Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6189 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. II, 05/03/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 05/03/2021), n.6189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9357/2016 proposto da:

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS), AGENZIA DEL DEMANIO,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

NUOVA SOCIETA’ SAN GIUSEPPE DI T.A. SNC, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA COLONNA VITTORIA, 40, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO CATRICALA’, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GIUSEPPE ARIETA, DAMIANO LIPANI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

S.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 893/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 30/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/11/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Ministero delle Finanze oggi dell’Economia e Finanze conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Catanzaro S.A., M.F., G.U., D.F., Ga.Ma. e la Nuova Società San Giuseppe snc di T.A., esponendo che con atto notarile del 29 ottobre 1983 la società di T.A. aveva acquistato dagli altri convenuti un terreno sito nel Comune di (OMISSIS), appartenente al patrimonio dello Stato, che i primi avevano acquistato tramite un contratto stipulato con l’ufficio del registro di Belvedere marittimo che non era ancora definitivo in quanto sottoposto all’approvazione dell’intendenza di finanza di Cosenza che invece l’aveva negata. Il terreno, dunque, apparteneva allo Stato e la suddetta società lo stava occupando senza titolo. Il ministero chiedeva pertanto di accertarsi la proprietà dell’immobile e l’inesistenza del contratto di acquisto da parte della nuova società San Giuseppe di A.T. o comunque la sua inefficacia nonchè la condanna della stessa al rilascio del bene e al risarcimento del danno ed al ripristino dei luoghi.

2. Si costituivano i convenuti e la nuova società San Giuseppe di A.T. in riconvenzionale chiedeva l’indennizzo di cui all’art. 936 c.c., avendo realizzato in buona fede una trasformazione reversibile del fondo.

3. Con sentenza non definitiva del 10 aprile 1996 il Tribunale di Catanzaro dichiarava inefficace il contratto di compravendita del 29 ottobre 1983 e condannava la società al rilascio in favore del Ministero del terreno ed al risarcimento del danno liquidato in Lire 13.410.000 e condannava i chiamati in causa in solido al pagamento in favore della società della suddetta somma oltre agli interessi nonchè alla restituzione del corrispettivo della vendita di Lire 26.820.000, oltre alle spese del contratto di vendita nonchè al rimborso della somma dovuta dalla società all’attore per le spese processuali. Il Tribunale rigettava la domanda di risarcimento del danno dei chiamati in causa e condannava la società convenuta al rimborso delle spese di giudizio, rimetteva la causa sul ruolo in ordine alla domanda riconvenzionale proposta dalla società nei confronti del Ministero. Le parti formulavano riserva di appello.

2.1 La causa proseguiva e il Tribunale di Catanzaro con sentenza definitiva del 3 dicembre 2008 accoglieva la domanda di indennizzo della società convenuta e per l’effetto condannava il ministero al pagamento in favore della nuova società San Giuseppe di A.T. della minor somma tra la spesa e il migliorato pari ad Euro 461.500,76 oltre interessi legali dalla domanda fino al saldo, dichiarava inammissibile la domanda volta la restituzione dei frutti del Ministero.

3. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia del demanio proponevano appello avverso sia la sentenza non definitiva che quella definitiva. La nuova società San Giuseppe di T.A. e gli altri convenuti proponevano appello incidentale.

4. La Corte d’Appello sostanzialmente rigettava tutte le impugnazioni. Preliminarmente il giudice del gravame esaminava l’ammissibilità dell’appello principale e di quello incidentale della nuova società San Giuseppe di A.T.. La questione concerneva la problematica relativa alla avvenuta cancellazione dal registro delle imprese, sin dal dicembre del 1997, della suddetta società come risultava documentato dalla visura camerale prodotta insieme all’atto di scioglimento della società.

Richiamata la giurisprudenza della Corte di Cassazione sulla interruzione del processo derivante dalla cancellazione della società dal registro delle imprese, la Corte d’Appello rilevava che la causa interruttiva non era stata fatta rilevare nelle forme di legge, sicchè il principio secondo il quale l’impugnazione della sentenza pronunciata nei confronti della società cancellata dal registro delle imprese doveva provenire o essere indirizzata dai o nei confronti dei soci doveva conciliarsi con il diverso principio secondo il quale l’omessa dichiarazione o notificazione dell’evento interruttivo ad opera del procuratore della parte comportava l’ultra attività del mandato.

