Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6192 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. I, 05/03/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 05/03/2020), n.6192

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34215/2018 proposto da:

M. I.K. M., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato Massimo Ferrante;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma Via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il

15/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/12/2019 da Dott. TRICOMI LAURA.

Fatto

RITENUTO

CHE:

Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 M. I.K. M., nato in (OMISSIS) ((OMISSIS)), chiedeva al Tribunale di Catania che gli venisse riconosciuta una delle diverse misure di protezione internazionale, erroneamente denegate dalla Commissione territoriale. Il giudice adito rigettava la domanda.

Il ricorrente aveva narrato di essere fuggito per paura di subire un pregiudizio ad opera dei fratellastri che, dopo la morte del padre, lo avevano sempre maltrattato non volendo dividere l’eredità con lui ed arrivando a rovesciargli una pentola di acqua bollente addosso e a dare fuoco all’abitazione di un amico presso il quale si era rifugiato.

Il Tribunale pur ritenendo credibile il racconto del ricorrente, ha osservato che questi non aveva spiegato perchè non si fosse rivolto alla polizia per porre fine alle minacce, essendosi limitato a dire di non avere fiducia nello Stato.

Ha valutato quindi, ai fini della domanda di protezione sussidiaria, le condizioni socio/politiche della zona della (OMISSIS), di provenienza del richiedente, escludendo la sussistenza di una situazione di violenza generalizzata nel Paese sulla scorta di fonti internazionali espressamente indicate; infine ha negato la protezione umanitaria, non essendo state dedotte peculiari situazioni personali di vulnerabilità, e non ravvisando l’integrazione in territorio italiano.

Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione con un unico mezzo; il Ministero dell’Interno ha depositato mero atto di costituzione.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. Con l’unico motivo – con cui denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6 e 14 ed D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 della L. n. 848 del 1955 e dell’art. 3 CEDU – il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia ritenuto di denegare al medesimo sia lo status di rifugiato, sia la protezione sussidiaria, sia il permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, sebbene sussistessero i presupposti di legge per la concessione di tali misure, e senza, peraltro, effettuare alcun approfondimento istruttorio d’ufficio.

Giova rammentare come la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottragga all’applicazione del principio di allegazione dei fatti posti a sostegno della domanda, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass., 28/09/2015, n. 19197); pertanto, soltanto quando il cittadino straniero che richieda il riconoscimento della protezione internazionale, abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorge il potere dovere del giudice di accertare anche d’ufficio la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della protezione richiesta (Cass., 28/06/2018, n. 17069; Cass. 31/01/2019, n. 3016).

Nel caso concreto, il Tribunale ha accertato che il richiedente, nella narrazione dei fatti che lo hanno indotto ad abbandonare il proprio Paese, si è limitato ad allegare una vicenda di minacce per questioni ereditarie, ossia una vicenda strettamente privata, dalla quale esulano certamente i presupposti per il riconoscimento sia dello status di rifugiato, che della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b); se è bensì vero, infatti, che il diritto alla protezione sussidiaria non può essere escluso dalla circostanza che a provocare il danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati, è pur sempre necessario, tuttavia, che nel Paese d’origine non vi sia – sulla base delle attendibili allegazioni dell’istante – un’autorità statale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela (Cass., 20/07/2015, n. 15192; Cass., 03/07/2017, n, 16356; Cass., 09/10/2017, n. 23604); nel caso di specie, il Tribunale ha rimarcato che il ricorrente non ha giustificato con sufficiente plausibilità il motivo per cui non si è rivolto alla polizia per porre fine alle minacce, essendosi limitato a riferire di non avere fiducia nello Stato e – non risultando tale statuizione attinta da specifica censura – va esclusa la sussistenza in concreto dei presupposti di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. c) (persecuzione o danno grave proveniente da soggetto non statuale, laddove l’autorità statale non possa fornire protezione).

Per quanto concerne la protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) l’attenuazione del principio dispositivo derivante dalla “cooperazione istruttoria”, cui il giudice del merito è tenuto, non riguardi il versante dell’allegazione, che anzi deve essere adeguatamente circostanziata, bensì quello della prova, con la conseguenza che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda; di conseguenza, in relazione alla fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) debba essere allegata quantomeno l’esistenza di un conflitto armato o di una situazione di violenza indiscriminata cosi come descritti dalla norma (Cass., 31/01/2019, n. 3016).

Nel caso di specie, l’istante si è limitato – come dianzi detto – ad allegare un pericolo derivante da una situazione strettamente privata, e che il Tribunale ha accertato, con riferimento a fonti internazionali aggiornate, citate nella motivazione della sentenza (EASO), che la zona della (OMISSIS) ai provenienza dell’immigrato è immune da situazione di violenza indiscriminata; la censura si traduce, per contro, in una sostanziale, quanto inammissibile, rivisitazione del merito (Cass., 04/04/2017, n. 8758).

Infine, la statuizione assunta in merito al diniego della protezione umanitaria si fonda sull’accertamento della mancanza di una specifica situazione di vulnerabilità personale, risulta conforme al principio secondo il quale, in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. S.U. n. 29459 del 13/11/2019; Cass. n. 4455 del 23/02/2018), posto che nello specifico non è stata nemmeno dedotta una qualche forma di integrazione in Italia.

3. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

In assenza di attività difensiva della parte resistente, meramente costituitasi, non si provvede sulle spese.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. S.U. n. 23535 del 20/9/2019).

PQM

– Dichiara inammissibile il ricorso;

– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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