresso nelle conclusioni finali dal PMM, l’istanza presentata (il 30.06.2008) ai sensi della Convenzione dell’Aja del 25.10.1980, da C.B., cittadino (OMISSIS), volta al rimpatrio in (OMISSIS) della figlia minorenne C.T.G., nata a (OMISSIS), che l’istante asseriva essere stata dalla madre, T.B., sottratta dal loro domicilio (OMISSIS) e trattenuta in (OMISSIS), in violazione dei suoi diritti di custodia.

Il Tribunale ascoltate le parti e premesso anche che il C. aveva precisato:

– che la bambina era nata dalla relazione affettiva (iniziata nel (OMISSIS)) tra lui e la T. e che in (OMISSIS), il (OMISSIS), l’aveva anche lui riconosciuta come propria figlia naturale;

– che aveva convissuto con la T., nel Comune (OMISSIS), sino all'(OMISSIS), epoca in cui aveva con lei concordato il suo trasferimento transitorio in (OMISSIS) con la figlia;

– che nel (OMISSIS) aveva avviato la presente procedura, dopo avere appreso che la T. aveva iniziato, dinanzi al giudice italiano, il procedimento (248/08 VG) di cui agli artt. 155 e 317 bis c.c., in tema di potestà sul figlio minore, poi, su sua istanza sospeso, a norma dell’art. 16 della citata Convenzione del 25.10.1980;

osservava e riteneva,in sintesi, che dalle risultanze istruttorie emergeva:

– che la minore, nata in (OMISSIS), era stata alla nascita riconosciuta dalla sola madre, avendo il padre provveduto al suo riconoscimento in data (OMISSIS), dinanzi all’Ufficiale dello Stato civile di (OMISSIS), quando, sin dal (OMISSIS), essendosi evidenziate difficoltà nel rapporto affettivo con la T., quest’ultima aveva fatto rientro definitivo in (OMISSIS) con la bambina, tanto da avere avviato, nel (OMISSIS) dello stesso anno, un nuovo rapporto lavorativo con la compagnia (OMISSIS), avente sede in (OMISSIS) e base operativa a (OMISSIS), con contratto prima a tempo determinato e poi a tempo indeterminato, in cui era pure previsto il suo rientro a casa ogni sera;

– che dal (OMISSIS) la T. si era recata in (OMISSIS) con la figlia per periodi di tre – quattro giorni, onde favorire i rapporti tra la bambina ed il padre;

– che lo stesso C. aveva dichiarato che sin dal (OMISSIS) la loro abitazione in (OMISSIS) era divenuta inagibile a causa di importanti opere di ristrutturazione, e pur riferendo a tale situazione il trasferimento della T. e della figlia in (OMISSIS) e precisando che il progetto dei lavori era stato con la prima concordato, indipendentemente dalla crisi del loro rapporto sentimentale, aveva aggiunto di essere stato a conoscenza della nuova attività lavorativa intrapresa dalla T. ma di essere stato convinto che prima o poi sarebbe tornata in (OMISSIS);

– che la documentazione allegata dalla T. evidenziava la residenza della minore, sin dalla nascita, in (OMISSIS), ove era stata battezzata, usufruiva delle istituzioni sanitarie e frequentava l’asilo, ed ove, quindi, era stabilmente inserita in un contesto affettivo e relazionale costituente il centro dei suoi interessi;

– che d’altro canto le certificazioni mediche inerenti alla bambina e rilasciate in (OMISSIS) si riferivano a malesseri della stessa, manifestatisi nel corso dei viaggi effettuati con la madre;

– che i brevi periodi di permanenza all’estero della minore presso il padre, considerata anche la tenera età della bambina, non portavano a radicare la sua residenza abituale presso di lui;

– che non assumevano rilevanza il certificato di residenza e lo stato di famiglia attestanti la residenza della minore all’estero, presso il padre, dal momento che tali documenti rappresentavano una situazione giuridico – formale dipendente dall’attivazione del genitore, come evidenziato dal PMM;

– che doveva ritenersi ininfluente anche il provvedimento emesso in data 28.10.2008, dal Tribunale di prima istanza di Bruxelles, suscettibile di sospensione analogamente a quanto disposto nell’ambito della procedura ex art. 317 bis c.c., attivata dalla T., ed al quale il 5.12.2008 era stata negata l’esecutività dal giudice italiano, in quanto assunto in violazione del contraddittorio.