Di conseguenza il difensore continuava a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato, risultando stabilizzata la posizione processuale della parte sia nella fase attiva del rapporto che nella fase dell’impugnazione, con l’ulteriore conseguenza che l’impugnazione notificata al procuratore costituito, così come quella proposta dallo stesso doveva considerarsi ammissibile, fermo restando il suo potere nel giudizio di impugnazione di far valere nelle forme di legge l’evento interruttivo (Sezioni unite 15295 del 2014).

Pertanto, secondo la Corte d’Appello, tanto l’appello principale che quello incidentale proposti con notificazione nei confronti del procuratore costituito della nuova società San Giuseppe di A.T. munito sin dal primo grado di giudizio del mandato dovevano considerarsi ammissibili. Peraltro, la produzione nel giudizio di appello della documentazione attestante la cancellazione della società dal registro delle imprese non determinava di per sè l’interruzione del processo i atteso che tale produzione non era finalizzata alla declaratoria di interruzione ma alla decisione della causa. Secondo la giurisprudenza di legittimità infatti la dichiarazione del procuratore resa ai sensi dell’art. 300 c.p.c., ha natura negoziale postulando la volontà di produrre l’effetto interruttivo del processo così che tale effetto non poteva realizzarsi quando la dichiarazione era stata resa ad altri fini, anche solo di informazione, con prosecuzione dell’attività difensiva del procuratore che di per sè manifestava una volontà opposta.

4.1 La Corte d’Appello, invece, dichiarava inammissibile l’appello incidentale di S.A. in quanto tardivo.

4.2 Nel merito confermava la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto inefficace i contratti di vendita del 4 luglio 1983 e quello successivo del 29 ottobre 1983, riconoscendo dunque il diritto di proprietà del Ministero sugli immobili. L’intendenza di finanza della provincia di Cosenza, infatti, aveva negato l’approvazione prevista dal D.L. n. 2440 del 1923, art. 19, alla vendita degli immobili in favore dei convenuti che poi a loro volta avevano venduto alla società Nuova San Giuseppe e, dunque, non si era verificata la condizione per l’efficacia del contratto con l’ulteriore conseguenza che la proprietà era sempre rimasta in capo al Ministero e che la successiva vendita da parte degli acquirenti o aspiranti tali in favore della società non aveva determinato alcun effetto traslativo della proprietà medesima.

Per quanto riguardava invece lo ius tollendi e la domanda riconvenzionale di indennizzo, ai sensi dell’art. 936 c.c., la Corte d’Appello riteneva fondata la domanda della società, essendo questa in buona fede ed essendo tale stato soggettivo ostativo all’esercizio del diritto del proprietario alla rimozione delle opere per come stabilito dall’art. 936 c.c..

La buona fede della società doveva presumersi, ai sensi dell’art. 1147 c.c., non risultando che le opere erano state realizzate dopo il diniego di approvazione dei contratti da parte dell’intendenza di finanza. Spettava dunque alla società l’indennizzo di cui all’art. 936 c.c. e su tale somma doveva applicarsi anche la rivalutazione monetaria.

Il diritto del Ministero al risarcimento del danno per il mancato godimento degli immobili dopo la notificazione della domanda giudiziale doveva essere accolto a decorrere da tale data.

4. Il Ministero dell’Economia e Finanze e l’Agenzia del demanio hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di quattro motivi di ricorso.

5. T.E., Si.Gi., T.A., nella loro qualità di soci della nuova società San Giuseppe di T.A. cancellata dal registro delle imprese a far data dal 15 dicembre 1997 hanno proposto controricorso e ricorso incidentale sulla base di un motivo e in prossimità dell’udienza hanno presentato memoria illustrativa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve esaminarsi l’eccezione di inammissibilità del ricorso perchè notificato alla nuova società San Giuseppe di T.A. cancellata dal registro delle imprese a far data dal 15 dicembre 1997 e non ai soci personalmente.

