Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6196 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. II, 05/03/2021, (ud. 11/01/2021, dep. 05/03/2021), n.6196

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21352/2016 proposto da:

Z.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 30,

presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO GIZZI, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati CARLO ZAULI, CESARE MENOTTO ZAULI;

– ricorrente –

contro

S.S., rappresentata e difesa dall’avvocato CORRADO

DRAGONI;

– controricorrente –

contro

L.G., rappresentata dalla madre S.S.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1114/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 27/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/01/2021 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Z.C. ebbe a convenire in giudizio S.S., in persona e quale madre – legale rappresentante la figlia minore L.G., chiedendo il pagamento del compenso per l’opera professionale espletata in favore del defunto Lo.Gi. – del quale la minore era erede – in una causa di lavoro contro il defunto avviata dalla S..

All’esito della trattazione di detta causa di lavoro, la S. era risultata soccombente e, richiesto all’erede il pagamento del suo compenso professionale senza soddisfazione, l’avv. Z. avviò la presente lite, anche contro la madre in quanto doveva rispondere in manleva verso la figlia del danno provocatole avviando causa giudiziale infondata contro il suo dante causa.

All’esito della trattazione della lite, il Tribunale di Forlì ebbe ad accertare l’esistenza del credito professionale del Z. nei riguardi della minore, quale erede del padre suo cliente ma nei limiti del beneficio d’inventario, mentre rigettò la domanda proposta verso la madre poichè carente di legittimazione. L’avv. Z. propose gravame e, sempre resistendo la S., anche quale legale rappresentante la figlia minore, la Corte d’Appello di Bologna ebbe a rigettare l’impugnazione, osservando come l’appellante aveva proposto solo domande nuove verso la S. – danno da responsabilità extracontrattuale invece che contrattuale come in prime cure – e che la sua richiesta di dichiarare la nullità del primo procedimento, per conflitto d’interesse tra la madre legale rappresentante e la figlia minore rappresentata, era manchevole delle domande di merito da esaminare ad esito di detta declaratoria.

L’avv. Z. ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi, illustrato anche con nota difensiva.

S.S., evocata in proprio e quale madre-legale rappresentante la figlia minore G., s’è costituita a resistere con controricorso, che ha pure illustrato con nota difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Z.C. s’appalesa privo di fondamento e va rigettato. Con il primo mezzo d’impugnazione parte ricorrente deduce nullità della sentenza impugnata per omesso rilievo della nullità, anche del procedimento di prime cure, dipendente dalla circostanza che la madre agiva, ex se, in conflitto d’interessi con la minore rappresentata – era chiamata in garanzia per il debito della figlia.

Il ricorrente osserva come la Corte felsinea doveva rilevare la dedotta nullità, poichè la situazione di conflitto d’interessi è rilevabile ex officio, e rinnovare gli atti nulli, nonchè evidenziava come la dedotta nullità, in quanto di carattere assoluto incideva – secondo insegnamento di questa Suprema Corte – sulla stessa costituzione di valido rapporto processuale a nulla rilevando che fu egli ad evocare la S. in giudizio, anche, quale rappresentante la minore, poichè un tanto condotta necessitata, salvo poi rilevare la necessità – in giudizio – della nomina di un curatore speciale alla minore.

La censura appare priva di pregio giuridico sulla scorta dell’insegnamento specifico sul punto reso da questa Corte con la sentenza n. 6020/17, allegata dallo Z. alla nota difensiva, resa in causa omologa tra le stesse parti.

Con tale arresto questa Corte ha stabilito – accogliendo sul punto proprio la tesi propugnata dallo Z. ricorrente – che il conflitto d’interessi prospettabile tra la S. e la figlia G., non già, attingeva la valida costituzione del contraddittorio – la cui violazione comportava la declaratoria di nullità e la rimessione della causa al Tribunale ex art. 354 c.p.c., bensì i poteri processuali della parte con conseguente obbligo del Giudice d’appello di rilevare la nullità della prima sentenza e del procedimento di prime cure, procedendo quindi a decidere la causa nel merito.

