Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6193 del 10/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 10/03/2017, (ud. 07/12/2016, dep.10/03/2017),  n. 6193

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 22478/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma alla Via dei

Portoghesi n. 12 domicilia ex lege;

– ricorrente –

contro

PRIMA ECOGIAR s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. Gianfrancesco

Vecchio, elettivamente domiciliata in Roma al viale Bruno Buozzi n.

49 presso lo studio dell’Avv. Alessandro Riccioni, per procura a

margine del controricorso;

– controricorrnto e ricorrente incidentale –

e nei confronti di:

EQUITALIA GERIT s.p.a.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio

n. 196/10/10 depositata il 14 ottobre 2010.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 dicembre 2016

dal Consigliere Dott. Enrico Carbone.

Udito l’Avv. Giovanni Palatiello per la ricorrente.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso principale e l’inammissibilità del ricorso incidentale

condizionato.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Su ricorso di PRIMA ECOGIAR s.r.l., la Commissione Tributaria Provinciale di Roma annullava la cartella di pagamento n. (OMISSIS) emessa nei confronti della società per recupero IRPEG, IRAP e IVA in seguito a controllo automatizzato del modello Unico 2004.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio respingeva l’appello dell’Agenzia delle entrate, confermando la ratio decidendi addotta dal primo giudice circa l’omesso invio dell’avviso bonario.

L’Agenzia ricorre per cassazione sulla base di due motivi.

La società contribuente resiste mediante controricorso e propone ricorso incidentale condizionato sulla base di unico motivo.

Resta intimata EQUITALIA GERIT s.p.a., agente della riscossione. Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, L. n. 212 del 2000, art. 6, per aver il giudice di appello ritenuto obbligatorio l’invito a contraddire malgrado l’imposta fosse stata auto-liquidata.

Il secondo motivo denuncia nullità della sentenza, per aver il giudice di appello omesso di rilevare l’ultrapetizione commessa dal primo giudice nell’annullare la cartella anche riguardo alle imposte dirette, l’omesso versamento delle quali pure non era stato contestato.

2. Logicamente prioritario, il motivo ex art. 360 c.p.c., n. 4, è infondato, poichè il giudice di appello ha pronunciato sull’ultrapetizione, esattamente negandola: il ricorso di primo grado, trascritto nell’odierno ricorso per autosufficienza, chiedeva in via principale di “annullare la cartella di pagamento”, senza distinguere le partite fiscali, dirette o indirette.

E’ fondato il motivo ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Nella liquidazione su controllo formale, il contraddittorio prima dell’iscrizione a ruolo è necessario solo ove sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione (Cass. 31 marzo 2011, n. 7536, Rv. 617565; Cass. 25 maggio 2012, n. 8342, Rv. 622681; Cass. 28 luglio 2016, n. 15740, Rv. 640654); l’avviso non è obbligatorio in caso di omesso o tardivo versamento (Cass. 10 giugno 2015, n. 12023, Rv. 635672; Cass. 6 luglio 2016, n. 13759, Rv. 640341).

Nella specie, la contribuente non ha mai fatto questione delle imposte dirette (“i rilievi relativi agli omessi versamenti delle imposte dirette non vengono contestati”: ricorso di primo grado, ut supra); contestata era solo la ripresa IVA, che l’ufficio ha sgravato in autotutela; per le imposte dirette, quindi, trattandosi di mero omesso versamento, non occorreva l’avviso bonario e la cartella non doveva essere annullata.

3. Il ricorso incidentale condizionato reitera la denuncia di omessa motivazione della cartella, questione sollevata in primo grado e ritenuta assorbita dal giudice di appello.

Il ricorso è infondato.

La cartella di pagamento emessa su controllo formale della dichiarazione dei redditi può essere motivata col mero richiamo alla dichiarazione stessa, poichè il contribuente dichiarante è in grado di conoscere gli estremi della pretesa tributaria (Cass. 28 novembre 2014, n. 25329, Rv. 633304; Cass. 27 luglio 2016, n. 15564, Rv. 640655).

Quindi, per le imposte dirette, non occorreva motivazione ulteriore rispetto al richiamo del modello di auto-liquidazione; per VIVA, lo sgravio ha fatto cessare la materia del contendere.

4. In accoglimento del ricorso principale, quindi, la sentenza deve essere cassata, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese processuali, anche di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso principale, respinge il ricorso incidentale, cassa la sentenza in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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