Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6193 del 18/03/2014


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Civile Sent. Sez. 3 Num. 6193 Anno 2014
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

SENTENZA

sul ricorso 13697-2008 proposto da:
VIVIANI

FERNANDO VVNFNR68A07177ET,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ANASTASIO II 139, presso lo
studio dell’avvocato DEL BUFALO PAOLO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIORDANI ALESSANDRO giusta procura a margine;
– ricorrente contro

AIG EUROPE SA 08607540583, in persona del suo
procuratore

speciale

Dott.

ROBERTO

KARRER,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 107,

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Data pubblicazione: 18/03/2014

presso lo studio dell’avvocato GELERA GIORGIO, che lA
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
SOLLAZZO GAETANO giusta delega in calce;
– controricorrente nonchè contro

– intimati –

avverso la sentenza n. 1250/2007 del TRIBUNALE di
VICENZA, depositata il 03/04/2007, R.G.N. 5424/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/01/2014 dal Consigliere Dott. GIACOMO
MARIA STALLA;
udito l’Avvocato GIORGIO GELERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIUSEPPE CORASANITI che ha concluso
per l’inammissibilità del ricorso;

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POLAROID ITALIA SPA, BENETTI GIORGIO, MEPEVE SNC;

Ric.n.13697/08 rg
Svolgimento del processo.

Fernando Viviani e la MePeVe snc convenivano in giudizio,
avanti al giudice di pace di Vicenza, Benetti Giorgio, la Polaroid
Italia spa e la AIG Europe s.a. chiedendone la condanna in solido
al risarcimento dei danni da essi subiti a seguito del sinistro

colpa esclusiva del Benetti che aveva perso improvvisamente il
controllo della Fiat Bravo di proprietà della Polaroid Italia spa
– ed assicurata presso la AIG Europe s.a. – la quale, a seguito di
una brusca frenata, veniva urtata, nella parte posteriore della
fiancata destra, dalla Ford Fiesta che sopraggiungeva sulla corsia
di marcia (autostrada A/4 ‘Serenissima’) , ed alla cui guida si
trovava il Viviani.
Con sentenza 191/05, il giudice di pace di Vicenza riteneva che
il sinistro fosse ascrivibile, in forza della presunzione ex
articolo 2054 secondo comma cc, a corresponsabilità paritetica del
Benetti e del Viviani e ritenuta satisfattiva la somma (C
3047,09) già corrisposta a quest’ultimo dalla compagnia
assicuratrice – respingeva le domande degli attori regolando le
spese di lite secondo soccombenza.
Proposto appello da parte del solo Viviani, interveniva la
sentenza n.1250 del 30 aprile 2007 con la quale il tribunale di
Vicenza respingeva il gravame e condannava l’appellante alla
rifusione delle spese del grado.

3

stradale 4 agosto 99. Sinistro stradale a loro dire imputabile a

Ric.n.13697/08 rg
Avverso tale decisione viene proposto ricorso per cassazione da
parte del Viviani sulla base di quattro motivi, ai quali resiste
con controricorso la AIG Europe s.a..
Motivi della decisione.
§ 1.

Si rileva preliminarmente la irritualità della costituzione

procura speciale a margine della stessa memoria di costituzione;
atteso che, in base all’art.83 cod.proc.civ. nella formulazione qui applicabile

ratione temporis

anteriore alle modificazioni

apportate dalla 1.69/09, tale procura (proprio perché non
contenuta in uno degli atti tassativamente previsti dal 3^ co.
della disposizione in oggetto) doveva essere conferita con atto
pubblico o scrittura privata autenticata (v.Cass. n. 9462 del
18/04/2013)
§ 2.

