Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6194 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. I, 05/03/2020, (ud. 13/12/2019, dep. 05/03/2020), n.6194

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2848/2018 proposto da:

G.V., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e

difeso dagli avvocati Domenico Antonio Rodà e Michele Borello in

forza di procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.C., elettivamente domiciliata in Roma, Via Carlo Poma 2,

presso lo studio dell’avvocato Fabio Massimo Orlando che la

rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine della

memoria difensiva ex art. 47 c.p.c., comma 5;

– controricorrente –

e contro

D.M., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentata e

difesa dall’avvocato Lucia Carla Omazzi, che la rappresenta e

difende in forza di procura speciale a margine della memoria

difensiva ex art. 47 c.p.c., comma 5;

-controricorrente

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MILANO, depositata il

14/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2019 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI;

uditi gli Avvocati MICHELE BORELLO, FABIO MASSIMO ORLANDO e LUCIA

CARLA OMAZZI,

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. A.C. ha convenuto in giudizio G.V. e D.M. dinanzi al Tribunale di Milano – sezione specializzata in materia d’impresa per sentir condannare il primo al risarcimento del danno cagionato dalla mancata restituzione di un’azienda cedutagli con atto del 15/6/2007, oltre al lucro cessante, e dichiarare simulato il trasferimento dei beni aziendali in favore della seconda, con la condanna della stessa al risarcimento dei danni, in solido con il G..

Si è costituito in giudizio G.V. ed ha eccepito l’incompetenza della sezione specializzata in materia d’impresa, rilevando che, in quanto avente ad oggetto esclusivamente l’inadempimento della cessione, e non coinvolgente i segni distintivi dell’azienda nè lo svolgimento in comune di un’attività economica, la controversia esulava dall’ambito applicativo del D.Lgs. n. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3.

Si è costituita anche D.M., aderendo all’eccezione d’incompetenza.

Con ordinanza del 13/12/2017 il Tribunale di Milano – sezione specializzata in materia d’impresa, ha rigettato l’eccezione d’incompetenza, osservando che l’assegnazione della causa aveva avuto luogo in base alle vigenti tabelle di organizzazione dell’Ufficio, che disciplinavano la ripartizione interna delle materie tra le Sezioni, e la cui inosservanza non dava luogo a questione di competenza.

2. Avverso la predetta ordinanza del 13/12/2017, comunicata il 14/12/2017, G.V. ha proposto istanza di regolamento di competenza, notificata il 13/1/2018 per due motivi, chiedendo di dichiarare la incompetenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa del Tribunale di Milano in favore delle sezioni ordinarie del medesimo Tribunale.

D.M. ha aderito con memoria costitutiva alla richiesta del ricorrente.

A.C. con la sua memoria costitutiva ha invece chiesto il rigetto del ricorso.

Il ricorrente e la resistente A. hanno depositato memorie illustrative.

La sesta sezione della Corte con ordinanza interlocutoria n. 625 del 18/12/2018-14/1/2019 ha rilevato che la tesi sostenuta nell’ordinanza impugnata risultava conforme all’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, al di fuori dell’ipotesi in cui comporti la devoluzione della controversia alla cognizione di un diverso tribunale, la ripartizione delle funzioni tra le sezioni specializzate in materia d’impresa e quelle ordinarie non è riconducibile alla nozione di competenza, ma attiene alla distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno del medesimo ufficio giudiziario, con la conseguenza che l’ordinanza con cui il giudice assegnato ad una sezione ordinaria abbia impropriamente declinato la propria potestà giurisdizionale in favore della sezione specializzata, e viceversa, non è configurabile come una decisione sulla competenza, e non è pertanto impugnabile con il regolamento di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c., nè legittima il giudice dichiarato competente a sollevare il conflitto negativo ai sensi dell’art. 45 c.p.c. (cfr. Sez. 6, 22/03/2017, n. 7227; Sez. 6, 7/03/2017, n. 5656; Sez. 6, 27/10/2016, n. 21774; Sez. 6, 23/05/2014, n. 11448; Sez. 6, 20/09/2013, n. 21668; Sez. 6, 22/ 11/2011, n. 24656; Sez. 1, 15/06/2015, n. 12326; Sez. 1, 10/06/2014, n. 13025); ha aggiunto tuttavia che al predetto orientamento si contrapponevano alcune pronunce, che avevamo affermato che, analogamente a quanto accade nei rapporti tra sezioni appartenenti a tribunali diversi, il riparto degli affari tra le sezioni specializzate in materia d’impresa e quelle ordinarie all’interno dello stesso ufficio giudiziario non dava luogo ad una questione di rilievo esclusivamente tabellare, ma era configurabile in termini di competenza, in tal senso deponendo sia la formulazione letterale del D.Lgs. n. 168 del 2003, artt. 3 e 4 che la peculiare distribuzione territoriale delle sezioni specializzate, e determinandosi altrimenti un’asimmetria del sistema tra l’ipotesi in cui la declinatoria di competenza sia pronunciata da un tribunale nel cui distretto non sia istituita alcuna sezione specializzata e quella in cui tale sezione vi sia dislocata, nel senso che solo nel primo caso la decisione sarebbe censurabile con il regolamento di competenza, in violazione degli artt. 3 e 24 Cost. (cfr. Sez. 6, 24/07/2015, n. 15619; Cass., Sez. 1, 14/06/ 2010, n. 14251; Sez.1. 25/09/2009, n. 20690).