Avverso questa sentenza il C. ha proposto ricorso per cassazione notificato alla T. ed al PM presso il giudice a quo. La T. ha resistito con controricorso, eccependo anche l’inammissibilità del primo motivo di ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il C., premesso anche che sin dal (OMISSIS) le permanenze in (OMISSIS) della T., presso la sua famiglia di origine, si erano rese più frequenti e prolungate, che esse erano state concordate ma che avrebbero dovuto essere provvisorie e correlate alle esigenze di ristrutturazione della casa in (OMISSIS) in cui convivevano, che non si era opposto alla nuova attività lavorativa intrapresa (dal (OMISSIS)) in (OMISSIS) dalla T., che nell'(OMISSIS) quest’ultima si era rifiutata di fare stabile rientro in (OMISSIS) con la figlia e che nel (OMISSIS) aveva instato, ai sensi dell’art. 8 della Convenzione dell’Aja del 25.10.1980, per il ritorno in (OMISSIS) della figlia, a sostegno del ricorso denunzia:

1. “Violazione o falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 3, 4 e 8 della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 (sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori), ratificata dall’Italia con L. n. 64 del 1994, e all’art. 8, del Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 (relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale) – Illogicità della motivazione – Art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”, formulando conclusivamente, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, il seguente quesito di diritto “Dica la Suprema Corte se valga a fondare il concetto di residenza abituale di un minore, all’interno di un procedimento aperto ai sensi della Convenzione Aja 25 ottobre 1980 ratificata con L. n. 64 del 1994, la mera pur se protratta presenza in loco del medesimo indipendentemente dalle ragioni del consenso espresso da uno dei genitori fondate esclusivamente sulla temporaneità del seppur prolungato trasferimento stesso”.

In ordine alla negata sussistenza del requisito della residenza abituale della figlia minore in (OMISSIS) (che assume da riferire a durata, regolarità e contesto ambientale, familiare e sociale), il C. sostiene in sintesi che non sono state adeguatamente n. considerate le circostanze emerse dagli atti e le sue dichiarazioni, dalle quali emergeva che al momento del rifiuto opposto dalla T. al rientro della figlia in (OMISSIS) la presenza in (OMISSIS) della bambina era solo temporanea e provvisoria ed invece stabile in (OMISSIS), sia che non sono state valorizzate le ragioni del soggiorno in (OMISSIS) e la frequenza dei rientri della figlia in (OMISSIS), compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori (verbale 9.12.2008 della Polizia municipale belga), nonchè i due eventi verificatisi dopo il (OMISSIS), ossia il riconoscimento da parte sua, in (OMISSIS), della figlia, la quale aveva assunto anche il suo cognome, e l’iscrizione della bambina all’anagrafe locale, eventi che presupponevano il consenso e la sottoscrizione della madre, sia che occorreva dare rilievo alla comune intenzione dei genitori e non all’unilaterale mutamento di opinione circa la residenza abituale avuto dalla T., la quale nell'(OMISSIS) si era rifiutata di tornare in (OMISSIS), violando il diritto paterno di custodia della figlia, sia che non sono state prese in considerazione sue dichiarazioni, testimonianze e documenti sulla stabile permanenza all’estero del nucleo, stabilità di presenza da rapportare anche alla specificità dei lavori dei genitori, entrambi occupati nel settore dei trasporti aerei e, dunque, soggetti a frequenti viaggi, nonchè le abitudini della loro vita, connotate da mobilità e flessibilità, ed ancora non considerato che il fatto che la T. avesse sempre vissuto a metà tra il (OMISSIS), e qui nel luogo di residenza della sua famiglia di origine, non escludeva che il (OMISSIS) fosse l’unico luogo in cui poteva essere vissuta la dimensione familiare, data anche la minore importanza dei rapporti della minore con i parenti materni, nonni e zia, rispetto al suo rapporto con il padre, che la permanenza a Napoli avrebbe dovuto essere solo una parentesi e che l’iscrizione della figlia all’asilo e le frequentazioni familiari in Italia non costituivano che circostanze inevitabili, tra l’altro anche da valutare alla luce della presenza in (OMISSIS) dei nonni paterni.

Il motivo è ammissibile ma non fondato.

Giova premettere che in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione ove la censura della parte, pur formalmente diretta a denunciare la violazione o falsa applicazione delle norme di diritto, non concerna, come nella specie, un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge ma sia mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa ed intesa a prospettare l’erronea ricognizione della fattispecie concreta e, dunque, a contestare la motivazione della sentenza, valutata come carente per non aver tratto dalle risultanze istruttorie i significati ritenuti evidenti o, comunque, desumibili, la formulazione del quesito di diritto non si traduce nell’inammissibilità del motivo di ricorso per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., per mancata indicazione dell’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e correlata omessa prospettazione, da parte del ricorrente, della regola da applicare, appuntandosi la contestazione esclusivamente sui modi con i quali il giudice di merito ha proceduto alla valutazione del fatto e delle prove ed alla loro riconduzione nell’ambito della norma dal giudice rettamente richiamata ed intesa nella sua portata.