Secondo la parte controricorrente e ricorrente incidentale il ricorso principale è inammissibile perchè notificato nei confronti di una parte estinta. Si sostiene che, come detto dalle Sezioni Unite, l’esigenza di stabilità del processo deve essere considerata limitata al grado di giudizio in cui si è verificato l’evento interruttivo mentre il giudizio di impugnazione deve essere promosso dai o nei confronti dei soggetti effettivamente legittimati. Non sarebbe ammissibile, pertanto, il fatto che l’impugnazione sia indirizzata alla società estinta per effetto della cancellazione.

1.1 L’eccezione è infondata.

La notifica del ricorso è stata fatta dalle parti ricorrenti, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., nelle mani dell’avv.to Giuseppe Arieta procuratore costituito nel giudizio di appello e rappresentante la parte a seguito di stabilizzazione processuale come affermato nella stessa sentenza impugnata. Il processo di appello, dunque, si è svolto nei confronti della Società cancellata. Nella specie, pertanto, la notifica poteva essere fatta anche alla società perchè il processo era proseguito in appello con la società nuova società San Giuseppe di T.A. nella veste sia di appellata che di appellante incidentale rappresentata dal suddetto avvocato, già munito di procura valida anche per gli ulteriori gradi del processo, che non aveva dichiarato in udienza, o notificato alle altre parti, l’evento interruttivo.

In tal casa, è ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso di lui, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza “aliunde” di uno degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c., da parte del notificante (Sez. 2, Sent. n. 20964 del 2018). Infatti, se è vero che la cancellazione della società dal registro delle imprese priva la stessa, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, della capacità di stare in giudizio, tuttavia, ove l’evento estintivo non sia stato comunicato ai fini dell’interruzione del processo, ai sensi dell’art. 300 c.p.c., per il principio dell'”ultrattività del mandato”, il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato, sicchè il ricorso per cassazione notificato alla (pur estinta) società contribuente, presso il difensore costituito nei gradi di merito, risulta ritualmente proposto. (Sez. 5, Sent. n. 26495 del 2014).

Peraltro il ricorso era stato validamente notificato anche nei confronti di S.A., altra parte del giudizio di appello, sicchè essendo un caso di inscindibilità o di dipendenza di cause, la notificazione dell’impugnazione nei termini di legge nei confronti di uno solo dei litisconsorti introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, anche in caso di nullità della notificazione e di mancata costituzione nei confronti delle parti restanti rispetto alle quali il giudice deve ordinare la rinnovazione della notificazione.

1.2 Anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per violazione dell’art. 366 c.p.c., è infondata, avendo il suddetto ricorso i requisiti minimi imposti dall’art. 366 c.p.c.. In particolare, nel ricorso sono indicati in modo chiaro ed esauriente, sia pure non analitico e particolareggiato, salvo che per alcuni aspetti di cui si dirà nel prosieguo, i fatti di causa e le reciproche pretese delle parti con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le giustificano così come le ragioni di doglianza

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione con riferimento agli artt. 2727 e 2729 c.c., ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

A parere della parte ricorrente nell’istruttoria del processo di merito erano stati acquisiti fatti gravi precisi e concordanti che avrebbero dovuto condurre il giudice ad escludere la sussistenza della buona fede in capo alla ditta costruttrice.

In primo luogo, dalla disposizione contrattuale emergeva chiaramente che la compravendita non era immediatamente efficace, essendo subordinata all’approvazione del contratto da parte della competente autorità. Sicchè un comportamento secondo buona fede avrebbe imposto alla società costruttrice, prima di realizzare gli immobili, di accertarsi se la condizione si fosse effettivamente avverata e, in tal caso, sarebbe emerso che con provvedimenti del 20 gennaio 1984 l’approvazione era stata negata. Gli immobili inoltre erano stati realizzati nel 1985, dunque dopo il diniego dell’approvazione. Non poteva sussistere quindi la condizione di non consapevolezza di non ledere l’altro diritto e non poteva presumersi la buona fede.

