Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6192 del 10/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 10/03/2017, (ud. 07/12/2016, dep.10/03/2017),  n. 6192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2153-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.A., titolare della Ditta individuale ” B.A.”,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO 19, presso lo

studio dell’avvocato CARLO TOTINO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ERNESTINO CARNEVALE SCHIANCA giusta delega

in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 108/2010 della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA,

depositata il 23/11/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato TOTINO che si riporta agli

atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate ha notificato ad B.A., esercente un’attività di riparazione e sostituzione di pneumatici, sulla base di una verifica generale conclusasi con processo verbale di constatazione, avviso di accertamento con cui è stato rettificato il reddito per l’anno di imposta 2005, con maggiori IRPEF, IRAP e IVA, addizionali, contributi previdenziali, sanzioni e interessi; e ciò in base all’applicazione di una percentuale media di ricarico del 38% in luogo di quella dichiarata del 27,14%, nonchè per incassi ritenuti non fatturati.

La parte contribuente ha impugnato l’atto e la commissione tributaria provinciale di Pavia ha accolto il ricorso limitatamente alla determinazione del ricarico, mentre ha confermato l’accertamento in merito alle riprese per incassi ritenuti non fatturati.

L’Agenzia ha impugnato la sentenza innanzi alla commissione tributaria regionale della Lombardia in Milano, mentre la parte contribuente ha resistito proponendo altresì appello incidentale.

La decisione della commissione regionale, di rigetto dell’appello principale dell’Agenzia e di accoglimento dell’appello incidentale con annullamento totale dell’avviso di accertamento, forma oggetto di ricorso per cassazione da parte dell’Agenzia su tre motivi, cui B.A. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente si dà atto che è stata deliberata la redazione della sentenza in forma semplificata ai sensi del decreto del primo presidente del 14 settembre 2016.

2. – Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia deduce insufficiente o contraddittoria motivazione (o in subordine nullità della sentenza per mancanza di motivazione) circa i fatti relativi al ricalcolo del ricarico nell’avviso di accertamento, che la CTR ha ritenuto effettuato a livello percentuale erroneo, ed invece rettamente – secondo l’Agenzia – ricostruito dai verificatori. L’Agenzia denuncia l’erroneità dell’iter logico seguito nella motivazione predetta, laddove secondo i giudici di merito le operazioni di estrapolazione dal campione non avrebbero prodotto risultati attendibili; a fronte dell’esistenza di varie tipologie di pneumatici (menzionate nella sentenza) o acquistate a prezzo elevato e quindi non idonee al ricarico indicato o oggetto di vendita a prezzo basso (in quanto ricoperti).

3. – Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia deduce insufficiente o contraddittoria motivazione (o in subordine nullità della sentenza per mancanza di motivazione) circa i fatti relativi alle operazioni sul conto Titolare S/C/Conferimenti, ove sono stati registrati in avere Euro 16.394,96 non transitati in conto economico, senza quindi concorrere ai ricavi. Denuncia che in ordine a tale registrazione la commissione regionale ha offerto una motivazione nel senso che si trattasse di correzioni e storni, disconoscendo in sostanza il fatto della registrazione contabile.

3. Con il terzo motivo l’Agenzia deduce violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 per avere erroneamente la commissione regionale ritenuto “illegittimo l’avviso di accertamento basato su presunzioni” di contribuente “risultato congruo e coerente rispetto agli studi di settore e che aveva tenuto una contabilità formalmente regolare”, e ciò “senza che sia stata attivata la fase di contraddittorio in modo esaustivo”.

4. – I motivi sono fondati e vanno accolti.

5. – In ordine ai primi due motivi, afferenti la motivazione della sentenza impugnata, deve invero riconoscersi che nel ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza impugnata, emerge una obliterazione dei criteri valutativi razionali rispetto al materiale di causa, valorizzando la sentenza elementi che potrebbero condurre anche ad una diversa decisione senza fornire supporto al percorso logico prescelto. Ad esempio, vengono utilizzati in sentenza (a dimostrazione della inattendibilità di una percentuale – che, si richiama, è una media (38%) – calcolata dall’ufficio) argomenti relativi al costo elevato di acquisto (pneumatici speciali) o al basso prezzo di rivendita (pneumatici Remix) delle merci, dati questi che -isolatamente considerati sono ininfluenti sul dato del ricarico, in particolare se calcolato in media. Analogamente la sentenza fa discendere dalla circostanza che sussistano merci di sottomarche la conseguenza, indimostrata, che su queste ultime il ricarico sia minore (di nuovo qui ribadendosi che il riferimento calcolato dai verificatori è una media). Posto quanto innanzi circa i ricarichi (questione investita dal primo motivo), per quanto attiene alla questione (specificamente investita da secondo motivo) delle scritture contabili non transitate in conto economico, la commissione regionale così motiva: “risulta… chiaramente dalle scritture contabili che si tratta di poste in dare e avere di correzioni e storni di erronee operazioni degli anni precedenti, operazioni normalmente ammesse nelle operazioni contabili di fine anno”; motivazione questa incongrua rispetto al fenomeno, tenuto conto della intitolazione del conto (Titolare S/C/Conferimenti) e della implausibilità della sua connessione con operazioni di chiusura di esercizio. Dalla lettura del provvedimento dunque si apprezza l’obiettiva carenza del procedimento logico che ha indotto la commissione regionale, sulla base degli elementi acquisiti, al convincimento in ordine all’esistenza di minore percentuale di ricarico e di storni e correzioni contabili ininfluenti sul conto economico. In definitiva, l’iter decisionale si palesa incoerente sul piano logico-formale, oltre che non indicante le fonti del convincimento, di tal che i fatti controversi relativi al ricalcolo del ricarico e alla scaturigine delle scritture contestate appaiono apprezzati in maniera insoddisfacente, potendo gli elementi di causa anche condurre ad una diversa decisione.

6. – E’ altresì fondato il terzo motivo relativo a violazione di legge sostanziale. Le affermazioni contenute nella sentenza impugnata secondo cui sarebbe “illegittimo l’avviso di accertamento basato su presunzioni” per contribuente “risultato congruo e coerente rispetto agli studi di settore e che aveva tenuto una contabilità formalmente regolare”, e ciò “senza che sia stata attivata la fase di contraddittorio in modo esaustivo”, sono palesemente errate quanto alla regula iuris applicata, oltre che non riferibili al contesto, relativo a fattispecie in cui – tra l’altro – il contraddittorio risulta attivato.

7. – In definitiva, va accolto il ricorso. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al giudice del merito anche per le spese del giudizio di cassazione.

PQM

La corte accoglie i tre motivi del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla commissione tributaria regionale della Lombardia in Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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