Poichè nonostante la prevalenza del primo indirizzo, costantemente ribadito nel tempo (cfr. tra le più recenti, Sez. 1, 24/11/2017, n. 28167; Sez. 3, 23/10/2017, n. 25059; Sez. 6, 24/05/2017, n. 13138), il contrario orientamento aveva trovato ampio seguito, anche in epoca assai recente (cfr. Sez. 1, 2/02/2018, n. 4706; Sez.1, 27/10/2016, n. 21775) la Corte ha ritenuto opportuno il rinvio della causa alla prima sezione civile, per una più approfondita valutazione della questione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 2, il ricorrente denuncia violazione delle norme sulla competenza in relazione al D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168, art. 3 laddove era stato ritenuto che l’assegnazione degli affari alle sezioni specializzate in materia di impresa o alle sezioni ordinarie dell’ufficio giudiziario sito nel capoluogo di regione integrasse un semplice riparto degli affari.

1.1. Il proposto regolamento di competenza deve essere dichiarato inammissibile, alla luce della recente sentenza in termini delle Sezioni Unite di questa Corte, del 23/07/2019 n. 19882, che ha risolto il contrasto giurisprudenziale segnalato.

1.2. Le Sezioni Unite hanno affermato che il rapporto tra sezioni ordinarie e sezioni specializzate in materia di impresa, subentrate dal 2012 alle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale e intellettuale, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell’ufficio giudiziario; da qui scaturisce l’inammissibilità della proposizione di una questione di competenza (anche nelle forme del regolamento di competenza), mentre rientra nell’ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l’ufficio giudiziario, diverso da quello ove la prima sia istituita.

La Corte intende apprestare continuità al principio che è stato espresso dalla massima autorità nomofilattica, dopo aver accuratamente soppesato gli argomenti, invero variegati e molteplici militanti a favore delle tesi contrapposte.

Deve quindi escludersi il profilarsi di una questione di competenza nel caso del rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata presenti nello stesso ufficio giudiziario, mentre si presenta una questione di competenza in senso proprio nel caso in cui la controversia spettante alla sezione specializzata sia stata promossa davanti al tribunale diverso da quello ove è istituita la sezione specializzata.

Inoltre nel caso di controversia iscritta al ruolo ordinario e che arrivi ad una sezione ordinaria, e viceversa, la spettanza della trattazione del fascicolo deve essere risolta in via interna, con i normali strumenti previsti nel caso di errata assegnazione tabellare: il giudice assegnatario deve rimettere il fascicolo al Presidente del Tribunale che lo ritrasmette al giudice a quo, se ritiene errato il suo rilievo tabellare del primo oppure provvede alla riassegnazione alla sezione esatta; e se il giudice ad quem nega la propria competenza interna, il conflitto deve essere deciso dal Presidente del Tribunale.

Quanto infine al controllo spettante alla parte sulla corretta decisione da parte della sezione specializzata ovvero da quella ordinaria, le Sezioni Unite hanno precisato che il principio del giudice naturale precostituito per legge, garantito dall’art. 25 Cost., comma 1, non incide sulla concreta composizione dell’organo giudicante, ma va riferito all’organo giudiziario nel suo complesso, impersonalmente considerato, e può dare luogo a nullità per vizi di costituzione del giudice, ex art. 158 c.p.c.

Poichè le sezioni specializzate per l’impresa costituiscono articolazioni interne degli uffici giudiziari ove le stesse sono costituite e poichè ai fini del rispetto del principio di precostituzione del giudice naturale ex art. 25 Cost. non rilevano le persone fisiche che compongono dette sezioni, spetta alla parte, nel caso di violazione del riparto tra sezioni ordinarie e sezioni specializzate in materia di impresa, la possibilità di far valere il vizio di nullità della pronuncia emessa, nella sola ipotesi in cui in materia di impresa si sia pronunciato il Giudice monocratico anzichè collegiale, come specificamente previsto dall’art. 50 quater c.p.c., che richiama l’art. 161 c.p.c., comma 1.

La parte interessata può far valere, quale vizio autonomo della pronuncia, che ai sensi dell’art. 50 quater c.p.c. non attiene alla costituzione del giudice, il solo fatto che la controversia sia stata decisa dal giudice monocratico anzichè collegiale, con le conseguenze indicate nella pronuncia n. 28040 del 25/11/2008 delle Sezioni Unite e nelle successive decisioni, rese a sezione semplice, del 18/6/2014, n. 13907 e del 20/6/2018, n. 16186.

2. Resta quindi assorbito il secondo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 5, con cui il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti per non aver esaminato i termini dell’eccezione di incompetenza per materia proposta dal ricorrente e ribadisce che la cessione di azienda non costituisce materia di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa e nella controversia in questione veniva in considerazione solo sotto il profilo dell’inadempimento del contratto quanto al versamento del prezzo, senza coinvolgere tematiche aziendalistiche.

3. Il proposto regolamento di competenza deve essere dichiarato inammissibile; le spese meritano compensazione alla luce del contrasto giurisprudenziale indubbiamente esistente e risolto, dopo la proposizione del presente ricorso, dalle Sezioni Unite.

PQM

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza, a spese compensate fra le parti.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 13 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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