Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6195 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. II, 05/03/2021, (ud. 11/01/2021, dep. 05/03/2021), n.6195

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20243/2016 proposto da:

A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GREGORIO

VII n. 474, presso lo studio dell’avvocato GUIDO ORLANDO,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE BENVENGA;

– ricorrente –

contro

CITTA’ METROPOLITANA MESSINA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO TRIESTE 37, presso lo

studio dell’avvocato MARIA PIA BUCCARELLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato PASQUITA CURRERI;

– controricorrente –

contro

M.S.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 427/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 03/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

11/01/2021 dal Presidente Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

A.G. e M.S., premesso di aver espletato attività professionale in favore dell’Ente locale, ottennero decreto ingiuntivo per Euro 205.000,00 a titolo di saldo del loro compenso professionale.

La Provincia regionale di Messina propose opposizione avanti il Tribunale di Messina, contestando la pretesa dei professionisti, chiedendo la loro condanna a restituire gli acconti ricevuti e, quindi, rilevando la competenza arbitrale sulla questione giusta clausola compromissoria presente nel disciplinare a regolamentazione del rapporto contrattuale.

Il Tribunale di Messina ebbe ad accogliere l’eccezione sollevata dalla Provincia dichiarando che la lite introdotta dai professionisti era devoluta ad arbitri.

I consorti A. – M. proposero gravame avanti la Corte d’Appello di Messina che, sempre opponendosi la Provincia regionale, rigettò l’impugnazione osservando come l’eccezione fondata sull’arbitrato era stata proposta nei termini, di cui all’art. 180 c.p.c., allora vigente, sicchè era da considerarsi contemporanea alla proposta domanda riconvenzionale, sicchè non s’era verificata alcuna rinunzia a detta eccezione in conseguenza della proposizione al Giudice adito di domanda riconvenzionale.

Avverso detta sentenza il solo A. ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi, anche illustrato con memoria.

La Città metropolitana di Messina – già Provincia regionale di Messina – ha resistito con controricorso, mentre il M., ritualmente vocato, è rimasto intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Deve la Corte – come segnalato dall’Ente resistente – rilevare la non proponibilità del gravame, poichè, decidendo la prima sentenza esclusivamente questione afferente la competenza, poteva esser impugnata solo con il regolamento di competenza, a sensi dell’art. 42 c.p.c..

Il ricorrente con il primo mezzo d’impugnazione lamenta la violazione delle norme processuali in tema di devoluzione agli arbitri di controversia ovvero nullità per la violazione di dette norme od ancora violazione delle disposizioni in tema di esegesi contrattuale in relazione alla valutazione della clausola compromissoria; violazione delle regole sull’affidamento ovvero nullità della sentenza per violazione del disposto ex art. 112 c.p.c., ovvero la violazione degli artt. 183 e 306 c.p.c., in tema di rinunzia alla domanda riconvenzionale.

Con la seconda doglianza l’ A. deduce violazione dell’art. 808 c.p.c., ovvero nullità della sentenza per violazione della citata norma e delle regole sull’affidamento.

Con la terza ragione d’impugnazione il ricorrente ripropone vizi in relazione al merito della contesa non esaminati dalla Corte territoriale in ragione della decisione della causa su questione preliminare.

Sono dati pacifici in causa che la presente lite fu avviata nel maggio del 2004 e fu definita in prime cure dal Tribunale di Messina con sentenza resa il 31.8.2009, ossia dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 40 del 2006 il 2 marzo 2006, e che l’arbitrato previsto nel disciplinare aveva natura rituale.

In presenza di detti dati fattuali consegue che la norma ex art. 819 ter c.p.c. – siccome introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 22 – trova applicazione relativamente a tutte le sentenze emesse dopo la sua entrata in vigore in forza della regola tempus regit actum, trattandosi di disposizione avente natura processuale ed in difetto di disciplina transitoria – dettata ex art. 27 cit. D.Lgs., solo in relazione al procedimento arbitrale avviato – a regolamento dell’evenienza di causa – Cass. sez. 1 n. 21523/16 – al qual insegnamento questo Collegio intende dar continuità.

Un tanto anche in considerazione che, già in via ermeneutica, questa Suprema Corte a sezioni unite – Cass. n. 24153/13 – ebbe ad individuare, siccome questione di competenza, l’accertamento se una lite era rimessa alla cognizione di arbitri rituali ovvero del Giudice ordinario.

Non sussiste il dedotto giudicato interno sulla qualificazione dell’eccezione siccome afferente questione di merito, data dal Tribunale nella sentenza gravata – osservazione del ricorrente nella memoria difensiva -, posto che l’erronea qualificazione da parte del Giudice di prime cure – il quale tuttavia in concreto aveva declinato la propria cognizione poichè la lite devoluta ad arbitri rituali – comunque non consentiva l’appello.

Difatti, oggettivamente, risultava risolta esclusivamente questione di competenza – a prescindere dalla sua denominazione ad opera del Tribunale – sicchè la pronunzia doveva esser impugnata ex art. 42 c.p.c., come espressamente stabilito dall’art. 819 ter c.p.c. – Cass. sez. 2 n. 26525/18 -, e la questione essere rilevata ex officio poichè afferente all’inammissibilità del gravame.

Di conseguenza questa Corte deve rilevare che l’appello proposto era inammissibile poichè la sentenza del Tribunale era impugnabile solo con il regolamento di competenza eppertanto la sentenza impugnata resa dalla Corte peloritana va cassata senza rinvio.

Alla declaratoria di improponibilità dell’appello segue la condanna dell’ A. a rifondere alla Città metropolitana di Messina le spese di questo giudizio di legittimità che si tassano in Euro 6.000,00 oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense.

Concorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese della lite d’appello, tenuto conto della condotta processuale delle stesse.

Concorrono in capo al ricorrente le condizioni processuali per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

PQM

Provvedendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata poichè l’appello non poteva esser proposto e condanna parte ricorrente a rifondere all’Ente resistente le spese di questa lite di legittimità tassate in Euro 6.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.

Dichiara compensate le spese di lite per il giudizio di appello concorrendone giusti motivi.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza in Camera di consiglio, il 11 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

 

 

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