Il ricorrente, dunque, non contesta l’applicabilità delle disposizioni della richiamata Convenzione e segnatamente del relativo art. 3, nè il rilievo che in esso assume la residenza abituale del minore o ancora il senso che a tale espressione deve essere attribuito, ineccepibilmente assunti dai giudici di merito, ma censura l’individuazione del luogo di residenza abituale della figlia, in (OMISSIS) e non nel Comune (OMISSIS) in cui si era svolta la convivenza tra lui e la T.. A quest’ultimo riguardo, secondo il condiviso orientamento di questa Suprema Corte, “la Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, resa esecutiva con L. n. 64 del 1994, è diretta a proteggere il minore contro gli effetti nocivi derivanti da un suo trasferimento o mancato rientro illecito, con esclusivo riferimento alla situazione di mero fatto, sulla base della presunzione secondo la quale l’interesse del minore coincide con quello di non essere allontanato o di essere immediatamente ricondotto nel luogo in cui svolge la sua abituale vita quotidiana” (Cass. 200717648) e “la nozione di residenza abituale posta dalla succitata Convenzione corrisponde ad una situazione di fatto, dovendo per essa intendersi il luogo in cui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anche di fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali, derivanti dallo svolgersi in detta località la sua quotidiana vita di relazione, il cui accertamento è riservato all’apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato” (tra le altre, Cass. 200622507; 200627593;

200616092; 200600397; 200413167; 200319544) e “..prescinde dalla considerazione dell’eventuale diritto soggettivo del genitore di pretendere una diversa collocazione del figlio, e prescinde altresì dai progetti di vita, eventualmente concordi, degli adulti”. (Cass. 200502093; 200202748).

A questi principi il Tribunale per i minorenni di Napoli si è ineccepibilmente attenuto nel respingere, con congrue e logiche argomentazioni, l’istanza del C., volta al rimpatrio in (OMISSIS) della figlia minorenne G., osservando anche che la relativa domanda, formulata nel giugno del 2008, riguardava il mancato rientro in Belgio della figlia minore, nata il (OMISSIS), la quale sin dal (OMISSIS), si era trasferita in (OMISSIS) con la madre, da un canto per esigenze, concordate dai genitori, di ristrutturazione della abitazione estera, ma dall’altro anche per ragioni correlate alla sopravvenuta crisi del loro rapporto sentimentale, e che la prolungata permanenza in Italia della bambina non poteva ritenersi connotata dal carattere della provvisorietà, posto che le risultanze istruttorie emerse dimostravano che la minore era nata in (OMISSIS), che ivi risultava residente sin dalla nascita, era stata battezzata, usufruiva delle istituzioni sanitarie e frequentava l’asilo, ed ancora che sin dal (OMISSIS) la T., come pure noto all’istante, svolgeva in (OMISSIS) la sua nuova attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato e che dall’allontanamento in poi dalla dimora belga del C. madre e figlia erano tornate a soggiornarvi solo per brevissimi periodi. Di contro le censure del ricorrente si risolvono in inammissibili, generici rilievi di errori valutativi in ordine agli elementi assunti, carenti sotto il profilo dell’autosufficienza, in quanto non ricondotte a specifiche, richiamate risultanze istruttorie, e da cui non è dato desumere illogicità o carenze motivazionali decisive, e che essenzialmente appaiono volte ad un non consentito in questa sede di legittimità, più favorevole ed aderente alla sua tesi apprezzamento dei medesimi dati.

2. “Violazione o falsa applicazione delle norme di cui alla L. 15 gennaio 1994, n. 64, art. 7, comma 3, (che ha ratificato la Convenzione de l’Aja 25 ottobre 1980 (sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori) – Art. 360 c.p.c., n. 3”.

Con il secondo motivo di ricorso, cui ritualmente accede il prescritto quesito di diritto, il C. sostiene che, ai sensi della rubricata norma, il Tribunale per i minorenni di Napoli avrebbe dovuto decidere la controversia con decreto e non con sentenza, e che, conseguentemente, l’intero procedimento è affetto da nullità.

La censura è inammissibile per difetto d’interesse.

La denunciata violazione della rubricata norma giuridica processuale è, infatti, diretta all’emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico, dal momento che l’adozione della decisione in forma di sentenza, peraltro corrispondente alla sua sostanza (cfr. Cass. 200813829), in luogo del previsto decreto, non determina alcuna nullità del procedimento e/o del provvedimento, non essendo tale effetto espressamente previsto nè altrimenti configurabile in base alle regole codificate in tema di nullità degli atti dall’art. 156 c.p.c. e ss., e non apportando la divergenza in questione alcun pregiudizio al diritto di difesa delle parti.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto.

Giusti motivi, essenzialmente tratti dalla natura della controversia e dalle peculiarità della vicenda e dell’interesse ad essa sotteso, consigliano di compensare per intero le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero le spese del giudizio di cassazione. Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010

 

 

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