Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6194 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. II, 05/03/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 05/03/2021), n.6194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 8467/2016) proposto da:

P.M., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in

virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv.

Luigi Cini, ed elettivamente domiciliato presso il sig. Camilloni

Silvano, in Morena di Roma, via Casignana, n. 36;

– ricorrente –

contro

PA.PI., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso, in

virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.

Renzo Maria Morresi, e domiciliato “ex lege” presso la Cancelleria

civile della Corte di cassazione, in Roma, Piazza Cavour;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 414/2015

(depositata il 27 febbraio 2015 e non notificata);

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16 dicembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

letta la memoria depositata dal difensore del ricorrente ai sensi

dell’art. 380-bis.1. c.p.c..

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato il 3 gennaio 1991 P.E. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Pesaro, Pa.Pi. deducendo che quest’ultimo, quale proprietario di un appezzamento di terreno confinante con il suo fondo sito nel Comune di (OMISSIS), aveva parzialmente occupato la particella n. (OMISSIS) del foglio (OMISSIS) del suo terreno e che tra i due fondi non esistevano confini; pertanto, chiedeva che il convenuto venisse condannato alla cessazione della parziale occupazione di detta particella e che fossero apposti i termini tra le due proprietà.

Si costituiva in giudizio il citato convenuto, il quale contestava che vi fosse incertezza sul confine tra i due fondi e formulava anche domanda riconvenzionale di usucapione della porzione di terreno compresa tra il confine naturale e di possesso tra le parti e quello catastale eventualmente discordante. All’esito dell’espletata istruzione probatoria (nel corso della quale veniva svolta anche c.t.u.), il Tribunale adito (sez. stralcio), con sentenza non definitiva n. 259/2002, rigettava la domanda attorea ed accoglieva la formulata domanda riconvenzionale di usucapione, rimettendo la causa in istruttoria al fine di procedere, mediante c.t.u., al necessario frazionamento.

2. Decidendo sull’appello proposto dal P. e nella costituzione dell’appellato Pa., la Corte di appello di Ancona, con sentenza depositata il 17 settembre 2005, lo rigettava, confermando la sentenza impugnata e condannando l’appellante alla rifusione delle spese del grado.

3. Il P. proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello e questa Corte, con sentenza n. 252/2013, accoglieva i primi quattro motivi del ricorso, dichiarando assorbiti gli altri, e cassava la suddetta sentenza con rinvio della causa alla Corte di appello di Bologna.

Con la richiamata sentenza n. 252/2013, questa Corte rilevava che il giudice di appello marchigiano ebbe ad affermare che il Pa. aveva iniziato a possedere il mappale (OMISSIS) nel 1971, sin dalla presa di possesso del terreno di cui era divenuto intestatario con rogito del 1972, ma non aveva precisato la data esatta, circostanza rilevante ai fini della valutazione della possibile fondatezza della domanda di usucapione, posto che la citazione risaliva ai primi del 1991. Nella citata sentenza di legittimità si evidenziava anche che l’impugnata sentenza aveva posto riferimento all’accessione nel possesso, senza tenere conto che il convenuto che eccepisca l’usucapione, invocando tale istituto, deve fornire la prova dell’avvenuta traditio in virtù di contratto comunque volto a trasferire la proprietà del bene in questione, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso, rilevandosi, altresì, che il possesso di un bene utile per l’usucapione si manifesta con un’attività corrispondente all’esercizio della proprietà consentita dal bene stesso, e precisandosi che la coltivazione è di per sè manifestazione di possesso relativamente ai beni agricoli, ma laddove per le sue caratteristiche un bene non sia suscettibile di coltivazione occorre avere riguardo, per l’esercizio del possesso, alla specifica destinazione economica e alle utilità che, secondo un criterio di normalità, il bene è capace di procurare.

4. Pronunciando sulla riassunzione della causa effettuata da P.M., quale figlio ed unico erede dell’originario attore-appellante, cui resisteva il Pa.Pi., la Corte di appello di Bologna, quale giudice di rinvio, con sentenza n. 414/2015, rigettava la domanda riconvenzionale di usucapione del Pa., che condannava al rilascio della porzione di terreno oggetto di controversia, ordinando l’apposizione dei termini sui confini come determinati dal primo c.t.u., e regolava le complessive spese processuali (relative, cioè, ai vari gradi di giudizio svoltisi), disponendo la loro compensazione nella misura di un quinto e condannando il Pa. al pagamento dei quattro quinti.

3. Il soccombente appellante ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza di appello, riferito a tre motivi.

L’intimato Pa.Pi. ha resistito con controricorso.