In definitiva la Corte d’Appello avrebbe ritenuto sussistente una presunzione juris tantum senza verificare se la controparte avesse fornito la prova contraria.

2. Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: omessa motivazione su un punto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La censura è sostanzialmente ripetitiva della precedente in quanto a parere della ricorrente sussistevano negli atti processuali elementi di fatto idonei a dimostrare la mancanza di buona fede della società costruttrice, elementi che non sarebbero stati tenuti in considerazione dalla Corte d’Appello, la quale invece avrebbe ritenuto sussistere la buona fede della costruttrice senza una sufficiente argomentazione sul punto e senza evidenziare le ragioni per le quali gli elementi evidenziati per escludere la buona fede non erano idonei a fornire una dimostrazione in tal senso.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento al R.D. 18 novembre 1923, n. 2240, art. 19, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La censura attiene ancora una volta alla ritenuta sussistenza della buona fede nonostante ai sensi della norma citata rubrica il contratto fosse sottoposto alla condizione sospensiva dell’approvazione ministeriale. La sentenza impugnata, dunque, si porrebbe in contrasto con la predetta disposizione, avendo ritenuto la Nuova Società San Giuseppe in buona fede nel momento di edificazione dei terreni oggetto delle compravendite senza la consapevolezza di ledere l’altro diritto, mentre prima dell’approvazione ministeriale non era possibile confidare ragionevolmente nell’esecutività dei contratti di compravendita.

4 il quarto motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 1353,1357,1358 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La censura è ripetitiva di quelle precedenti sotto il profilo della insussistenza della buona fede in quanto il contratto era sottoposto a condizione sospensiva con violazione anche degli artt. 1356 e 1358 c.c.. L’acquirente di un diritto sottoposto a condizione sospensiva può compiere atti conservativi del proprio diritto ma non acquisisce il diritto medesimo ne può comportarsi come se lo stesso fosse già venuto in essere. Doveva ritenersi rientrare negli obblighi di buona fede della parte acquirente informarsi circa l’ottenimento della necessaria approvazione del contratto prima di procedere alla costruzione degli edifici. Qualora nel 1985 la parte avesse adempiuto a tale obbligo di buona fede su di essa gravante avrebbe potuto facilmente accertare che con provvedimento del 20 gennaio 1984 la predetta approvazione era stata negata.

4.1 I quattro motivi di ricorso che possono essere esaminati congiuntamente stante la loro evidente connessione, sono in parte infondati e in parte inammissibili.

Le censure, infatti, si incentrano tutte sulla mancanza di buona fede della società San Giuseppe di T.A. al momento della effettuazione dei lavori edilizi in relazione ai quali gli è stato riconosciuto l’indennizzo ex art. 936 c.c..

Deve premettersi che sulla base della giurisprudenza di legittimità ciò che rileva è la qualità di proprietario o possessore del terreno in buona fede al momento in cui la costruzione è stata realizzata. Con riferimento al possessore, infatti, deve richiamarsi l’art. 1150 c.c., secondo cui egli ha diritto all’indennità per i miglioramenti recati alla cosa, che sussistono al tempo della restituzione. Peraltro con riferimento al possessore in caso di buona fede l’indennità si deve corrispondere nella misura dell’aumento di valore conseguito dalla cosa per effetto dei miglioramenti mentre in caso di mala fede, nella minor somma tra l’importo della spesa e l’aumento di valore.

Sul punto, peraltro, il ricorso è del tutto carente non indicando in alcun modo le modalità attraverso le quali si era concluso il contratto con S.A., M.F., G.U., D.F., Ga.Ma., danti causa della società acquirente. Nel ricorso si omette del tutto di riportare l’intero contenuto del contratto o, almeno, quello delle clausole contrattuali più rilevanti per chiarire se fosse previsto l’immediato pagamento del prezzo e se fosse previsto l’effetto anticipato dell’immissione nel possesso dei terreni degli acquirenti.

Inoltre, nel ricorso non si indica alcun atto posto in essere dall’amministrazione successivamente al diniego dell’approvazione del contratto da parte dell’intendenza di finanza di Cosenza anche solo al fine di intimare alla società di restituire il terreno e di non costruire.

