Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6196 del 10/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 10/03/2017, (ud. 12/12/2016, dep.10/03/2017),  n. 6196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco – Presidente –

Dott. CAIAZZO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4544/2011, proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

Zegna Baruffa Lane Borgosesia s.p.a., in persona del legale rappres.

p.t., quale incorporante della “Immobiliare Baruffa II” s.r.l.,

elett.te domic. in Roma, alla via della Scrofa n. 57, rappres. e

difesa dagli avv.ti Giancarlo Zoppini, Giuseppe Russo Corvace e

Giuseppe Pizzonia, con procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 91/10/09 della commissione tributaria del

Piemonte, depositata il 18/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/12/2016 dal Consigliere Dott. Caiazzo Rosario;

udito per il ricorrente l’avvocato Meloncelli che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore generale Dott.ssa

Zeno Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso

e, in subordine, per il rigetto, assorbito il ricorso incidentale.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La “Immobiliare Baruffa II” s.r.l. impugnò un avviso d’accertamento, contestando la correttezza del recupero effettuato quanto al credito iva dell’anno 2003, considerato indebitamente rimborsato nel 2005 su istanza del contribuente formulata ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 3, lett. c), in relazione ad un acquisto di immobili ammortizzabili.

La CTP di Vercelli rigettò il ricorso, disattendendo il motivo fondato sulla natura strumentale degli immobili, rilevando altresì: che la società ricorrente operò nell’arco di un breve periodo, dal 15.12.03 al 31.12.06 ed era priva di qualunque struttura propria, essendo piuttosto diretta ad una gestione interna al gruppo.

Avverso tale sentenza la suddetta società propose appello, accolto dalla CTR, argomentando che: nella sentenza di primo grado non era rinvenibile alcuna motivazione tesa ad affermare che gli immobili costituissero oggetto dell’attività svolta dalla società e non fossero dunque inclusi tra i beni strumentali/ammortizzabili; l’attività principale svolta in concreto dalla società era quella di locazione di immobili, da considerare prevalente come desumibile dalle vicende riguardanti gli immobili di proprietà della stessa società; era da escludere l’ipotesi d’interposizione fittizia per motivi fiscali connessa alla costituzione della “Immobiliare Baruffa II” s.r.l..

Avverso tale sentenza, l’agenzia delle entrate ha proposto ricorso, formulando quattro motivi di ricorso.

Resiste la “Zegna Baruffa Lane Borgosesia” s.p.a., quale incorporante della “Immobiliare Baruffa II” s.r.l., che ha depositato controricorso, eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, e proponendo ricorso incidentale, chiedendo, nel caso di decisione nel merito, l’annullamento integrale dell’avviso impugnato, ovvero il rinvio ad altro giudice.

Con il primo motivo, la parte ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 38 bis e dell’art. 43 del TUIR, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Con il secondo, terzo e quarto motivo, è stata lamentata l’insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Preliminarmente, va respinta l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte controricorrente, i motivi dell’impugnativa riguardano l’oggetto principale della sentenza d’appello e dello stesso avviso d’accertamento (ovvero, i presupposti per chiedere il rimborso dell’iva).

Il primo motivo è fondato, mentre gli altri motivi sono da ritenere assorbiti per il relativo accoglimento.

Con tale motivo, l’agenzia delle entrate ha contestato la violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 38 bis, in ordine al recupero del rimborso dell’IVA effettuato dall’agenzia delle entrate, sulla premessa che l’attività principale tipica della società contribuente consistesse nella locazione di beni immobili che, dunque, non fossero da qualificare come beni strumentali ammortizzabili. Pertanto, la questione di diritto che emerge dalla formulazione del primo ricorso afferisce alla corretta qualificazione di beni immobili strumentali e ammortizzabili, da cui discende l’applicabilità del beneficio fiscale del rimborso dell’IVA.

E’ principio consolidato della Corte quello per cui, in tema d’IVA, il rimborso dell’eccedenza detraibile d’imposta che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 3, alinea e, lett. c), consente al soggetto passivo di richiedere all’atto della dichiarazione, se di importo superiore ad Euro 2582,20, limitatamente all’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di beni ammortizzabili, deve avere ad oggetto beni destinati ad essere utilizzati nell’attività dell’impresa, e perciò inidonei alla produzione di un reddito autonomo rispetto a quello del complesso aziendale in cui siano inseriti, beni che debbono rientrare, in quanto ammortizzabili, tra i beni costituenti immobilizzazioni materiali o immateriali, da identificarsi con quelli di uso durevole la cui vita non si esaurisca nell’arco di un esercizio contabile e dei quali l’imprenditore possa disporre in quanto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento (Cass., n. 24779/15).

Nel caso concreto, dalla motivazione della sentenza impugnata si desume che l’attività principale della società ricorrente (poi incorporata) afferiva alla locazione d’immobili, sicchè se ne deve inferire che: gli immobili oggetto dell’attività della società fossero idonei a produrre reddito autonomo.

Ne consegue erroneità della decisione della CTR che, invece, ha inteso trarre il convincimento in ordine alla sussistenza dei presupposti dell’invocato rimborso da una serie di elementi da ritenere irrilevanti.

Al riguardo, il riferimento all’attività prevalente di locazione rispetto alla vendita (che avrebbe interessato un solo immobile) non induce ad escludere la natura degli stessi immobili oggetto delle locazioni, quali beni suscettibili di essere impiegati autonomamente, rispetto al loro impiego imprenditoriale e non inseriti durevolmente nel ciclo produttivo dell’impresa (con conseguente esclusione del loro carattere di beni ammortizzabili).

Inoltre, la citata classificazione catastale degli immobili locati, quali beni strumentali, non è fondata su alcuna norma di legge e, in ogni caso, non può vincolare l’attività interpretativa del giudice.

Come rilevato, la norma che disciplina il rimborso in esame è il predetto art. 30, la cui esegesi costituisce oggetto di tale giudizio.

E’ da considerare altresì irrilevante il riferimento operato dal giudice d’appello agli effetti neutrali del pagamento dell’iva, in quanto esso è stato correlato all’ipotesi dell’interposizione fittizia, che avrebbe riguardato la società ricorrente, ipotesi non sussistente nella fattispecie in cui si discorre solo del diritto al rimborso dell’eccedenza dell’Iva in ordine ad acquisti immobiliari.

L’accoglimento del primo motivo, inerente alla violazione del predetto art. 30, determina l’assorbimento degli altri tre, afferenti alla censura della motivazione della sentenza impugnata circa il carattere strumentale degli immobili locati. Cassata la sentenza, va disposto rinvio ad altra sezione della CTR, per altro esame dei fatti (anche in ordine all’asserito parziale diritto al rimborso dell’IVA, come esposto nel ricorso incidentale).

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso incidentale, formulato per l’ipotesi subordinata di accoglimento del ricorso principale.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, e cassa la sentenza impugnata.

Dichiara inammissibile il ricorso incidentale.

Dispone il rinvio alla CTR del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 12 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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