Il difensore del ricorrente ha anche depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’errata e/o falsa applicazione degli artt. 3,24 e 111 Cost., art. 6 della CEDU e degli artt. 91 e 92, oltre che degli artt. 88 e 96 c.p.c., con riferimento all’asserita illegittimità dell’impugnata sentenza nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese dei vari gradi di giudizio per un quinto, pur non sussistendone i presupposti nè risultando adottata una specifica motivazione al riguardo.

2. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’errata e/o falsa applicazione degli artt. 3,24 e 11 Cost., art. 6 della CEDU, nonchè degli artt. 91, 345 c.p.c. e art. 75 disp. att. c.p.c., per non aver la Corte di rinvio considerato, nell’impugnata sentenza, che le spese giudiziali dei vari gradi avrebbero dovuto essere liquidate tenendo conto del valore indeterminabile della causa e di una sua media complessità, criterio questo applicato solo nella quantificazione delle spese del giudizio riassunto ma non con riferimento agli altri gradi, con la precisazione che detta Corte aveva omesso qualsiasi liquidazione con riguardo alle spese del giudizio di primo grado ed aveva liquidato quelle del giudizio di appello e di cassazione al di sotto dei minimi legali previsti dalle tabelle di riferimento e in difformità dai valori indicati nelle relative note.

3. Con il terzo ed ultimo motivo il ricorrente ha prospettato – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’errata e/o falsa applicazione e violazione degli artt. 3,24 e 111 c.p.c., dell’art. 6 della CEDU e degli artt. 389 e 112 c.p.c., nonchè – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – la nullità della sentenza o del procedimento e per violazione dei citati artt. 389 e 112 c.p.c., per aver la Corte di rinvio omesso di esaminare le domande per il riconoscimento di interessi e di risarcimento dei danni, oltre che di svalutazione e, implicitamente, di danni sofferti ex art. 96 c.p.c., formulate con l’atto di riassunzione.

4. Rileva il collegio che la prima censura è del tutto priva di fondamento perchè, nella fattispecie, essendo il giudizio iniziato nel gennaio 1991, è stato correttamente applicato “ratione temporis” il testo dell’art. 92 c.p.c., nella versione antecedente alle modifiche intervenute dal 2005 (con la L. n. 263 del 2005) in poi, ragion per cui è da ritenersi legittimo il solo riferimento alla sussistenza di giusti motivi per motivare sulla compensazione o totale delle spese, senza trascurare che, nel caso in esame, la Corte di rinvio ha pure giustificato la compensazione nella misura di un quinto sulla scorta della peculiarità della fattispecie.

Sul punto va rimarcato che, in tema di compensazione delle spese processuali ex art. 92 c.p.c. (nel testo, per l’appunto, applicabile “ratione temporis”, anteriore a quello introdotto dalla citata L. 28 dicembre 2005, n. 263), poichè il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altre giuste ragioni, che il giudice di merito non ha obbligo di specificare, senza che la relativa statuizione sia censurabile in cassazione, poichè il riferimento a “giusti motivi” di compensazione denota che il giudice ha tenuto conto della fattispecie concreta nel suo complesso, quale evincibile dalle statuizioni relative ai punti della controversia (v. Cass. n. 2397/2008 e Cass. n. 20457/2011).

Appare opportuno rilevare anche che il giudizio di rinvio conseguente a cassazione (come quello definito con la sentenza qui impugnata), pur dotato di autonomia, non dà vita a un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario da ritenersi unico ed unitario, con la conseguenza che tale giudizio, pur se mutino le regole del processo, resta soggetto alla legge processuale vigente al momento in cui venne introdotto il procedimento di primo grado (cfr., ad es., Cass. n. 1301/2017 e Cass. n. 29125/2019).

5. Il secondo motivo è da ritenersi inammissibile in tutte le sue articolazioni.

5.1. Con riferimento al primo profilo di doglianza sull’omessa liquidazione delle spese del giudizio di primo grado, va osservato che – in virtù dell’intervento delle Sezioni unite sopravvenuto con la sentenza n. 16415/2018 (già anticipato con le pronunce di questa Corte nn. 16959/2014 e 15650/2016) – a fronte di questa mancata quantificazione nel dispositivo della sentenza, sebbene in parte motiva il giudice abbia espresso la propria volontà di porle a carico della parte soccombente, la parte interessata deve fare ricorso alla procedura di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 c.p.c. e segg., per ottenerne la liquidazione, ragion per cui il ricorrente – nel caso in esame – avrebbe dovuto instaurare questa procedura dinanzi allo stesso giudice di rinvio e non far valere tale omissione in sede di ricorso per cassazione.