Con il primo ed il terzo motivo di ricorso si lamenta omessa,

insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto
decisivo della controversia ex articolo 360 1^co.n.5) cpc, dal
momento che il tribunale aveva, con motivazione illogica e
contraddittoria, qualificato dapprima come

‘urto’

verificatosi

‘perpendicolarmente’ tra la parte anteriore della Ford Fiesta e la
parte posteriore della fiancata destra della Fiat Bravo, quella
che aveva poi definito come semplice

‘manovra di arresto’

di

quest’ultima. Il punto decisivo della controversia sul quale
sarebbe dato riscontrare il vizio lamentato andrebbe dunque
individuato nell’avere il giudice di merito incongruamente
ravvisato, nella specie, una dinamica di tamponamento,

4

“in quanto

in giudizio 7.3.13 del nuovo difensore del Viviani mediante

Ric.n.13697/08 rg
quello che l’impugnata sentenza dapprima qualifica

‘urto’

verificatosi ‘perpendicolarmente’ viene poi definito ed equiparato
a ‘manovra di arresto” .
Questi due motivi sono suscettibili di trattazione unitaria
perché entrambi incentrati – nella comune prospettiva del vizio

della dinamica del sinistro da parte del giudice di merito.
Si tratta di censure infondate.
Va infatti osservato come il tribunale abbia dato congruamente
conto (sent.pag.4) del fatto che l’urto: a) era avvenuto

“lungo

la corsia centrale come confermato dalle parti e dalle tracce di
liquidi e di ruote lasciate sul manto stradale dalle auto
coinvolte e non tra una corsia e l’altra”;

b)

verificato durante la presunta fase di sorpasso (…)”.

“non si era
E’ stata in

particolare esclusa l’invasione di corsia da parte del Benetti, la
cui vettura – secondo la ricostruzione operata in sede di merito era stata colpita, non nella coda, ma perpendicolarmente alla
fiancata destra, perché ruotata sul proprio asse a seguito,
appunto, di una brusca manovra di arresto; a sua volta dipesa dal
fatto che il Benetti si era trovato tutte le corsie autostradali
di percorrenza impegnate da veicoli che tenevano azionati i
dispositivi di emergenza. Ha in definitiva osservato il Tribunale
(ivi) che:

\\

non vi è

pT.oliu

di alcuna invasione di corsia

immediata o repentina o non segnalata ma vi è prova solo di un
manovra di arresto che ha comportato il brusco arresto della
vettura che precedeva nell’ambito della corsia centrale”.

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motivazionale – sulla illogica e contraddittoria ricostruzione

Ric.n.13697/08 rg
Sulla scorta degli accertamenti fattuali operati dal giudice di
merito, dunque, la dinamica del sinistro può in effetti essere
correttamente e congruamente riferita a quella tipica dell’urto da
tergo lungo la medesima corsia di marcia; trovando la collisione
sulla fiancata laterale dell’auto che precedeva (quella del

invasione con provenienza da altra corsia da parte di
quest’ultima, bensì nella suddetta rotazione da brusca frenata.
Senonchè, in presenza di una motivazione che – come nella
specie – dia compiutamente conto della dinamica del sinistro senza
incorrere in alcuno dei lamentati profili di insufficienza o
contraddittorietà, non è dato in sede di legittimità riesaminare
nel merito la vicenda; risolvendosi in realtà le censure riunite,
qui in esame, nella mera sollecitazione ad una inammissibile
rivisitazione di aspetti fattuali e di esiti probatori già
congruamente ed insindacabilmente vagliati dalla sentenza
impugnata.
§ 3.

Con il secondo motivo di ricorso il Viviani lamenta

violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 1^co.n.3) cpc,
degli articoli 149 cds e 2054, secondo comma, cod.civ., dal
momento che il tribunale aveva confermato la presunzione di colpa
al 50% senza farsi carico delle peculiarità della fattispecie,
nella quale l’urto non era dipeso dalla mancata osservanza della
distanza di sicurezza da parte del veicolo tamponante (la Ford
Fiesta), bensì dallo sbandamento e dalla perdita di controllo
della Fiat Bravo condotta dal Benetti il quale, in tal maniera,

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Benetti) giustificazione non già in un evento di sbandamento o di

