Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6191 del 15/03/2010

Cassazione civile sez. I, 15/03/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 15/03/2010), n.6191

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23267-2008 proposto da:

L.A. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato CUCINELLA LUIGI

ALDO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

12/04/2008, n. 3557/07 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L.A. lamentando la violazione dell’art. 6 della CEDU sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di durata di una causa dinanzi al TAR della Campania, instaurata nel 1998 e decisa nel 2006, conveniva dinanzi alla Corte di appello di Napoli il Ministero dell’Economia e delle Finanze, al fine di ottenere il risarcimento previsto dalla L. n. 89 del 2001 nella misura di Euro 8.700,00. La Corte d’appello, con Decreto 12 aprile 2008, liquidava al ricorrente Euro 5.583,00 e compensava le spese di causa, non avendo la parte convenuta fatto opposizione alla domanda e ponendo la L. n. 89 del 2001, col riconoscere il diritto all’equa riparazione, lo Stato in “una condizione di soggezione che la pronuncia del giudice, sollecitata dalla parte privata, può trasformare in una situazione giuridica nuova, connotata dalla nascita di un obbligo concreto e specifico, obbligo che non preesiste alla richiesta di riparazione”, con la conseguenza che, in mancanza di opposizione, l’Amministrazione “non possa essere condannata alla refusione in favore della controparte di spese che non ha in alcun modo provocato”. Avverso detto decreto l’attore ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze il 23 settembre 2 008, formulando due motivi. Il Ministero intimato non ha depositato difese. Il ricorrente ha anche depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il ricorso si denunciano la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e vizi motivazionali, deducendosi l’erroneità della compensazione delle spese in quanto motivata sulla base della non opposizione della parte convenuta alla domanda ed alla circostanza che essa non avrebbe dato causa al giudizio, mentre così non è, essendo stata la causa originata dai ritardi della giustizia italiana, addebitabili allo Stato ed al mancato adempimento spontaneo da parte dell’Amministrazione all’obbligo d’indennizzo sancita dalla CEDU e dalla L. n. 89 del 2001.

Il ricorso è fondato.

Come questa Corte ha già in precedenza statuito i giudizi di equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo, proposti ai sensi della L. n. 89 del 2001, non si sottraggono in tema di spese processuali alla disciplina dell’art. 91 e segg. c.p.c., con la conseguente applicabilità del principio della soccombenza e della compensabilità delle spese in presenza di giusti motivi, sulla base di congrua motivazione. Nel caso di specie, peraltro, la motivazione in base alla quale il decreto impugnato ha compensato le spese non è nè logicamente nè giuridicamente accettabile. Essa, infatti, si fonda sul rilievo che il diritto azionato avrebbe potuto essere azionato solo in via giudiziale e che la parte convenuta non si era opposta alla domanda. Ma in realtà nulla impediva all’Amministrazione di adempiere spontaneamente all’obbligo d’indennizzo per l’eccessiva durata del processo su di essa gravante cosicchè, non avendolo essa fatto ed essendo lo Stato italiano responsabile per l’eccessiva durata del processo, la mancata opposizione alla domanda non costituisce di per sè valida ragione di compensazione delle spese, così come non lo costituisce la contumacia. Il decreto impugnato deve essere pertanto cassato limitatamente alla statuizione riguardante le spese.

Non occorrendo al riguardo ulteriori accertamenti, questa Corte può provvedere direttamente al riguardo a norma dell’art. 384 c.p.c., così compensando per un quarto le spese del giudizio di merito in relazione al solo parziale accoglimento della domanda, da porre per i rimanenti tre quarti a carico della parte convenuta, e liquidando tali tre quarti nella misura di Euro 400,00 per onorari, 460,00 per diritti e 23,00 per spese vive. Il Ministero intimato va anche condannato alle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo. Entrambe le condanne alle spese vanno fatte in favore del difensore antistatario.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso. Cassa il decreto impugnato in relazione alla statuizione sulle spese e decidendo nel merito condanna il Ministero dell’Economia e delle Finanze al rimborso dei tre quarti delle spese del giudizio di merito, che liquida nella misura di Euro 460,00 per diritti ed Euro 400,00 per onorari, oltre Euro 23,0 0 per spese vive, oltre spese generali e accessori, da distrarsi in favore dell’avv. Aldo Cucinella, oltre al pagamento di Euro 600,00 quali onorari per il giudizio di cassazione, di cui Euro cento per spese, oltre spese generali e accessori come per legge, con distrazione in favore dell’avv. Aldo Cucinella.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010

 

 

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