Secondo il richiamato arresto delle Sezioni unite, una volta che nella motivazione della sentenza il giudice abbia provveduto col porre le spese a carico del soccombente tralasciandone (parzialmente o totalmente) la liquidazione nel dispositivo, non ravvisandosi in tal caso un contrasto tra le due parti della pronuncia giudiziale (che escluderebbe la procedura di correzione di errore materiale), l’omissione degli importi contenuta nel dispositivo deve essere integrata con il procedimento di correzione degli errori materiali, traducendosi nella specie l’attività di liquidazione nello svolgimento di un’operazione tecnico-esecutiva da realizzare sulla scorta di presupposti e parametri oggettivi fissati dalla legge, e nei limiti quantitativi in essa previsti. Si è, perciò, ritenuto che tale soluzione è funzionale alla realizzazione dei principi costituzionali della ragionevole durata del processo e del giusto processo di cui all’art. 111 Cost. e ciò perchè il procedimento di correzione degli errori materiali è il più consono a salvaguardare l’effettività di tale principio che impone al giudice, anche nell’interpretazione dei rimedi processuali, di evitare comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione della causa, evitando l’inutile dispendio di attività processuali, non giustificate nè dal rispetto del principio del contraddittorio, nè da effettive garanzie di difesa. Esso, infatti, garantisce maggiore celerità, preservando il diritto delle parti di ricorrere agli ordinari rimedi impugnatori, che ai sensi dell’art. 288 c.p.c., comma 4, possono comunque essere azionati relativamente alle parti corrette delle sentenze.

5.2. In ordine al secondo profilo di censura si osserva che esso è altrettanto inammissibile per difetto di specificità dal momento che con la relativa denuncia non viene precisato quale scaglione sarebbe stato in effetti applicabile e quali le attività svolte rispetto a cui computare i diritti e gli onorari, onde poter desumere se l’eventuale liquidazione fosse avvenuta al di sotto dei limiti legali.

Secondo l’univoca giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 22287/2009 e Cass. 18190/2015) deve, infatti, essere qualificato come inammissibile il ricorso per cassazione che, in tema di spese processuali, si limiti alla generica denuncia dell’avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale per l’importanza del giudizio presupposto e per la complessità delle questioni giuridiche trattate, atteso che, in applicazione del principio di necessaria specificità, devono essere idoneamente puntualizzati gli errori commessi dal giudice, la fascia della tariffa professionale in concreto applicabile, precisate le voci della tabella degli onorari e dei diritti che si ritengono violate e le correlate attività giudiziali espletate da considerare per la liquidazione delle rispettive voci.

5.3. Il terzo profilo del motivo in esame è anch’esso inammissibile perchè la mancata liquidazione in favore dell’avvocato della parte vittoriosa delle somme dovute per spese generali costituisce un errore materiale della sentenza, che può essere corretto con il procedimento di cui agli artt. 287 c.p.c. e segg., in quanto l’omissione riguarda una statuizione di natura accessoria e a contenuto normativamente obbligato, che richiede al giudice una mera operazione tecnico-esecutiva, da svolgersi sulla base di presupposti e parametri oggettivi (v. Cass. n. 18518/2013).

6. Il terzo ed ultimo motivo è inammissibile per difetto di specificità dal momento che esso si risolve nell’enunciazione di massime giurisprudenziali di legittimità sulla prospettata violazione degli artt. 389 e 112 c.p.c., sull’asserito presupposto che la Corte di rinvio abbia omesso di esaminare le domande di interessi e risarcimento dei danni, oltre che di svalutazione e implicitamente di danni sofferti ex art. 96 c.p.c., formulate con l’atto di riassunzione.

In tale motivo, quindi, non risulta riportato il contenuto di tali istanze che sarebbero state proposte al giudice di rinvio e, in ogni caso, dall’esame dell’atto di riassunzione non emerge alcuna proposizione di domande restitutorie e di ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione con rinvio, risolvendosi, altresì, quelle del riconoscimento di interessi e danni da svalutazione in richieste meramente generiche.

7. In definitiva, alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte, il ricorso deve essere integralmente respinto.

Sussistono, tuttavia, idonei motivi – avuto riguardo alla novità di alcune questioni e, soprattutto, all’obiettiva controvertibilità di quella risolta con la sentenza delle Sezioni unite n. 16415/2018 (emessa, perciò, successivamente alla proposizione del ricorso) – per dichiarare interamente compensate le spese del presente giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e compensa per intero tra le parti le spese di questo giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

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