Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6194 del 10/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 10/03/2017, (ud. 07/12/2016, dep.10/03/2017),  n. 6194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 23795/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei

Portoghesi n. 12 domicilia ex lege;

– ricorrente –

contro

Esedra Libreria Internazionale s.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 117/29/10 depositata il 23 luglio 2010.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 dicembre 2016

dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Udito l’Avv. Giovanni Palatiello per la ricorrente.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Su ricorso di Esedra Libreria Internazionale s.r.l., la Commissione Tributaria Provinciale di Roma annullava le cartelle di pagamento nn. (OMISSIS) emesse nei confronti della società per recupero di imposte dirette e IVA in seguito a controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali per gli anni 2002 e 2003.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate, confermando la ratio decidendi addotta dal primo giudice circa l’omesso avviso bonario.

L’Agenzia ricorre per cassazione sulla base di due motivi.

La società contribuente resta intimata.

Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, L. n. 212 del 2000, art. 6, per aver il giudice di appello ritenuto obbligatorio l’invito a contraddire nonostante l’imposta fosse stata liquidata sul mero raffronto tra modelli Unico e modelli F24, dal quale era emersa l’insufficienza dei versamenti.

Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 20, 24, 25, 32, per non aver il giudice di appello rilevato l’inammissibilità del motivo aggiunto in primo grado concernente l’omesso avviso di irregolarità.

1.1. Logicamente prioritario, il secondo motivo è fondato.

La deduzione con la quale il contribuente affermi che l’amministrazione finanziaria non aveva il potere di liquidare l’imposta D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, integra un motivo di impugnazione dell’atto impositivo, precluso quando non allegato nel giudizio di primo grado almeno entro i limiti e con le forme dell’integrazione dei motivi D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 24 (Cass. 12 giugno 2002, n. 8352, Rv. 554995).

La sentenza di appello si è discostata da questo principio, avendo dichiarato legittima la deduzione di violazione dell’art. 36-bis, con una memoria svincolata dai presupposti sostanziali e formali dell’integrazione dei motivi, qual è la memoria illustrativa D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 32.

1.2. Il primo motivo di ricorso è assorbito dall’accoglimento del motivo logicamente anteriore.

2. La sentenza deve essere cassata con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese processuali, anche di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso quanto al secondo motivo, assorbito il primo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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