Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6197 del 10/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 10/03/2017, (ud. 17/01/2017, dep.10/03/2017),  n. 6197

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24744/12, proposto da:

R.P.M. di P.M. e C. s.n.c., in persona del legale

rappres. P.M., elett.te domic, in Roma, alla

Circonvallazione Clodia, n. 163, presso l’avv. Maurizio Caligiuri,

dal quale è rappres. e difesa, con procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, elett.te domic. in Roma, alla via dei

Portoghesi n. 12, presso l’avvocatura dello Stato che la rappres. e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 106/29/12 della Commissione tributaria

regionale del Lazio, depositata il 3/5/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/1/2017 dal consigliere Dott. Caiazzo Rosario;

udito il difensore della parte ricorrente, avv. Caligiuri M.;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale Dott.

SORRENTINO Federico, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso o, in subordine, per la concessione di un termine per

regolarizzare la posizione del rappresentante legale della società

ricorrente.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La R.P.M. di P.M. e C. s.n.c., impugnò, innanzi alla CTP di Roma, un avviso d’accertamento, relativo agli anni 2001 e 2002, in tema d’iva, fondato su un p.v.c. redatto dalla Guardia di Finanza, afferente all’omessa fatturazione di prestazioni di servizi, ed a dichiarazione iva non veritiera, con conseguente recupero a tassazione dei maggiori ricavi.

Il contribuente dedusse la violazione della L. n. 212 del 2000, per non aver la g.d.f. avvisato P.M. in ordine alla verifica in corso, considerando altresì che lo stesso P. aveva ceduto le quote di partecipazione nella società ricorrente nel 2003.

L’ufficio si costituì, resistendo al ricorso.

La Ctp rigettò il ricorso, argomentando che la cessione delle quote non esonerava il socio cedente dalla responsabilità per l’attività compiuta in precedenza.

La società propose appello, lamentando che la Ctp non avesse tenuto conto dell’adesione al condono, di cui alla L. n. 287 del 2002, pur avendo effettuato i versamenti di denaro dovuti, non essendo applicabile la proroga biennale.

Si costituì l’Agenzia delle entrate, eccependo l’operatività della suddetta proroga biennale, di cui alla L. n. 287, art. 10, e l’omessa presentazione della domanda di condono.

La Ctr respinse l’appello, argomentando che il condono non fu perfezionato, in mancanza della relativa domanda, pur avendo la società ricorrente effettuato i versamenti di denaro.

Avverso tale sentenza, la società ha proposto ricorso per cassazione, formulando quattro motivi.

Con il primo, è stata denunciata violazione di legge in ordine al D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 17, 31 e 61, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto l’avviso di trattazione della causa in appello non sarebbe stato notificato al difensore del domiciliatario del contribuente.

Con il secondo motivo, è stata denunciata violazione di legge, con riferimento all’art. 101 Cost. e art. 111 Cost., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci della società ricorrente.

Con il terzo motivo, è stata dedotta violazione di legge, riferita all’art. 12, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, non avendo P.M. – legale rappres. della società ricorrente- ricevuto avviso dell’accertamento effettuato.

Con il quarto motivo, infine, è stata lamentata l’inosservanza della L. n. 289 del 2002, artt. 9 e 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per il mancato riconoscimento della validità del condono tombale.

Resiste l’Agenzia delle entrate, con il deposito del controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso e l’infondatezza dei motivi formulati.

Preliminarmente, il collegio rileva il difetto di rappresentanza della società ricorrente, in quanto nei vari gradi di giudizio essa è stata rappresentata da P.M. che, invece, non riveste tale carica da periodo anteriore all’inizio del giudizio, avendo peraltro ceduto la quota di partecipazione societaria con atto del 23.11.03.

Ne consegue che la società avrebbe dovuto costituirsi in giudizio ed essere rappresentata processualmente dal legale rappresentante in carica all’atto dell’introduzione della causa; in ogni caso, il ricorso in cassazione avrebbe presupposto la costituzione in persona del soggetto che rivestiva, all’atto del relativo deposito, la carica di legale rappresentante.

Pertanto, in conformità del più recente orientamento della Corte, il difetto di rappresentanza processuale della parte può essere sanato in fase di impugnazione, senza che operino le ordinarie preclusioni istruttorie (Cass., SU, 4.3.2016, n. 4248); ne consegue la concessione del termine di gg. 60 per la costituzione della persona cui spetta la rappresentanza della stessa società, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 3.

Inoltre, è necessario che le parti depositino osservazioni circa la questione del litisconsorzio tra la stessa società e i soci.

Invero, dagli atti si evince che l’accertamento fu effettuato nei confronti della R.P.M. di G.R. e &, s.n.c., società in cui subentrarono nuovi soci con il suddetto atto di cessione del 23.11.2003; tuttavia, non risulta che nel giudizio di primo grado fu instaurato il contraddittorio nei confronti dei soci succeduti.

PQM

rileva un difetto di rappresentanza e assegna alla parte ricorrente il termine perentorio di gg. 60 per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza della società e per il deposito di osservazioni circa il litisconsorzio tra società e soci in primo grado.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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