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aveva posto in essere una manovra del tutto imprevedibile di
arresto con rotazione del veicolo rispetto all’asse di marcia. A
sostegno della censura si sostiene che il giudice di merito abbia
“meccanica”

paritetica; “(…)
(Cass.16

marzo

applicazione della presunzione di colpa

non valutando il comportamento del primo veicolo
1981),

e comunque omettendo

di valutare la

presunzione in previsione non della normale marcia dei veicoli ma
di improvvisi, anomali ed imprevedibili ostacoli (Cass.9727/92)”.
Ha certamente ragione il ricorrente nell’osservare, in linea di
principio, che l’art. 2054 2^co. comma cod.civ. non può integrare
una presunzione assoluta di colpa paritetica.
Tuttavia, nel caso di specie la conferma della sentenza di
primo grado da parte del tribunale non è affatto dipesa dalla
‘meccanica’ applicazione della norma in questione (alla stregua di
una presunzione assoluta), bensì da una tipica valutazione di
merito secondo la quale la collisione – pur in parte ascrivibile
alla imprudente condotta di guida del Benetti, che era riuscito ad
evitare l’urto con l’automezzo che lo precedeva solo in forza di
un ‘brusco arresto’ con conseguente rotazione del veicolo, che si
era così posto di taglio sulla stessa corsia di marcia del Viviani
non si sarebbe verificata se questi avesse mantenuto una
velocità adeguata alle condizioni di traffico, oltre ad una idonea
distanza di sicurezza dal veicolo che lo precedeva.
Secondo la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale,
pertanto, non vi sarebbero ragioni per applicare nel caso concreto
quella giurisprudenza di legittimità (qui invocata dal ricorrente)

7

fatto

Ric.n.13697/08 rg
che esclude la violazione dell’obbligo di osservanza delle
distanze di sicurezza in presenza di eventi improvvisi ed
imprevedibili quali sbandamenti, sorpassi ed invasioni di corsia
da parte dell’autovettura tamponata (tutti eventi nella specie
ritenuti insussistenti).

presunzione di colpa di cui all’art.2054 cod.civ. da parte del
giudice di merito, non soltanto non sia stata nella specie frutto
di una applicazione normativa astratta perchè svincolata da una
non rispondente ricostruzione della dinamica del sinistro, ma sia
in definitiva risultata finanche favorevole al Viviani, atteso
che, in assenza dei suddetti eventi:

“Per il disposto dell’art.

149, comma 1, del vigente codice della strada (d.lgs. n. 285 del
1992) il conducente di un veicolo deve essere in grado di
garantire in ogni caso l’arresto tempestivo del mezzo, evitando
collisioni con 11 veicolo che precede, per cui l’avvenuta
collisione pone a carico del conducente medesimo una presunzione
“de facto” di inosservanza della distanza di sicurezza, con la
conseguenza che, non potendosi applicare la presunzione di pari
colpa di cui all’art. 2054, comma secondo, cod. civ., egli resta
gravato dall’onere di dare la prova liberatoria, dimostrando che
il mancato tempestivo arresto dell’automezzo e la conseguente
collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a
lui non imputabili” (Cass. n. 19493 del 21/09/2007).
4. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione o falsa
applicazione, ex articolo 360 1^co.n.3) cpc, degli articoli 24

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Su tale presupposto si osserva come l’applicazione della

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Cost. e 22 1.290/69, avendo il tribunale confermato la sentenza di
primo grado che l’aveva condannato alla rifusione delle spese,
nonostante che la proposizione del giudizio da parte sua fosse
dipesa dalla ritenuta non congruità della somma anticipatamente
offerta dalla compagnia assicuratrice, in quanto non satisfattiva

quali il danneggiato aveva diritto anche nella fase precedente il
contenzioso giurisdizionale. A sostegno del motivo viene formulato
il seguente quesito di diritto ex art.366 bis cod.proc.civ., qui
applicabile

ratione temporis: “accerti la corte se vi è stata

falsa applicazione delle norme menzionate nella parte in cui è
stato ritenuto che avendo l’assicurazione fatto un’offerta
stragiudiziale, non sia sorto l’obbligo da parte della compagnia
di pagare le spese legali di controparte della fase
stragiudiziale”.
Si tratta di motivo inammissibile perché basato su un quesito
di diritto non rispondente al tipo legale desumibile dalla
corretta interpretazione dell’articolo 366 bis cit..
E’ orientamento consolidato di legittimità (tra le tante: Cass.
, sez. un., 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass. 17 luglio 2008, n.
19769; Cass. 30 settembre 2008, n. 24339; Cass. 25 marzo 2009, n.
7197; Cass. 8 novembre 2010, n. 22704) che il quesito di cui alla
norma in esame – dovendo costituire un momento di congiunzione tra
la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio
generale – non può esaurirsi nella mera enunciazione di una regola
astratta, dovendo invece presentare uno specifico collegamento con
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né del danno subito, né delle spese di assistenza legale alle