Se, infatti, nei contratti conclusi con la P.A., il dispiegamento degli effetti vincolanti per le parti, al di là della formale stipula di un accordo negoziale, è subordinato all’approvazione ministeriale, ai sensi del R.D. n. 2440 del 1923, art. 19, da effettuarsi con un provvedimento espresso adottato dall’organo competente nella forma solenne prescritta dalla legge, è pur vero che qualora la P.A. venditrice abbia preteso l’anticipata esecuzione del contratto in attesa dell’approvazione, poi negata, non può invocare la violazione della buona fede nella parte acquirente, avendo essa stessa un dovere di buona fede, di protezione e di informazione in modo da evitare l’affidamento incolpevole del privato sulla regolarità e legittimità della vendita. Il dovere di buona fede, infatti, permea tutte le fasi contrattuali, dalla formazione della volontà all’esecuzione del contratto. Il ricorrente, come si è detto, non riferisce di alcun atto compiuto dall’amministrazione a seguito della mancata approvazione della vendita da parte della intendenza di finanza di Cosenza; ne consegue che la società controricorrente deve considerarsi in buona fede fino al momento in cui l’amministrazione ha agito in giudizio per la restituzione del bene.

In proposito deve richiamarsi l’orientamento di questa Corte secondo il quale “Nei contratti conclusi con la pubblica amministrazione, il dispiegamento degli effetti vincolanti per le parti, al di là della formale stipula di un accordo negoziale, è subordinata all’approvazione ministeriale ai sensi del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, art. 19, da effettuarsi con un provvedimento espresso adottato dall’organo competente nella forma solenne prescritta dalla legge, la cui esistenza non può desumersi implicitamente dalla condotta tenuta dall’amministrazione, sicchè, ai fini del perfezionamento effettivo del vincolo contrattuale, pur se formalmente esistente, non è sufficiente la mera aggiudicazione pronunciata in favore del contraente, come pure la formale stipula del contratto ad evidenza pubblica nelle forme prescritte dalla legge (artt. 16 e 17 del Decreto cit.); l’eventuale responsabilità dell’amministrazione, in pendenza dell’approvazione ministeriale, deve essere, di conseguenza, configurata come responsabilità precontrattuale, ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c., inquadrabile nella responsabilità di tipo contrattuale da “contatto sociale qualificato”, inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni, ai sensi dell’art. 1173 c.c. e dal quale derivano, a carico delle parti, non obblighi di prestazione ai sensi dell’art. 1174 c.c., bensì reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, ai sensi degli artt. 1175 e 1375 c.c., con conseguente applicabilità del termine decennale di prescrizione ex art. 2946 c.c.” (Sez. I, n. 14188 del 2016).

Ciò premesso deve farsi applicazione del principio secondo il quale la buona fede che esclude che il proprietario possa obbligare il terzo a togliere dal suo fondo le piantagioni, le costruzioni o le opere dal terzo stesso ivi realizzate (art. 936 c.c., comma 3), è presunta, secondo la disposizione dell’art. 1147 c.c., la quale contiene un principio generale non limitato all’ambito del possesso, in cui è stato dettato. Tale presunzione, “juris tantum”, consente la prova contraria, anche attraverso presunzioni semplici, cui il giudice può ricorrere allorchè siano acquisiti al processo fatti gravi, precisi e concordanti, che escludano le conclusioni che da quella derivino (Sez. U., Sent n. 1484 del 1997).

Secondo la Corte d’Appello, nella specie, al momento della costruzione degli edifici sul suolo oggetto della vendita deve presumersi la buona fede nel possesso del terreno da parte della società San Giuseppe di A.T., ai sensi dell’art. 1147 c.c., avendone la disponibilità sulla base del contratto, situazione idonea a legittimare il convincimento della società di non ledere l’altrui diritto e non risultando provato che le opere erano state realizzate dopo il diniego dell’approvazione del suddetto contratto.