Dunque non può esser accolta la prospettazione del ricorrente che, nella specie, la causa doveva essere rimessa al Tribunale, una volta che la Corte felsinea dichiarava la nullità in dipendenza dell’accertato conflitto d’interesse, poichè, come visto, detta declaratoria comportava solo che la Corte territoriale procedesse a nuova decisione di merito.

In questa prospettiva, corretta appare la statuizione del Collegio felsineo circa l’osservazione che, non avendo proposto lo Z. anche domande sul merito della lite, la domanda tesa alla mera declaratoria di nullità della prima sentenza non era supportata da alcun interesse e, quindi, inammissibile – Cass. sez. 2 n. 21943/20, Cass. sez. 1 n. 402/19, Cass. sez. 3 n. 24615/15.

Difatti il ricorrente omette di confrontarsi con la parte della decisione impugnata in cui la Corte felsinea sottolinea come, in sede di conclusioni di primo grado, lo Z. ebbe a mutare la domanda proposta contro la S. rispetto a quella regolarmente introdotta con la citazione.

Immutazione della domanda che, da un lato, comportava che le statuizioni adottate dal Tribunale sulle domande ritualmente proposte contro la S. erano divenute cosa giudicata poichè non attinte dai motivi di gravame, dall’altro lato, che detti motivi erano tutti inammissibili poichè attenevano alle domande nuove introdotte nelle conclusioni di prime cure.

Dunque evidentemente scollegata rispetto alla motivazione della sentenza impugnata risulta l’osservazione critica del ricorrente che la Corte di merito non s’era avveduta che egli aveva anche proposto censure circa il merito della causa, poichè dette censure erano state ritenute espressamente inammissibili in quanto afferenti a domanda nuova.

Il rigetto del primo motivo di impugnazione comporta l’irrilevanza dei motivi due e tre fondati sull’omesso esame di fatti attinenti l’esistenza della dedotta nullità e circa il merito della lite.

Difatti con la seconda ragione di doglianza si lamenta omesso esame di fatto decisivo, ex art. 360 c.p.c., n. 5, individuato nell’apposita sollecitazione rivolta al primo Giudice di nominare un curatore speciale alla minore, stante l’evidente conflitto d’interessi esistente con la madre legale rappresentante.

Con il terzo motivo di doglianza si denunzia omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., n. 5, individuato nelle conclusioni, da lui formulate nell’atto d’appello, che attingevano anche il merito della lite con la S..

Con il quarto mezzo d’impugnazione lo Z. deduce violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in reazione alla statuizione di compensazione delle spese di lite tra lui e la minore, pur rimasta soccombente.

Con la quinta doglianza il ricorrente lamenta omessa motivazione circa un fatto decisivo ossia la difesa svolta dalla minore per contestare la sua domanda.

Quanto alla censura portata circa la statuizione di compensazione delle spese di lite tra l’appellante e la minore L.G., va rilevato come la Corte felsinea ebbe a puntualmente motivare l’esercizio della sua facoltà discrezionale ex art. 92 c.p.c. e detta motivazione non appare erronea

Difatti la Corte non ha fondato la sua statuizione sulla mera constatazione che la minore aveva accettato l’eredità con il beneficio d’inventario, bensì ha esaminato partitamente la condotta processuale e difensiva di questa, sicchè l’argomento critico si compendia nella mera proposizione di tesi alternativa con sollecito a questa Suprema Corte di procedere ad inammissibile valutazione circa il merito della questione.

Il quinto motivo d’impugnazione risulta inammissibile poichè la norma regolatrice i motivi di ricorso per cassazione citata – art. 360 c.p.c., n. 5 – non individua “omessa motivazione circa un fatto decisivo” bensì richiede che sia omessa la valutazione di un fatto storico.

Ma nella specie, dallo stesso svolgimento della censura precedentemente esaminata, appare evidente che la Corte ha puntualmente esaminato la condotta processuale e difensiva della minore ai fini della statuizione sulle spese.

Al rigetto dell’impugnazione segue, ex art. 385 c.p.c., la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore della S., tassate in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura indicata in dispositivo.

Concorrono in capo a parte ricorrente le condizioni processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna Z.C. a rifondere alla S. le spese di questo giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di Camera di consiglio, il 11 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

 

 

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