Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6195 del 14/03/2018


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Cassazione civile, sez. VI, 14/03/2018, (ud. 06/02/2018, dep.14/03/2018),  n. 6195

Fatto

 

– Circa l’avviso notificato a T.L. in accertamento sintetico del reddito per l’anno d’imposta 2008, l’Agenzia delle entrate impugna per cassazione il rigetto del proprio appello contro l’annullamento di primo grado.

Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Il ricorso denuncia violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, art. 2697 c.c., avendo il giudice d’appello dichiarato illegittimo l’utilizzo del redditometro per beni intestati non al contribuente ma a terzi.

Il ricorso è fondato: nell’accertamento dei redditi con metodo sintetico, la disponibilità di beni-indice integra una presunzione legale di capacità contributiva, gravando il contribuente di provare la fonte non reddituale delle somme giustificative (Cass. 19252/2005 Rv. 584597, Cass. 16284/2007 Rv. 599484, Cass. 17487/2016 Rv. 640989); la sintesi reddituale e la prova contraria devono essere esercitate in concreto, anche riguardo a qualificati vincoli familiari (Cass. 17202/2006 Rv. 592319) e rapporti societari (Cass. 12448/2011 Rv. 618423); assumendo che la formale intestazione a terzi sia astrattamente incompatibile con la presunzione legale di capacità contributiva, il giudice d’appello ha violato detti principi di diritto, i quali viceversa esigono di accertare se la concreta posizione dei terzi intestatari (nella specie, il coniuge fiscalmente a carico e una società a base ristretta) possa riferire al contribuente l’effettiva disponibilità dei beni-indice.

Il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2018

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