L’accertamento sulla sussistenza della buona fede e sull’assenza di prova contraria fornita dall’amministrazione è un accertamento di fatto sindacabile in sede di legittimità solo per violazione di un criterio di attribuzione dell’onere della prova che, nella specie, è stato correttamente applicato o per l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5, che tuttavia la parte ricorrente non indica. Infatti, l’insieme delle circostanze da cui desumere la buona fede della società è stato compiutamente valutato dalla Corte d’Appello (e prima ancora dal Tribunale) e, dunque, sul punto non è ammissibile alcuna censura tendente ad una rivalutazione delle medesime circostanze.

La Corte d’Appello, pertanto, ha correttamente affermato che in mancanza di altri elementi solo la domanda giudiziale ha fatto cessare gli effetti del possesso di buona fede in capo alla società controricorrente e solo da quel momento è cessato il diritto del possessore di essere indennizzato dal proprietario dell’incremento di valore arrecato alla cosa.

5. Il primo motivo del ricorso incidentale è così rubricato: violazione degli artt. 1360 e 1361 c.c. e segg. e dell’art. 1373 c.c., per l’errata interpretazione violazione dell’art. 5 del contratto del 4 luglio 1993 stipulato con l’ufficio del registro di belvedere marittimo.

La censura attiene alla natura della clausola stabilita dall’art. 5, del suddetto contratto di compravendita che secondo la Corte d’Appello non prevede alcuna facoltà di recesso ma riproduce nel contenuto del negozio la previsione di legge di una condizione sospensiva di efficacia rappresentata all’approvazione del contratto mentre, secondo i ricorrenti, trattandosi di un bene del patrimonio disponibile dello Stato soggetto alla disciplina di diritto comune, la natura della clausola è quella di prevedere una facoltà di recesso che può essere esercitata, ai sensi dell’art. 1373 c.c., solo fino a quando il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione.

5.1 Il primo motivo del ricorso incidentale è infondato.

Il ricorrente ritiene che, nel caso di specie, il contratto abbia ad oggetto un bene del patrimonio disponibile e sia soggetto alle regole del diritto comune, e dunque che la clausola di cui all’art. 4, prevede solo il diritto di recesso dell’amministrazione non più esercitabile dopo l’esecuzione del contratto.

La tesi del ricorrente è smentita dal dato testuale del R.D. n. 2440 del 1923, art. 19, che prevede testualmente che: “Gli atti di aggiudicazione definitiva ed i contratti, anche se stipulati per corrispondenza ai sensi del precedente art. 17, non sono obbligatori per l’amministrazione, finchè non sono approvati dal ministro o dall’ufficiale all’uopo delegato e non sono eseguibili che dopo l’approvazione”. E dall’interpretazione consolidata di questa Corte che subordina l’efficacia dei contratti conclusi dalla p.a. all’approvazione ministeriale, di cui al R.D. n. 2440 del 1923, art. 19.

Si richiama in proposito il seguente principio di diritto: “Nei contratti conclusi con la P.A., il dispiegamento degli effetti vincolanti per le parti, al di là della formale stipula di un accordo negoziale, è subordinato all’approvazione ministeriale ai sensi del R.D. n. 2440 del 1923, art. 19, da effettuarsi con un provvedimento espresso adottato dall’organo competente nella forma solenne prescritta dalla legge, la cui esistenza non può desumersi implicitamente dalla condotta tenuta dall’amministrazione, sicchè, ai fini del perfezionamento effettivo del vincolo contrattuale, non è sufficiente, pur se formalmente esistente, la mera aggiudicazione pronunciata in favore del contraente, come pure la formale stipula del contratto ad evidenza pubblica come imposta dagli artt. 16 e 17 del suddetto Decreto” (ex plurimis Sez. 1, Sent. n. 14188 del 2016).

Risulta del tutto infondata, pertanto, la tesi del ricorrente.

6. In definitiva la Corte rigetta sia il ricorso principale che quello incidentale e compensa le spese del giudizio.

7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento solo da parte del ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Il ricorrente principale è il Ministero delle finanze che è esentato dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo mediante il meccanismo della prenotazione a debito (Sez. 6-L, Ord. n. 1778 del 2016).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa le spese del giudizio di legittimità;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento solo da parte del ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

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