Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6189 del 10/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 10/03/2017, (ud. 07/12/2016, dep.10/03/2017),  n. 6189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24198-2011 proposto da:

G.F., elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI

SCIPIONI 110, presso lo studio dell’avvocato MARCO MACHETTA,

rappresentato e difeso dall’avvocato CARMINE FARACE giusta delega a

margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 27/2010 della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA,

depositata il 07/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito per il ricorrente l’Avvocato MACHETTA per delega orale

dell’Avvocato FARACE che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’agenzia delle entrate ha notificato a G.F., ditta individuale esercente produzione e manutenzione di macchinari per lavorazione del legno e metalli, sulla base di studio di settore, avviso di accertamento con cui è stato rettificato il reddito per l’anno di imposta 2004, con maggiori IRPEF, IRAP e IVA e sanzioni.

La parte contribuente ha impugnato l’atto e la commissione tributaria provinciale di Milano ha rigettato il ricorso.

Il contribuente ha impugnato la sentenza innanzi alla commissione tributaria regionale della Lombardia in Milano, avverso la cui decisione di parziale accoglimento dell’appello con riduzione al cinquanta per cento dei maggiori ricavi il contribuente stesso ricorre per cassazione su un motivo, cui l’agenzia non replica.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente si dà atto che è stata autorizzata la redazione della sentenza in forma semplificata ai sensi del decreto del primo presidente del 14 settembre 2016.

2. – Con l’unico motivo la parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto indicate nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36, comma 2 e art. 39, comma 1, lett. d), D.L. n. 331 del 1993, artt. 62 bis e 62 sexies convertito nella L. n. 427 del 1993 e succ. mod. e integr., artt. 2727 e 2729 c.c. Nell’ambito della formulazione, per tuziorismo, di quesito di diritto la parte accenna anche à vizio motivazionale, peraltro non effettivamente sviluppato nell’argomentazione. Deduce essere stato illegittimo l’accertamento effettuato dall’agenzia ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), sulla base degli studi di settore di cui al D.L. n. 381 del 1993, art. 62 avendo l’agenzia mancato di personalizzare le risultanze rispetto alla situazione commerciale del contribuente, al quadro della concorrenza nonchè alla situazione di salute dello stesso, onde inadeguata sarebbe la decisione della commissione regionale che pure aveva ridotto equiiativamente i ricavi accertati.

3. – Va rilevato che la sentenza impugnata si connota per una diffusa riepilogazione del contenuto dell’attività accertativa, che ha visto un accesso con processo verbale di constatazione, nonchè invito al contraddittorio. In esso il contribuente non avrebbe – secondo i giudici di merito – chiarito a sufficienza le incongruenze, e ciò neanche sarebbe avvenuto in sede di accertamento con adesione, richiesto il quale il contribuente non si presentava, o in sede processuale. Ciò posto, la commissione tributaria regionale ha, come detto, ritenuto di poter ridurre l’entità dei ricavi, riconoscendo tuttavia la validità del metodo accertativo ora contestato.

4. – Ciò posto il motivo è inammissibile. Prescindendo da ogni altro profilo circa l’idoneità del motivo di ricorso, esso non è ammissibile in quanto tende a una rivalutazione nel merito degli apprezzamenti fattuali come sopra svolti dalla commissione regionale.

5. – Comunque il motivo è inammissibile in quanto – a fronte del suddetto apprezzamento del giudice di merito – non è pertinente rispetto alla regula iuris correttamente applicata dalla commissione regionale, senza che la parte ricorrente indichi idoneamente sue violazioni; invero, in base a costante orientamento di questa corte (v. ad es. sez. un. n. 26635 del,2009 e sez. 5, n. 11633 del 2013 e n. 17646 del 2014), l’accertamento tributario standardizzato costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard in sè considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell’accertamento, con il contribuente. In tale sede, questi ha l’onere di provare, senza limitazione di mezzi e contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l’esclusione dell’impresa dall’area dei soggetti cui possono essere applicati gli standard o la specifica realtà dell’attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell’atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma va integrata con la dimostrazione dell’applicabilità in concreto dello standard prescelto e l:e ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate. L’esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l’impugnabilità dell’accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l’applicabilità degli standard al caso concreto, da dimostrarsi dall’ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo.

6. – Nel caso di specie, atteso che la sentenza impugnata ha ritenuto sussistere elementi di conforto alle risultanze dello standard, stante l’espletarsi del contraddittorio senza che da parte del contribuente siano stati addotti elementi, essa ha fatto buon governo dell’anzidetta regula iuris in tema di riparto dell’onere della prova, che pone a carico dell’ufficio oneri incontestatamente assolti nel caso di specie (applicabilità – pacifica – dello standard ed eventuali elementi di replica a contestazioni del contribuehte, contestazioni nel caso in esame non formulate), tenendo conto in generale degli esiti del contraddittorio; ciò sulla base di un percorso motivazionale del tutto congruo – ad eccezione della riduzione equitativa dei ricavi su cui non vi è impugnazione -. A fronte di ciò, il motivo articolato risulta del tutto non pertinente.

7. – Ne deriva quindi l’inammissibilità del motivo.

8. – Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La corte rigetta il ricorso per inammissibilità del motivo e condanna la parte ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.800 per compensi, oltre spese eventualmente prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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