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la fattispecie concreta. Esso deve in altri termini raccordare la
prima alla seconda, ed entrambe alla decisione impugnata; di cui
deve indicare la discrasia con riferimento alle specifiche
premesse di fatto. Deve pertanto ritenersi inammissibile il
ricorso che contenga quesiti di carattere generale ed astratto,

argomenti dedotti dal giudice ‘a quo’ e sulle ragioni per le quali
non dovrebbero essere condivisi.
Si è in particolare affermato (Cass. 19 novembre 13 n. 25903)
che il quesito di diritto “deve essere formulato in modo tale da
esplicitare una sintesi logico-giuridica della questione, cosi da
consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula luris
suscettibile di ricevere applicazione anche in casi ulteriori
rispetto a quello deciso dalla sentenza impugnata; in altri
termini, esso deve compendiare: a) la riassuntiva esposizione
degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito (siccome
da questi ritenuti per veri, altrimenti mancando la critica di
pertinenza alla ratio decidendi della sentenza impugnata); b) la
sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel
giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del
ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie. Sicchè,

il

quesito non deve risolversi in un’enunciazione di carattere

generale ed astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo
della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in/
esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la
causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi altresi
10

privi di qualunque indicazione sul tipo della controversia, sugli

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desumere il quesito stesso dal contenuto del motivo o integrare il
primo con 11 secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto
articolo (Cass., sez. un., 11 marzo 2008, n. 6420) (…)”.
Tanto premesso, risulta evidente come il quesito qui in esame
(come innanzi trascritto) non risponda ai criteri anzidetti,

scollegato dalla concreta fattispecie a cui esso pretende di
riferirsi,

della quale non riproduce termini e modalità

essenziali.

Dalla sua lettura – che, come detto, ha rilevanza

autonoma, non potendo trovare integrazione o specificazione nella
narrativa di illustrazione del motivo – non è dato di individuare
lo specifico errore di diritto nel quale sarebbe incorso il
giudice di appello; e nemmeno la regola di diritto che si assume
violata e la cui corretta applicazione sostitutiva dovrebbe
indurre ad una decisione diversa.
La definitiva riprova di ciò si ha nel fatto che esso non dà
minimamente conto di aspetti essenziali emergenti dalla
concretezza della fattispecie, in base ai quali:

a.

non si

controverteva nel presente giudizio specificamente delle spese di
assistenza legale anteriori alla introduzione del giudizio, ma
soltanto delle spese processuali;

b.

queste ultime sono state dal

giudice di pace (con decisione confermata dal Tribunale:
v.sent.pag.4)) poste a carico del Viviani avendo questi rifiutato
a saldo la somma – ritenuta congrua dal giudice di merito corrispostagli dalla compagnia di assicurazioni, così da
introdurre un giudizio nel quale era risultato soccombente. Il
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risolvendosi nell’enunciazione di un interrogativo astratto;

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quesito di diritto non coglie tali aspetti,

omettendo di

considerare che la decisione impugnata non pone in dubbio il
diritto del danneggiato all’assistenza legale

ante causam,

quanto

soltanto il diritto del medesimo a vedersi rifondere tali spese
anche nell’ipotesi in cui – come nella specie – egli abbia dato

soccombente sulla pretesa risarcitoria.
Ne segue pertanto il rigetto del ricorso, con condanna di parte
ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio
liquidate, come in dispositivo, ai sensi del DM Giustizia 20
luglio 2012 n.140.
Pqm

rigetta il ricorso;

condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del

giudizio di cassazione che liquida in euro 1500,00, di cui euro
200,00 per esborsi; oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile
in data 14 genrìoio 2014.
/
7
Il C
Giac

ingiustificatamente corso al giudizio, e sia infine qui risultato

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