Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6189 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. I, 05/03/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 05/03/2020), n.6189

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36202/2018 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in Roma, alla Piazza dei

Consoli n. 62, presso lo studio dell’avvocato Enrica Inghilleri, che

lo rappresenta e difende, unitamente all’Avvocato Lucia Paolinelli,

in forza di procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS), Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona;

– intimato –

avverso il Decreto n. 12024/2018 del 29 ottobre 2018 del Tribunale di

Ancona;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

4/12/2019 dal Consigliere Dottoressa Irene Scordamaglia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. B.M., cittadino del (OMISSIS), ricorre avverso il decreto, in data 29 ottobre 2018, n. 12024/2018, con il quale il Tribunale di Ancona ha respinto il ricorso proposto avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale, e umanitaria emesso dalla locale Commissione territoriale.

1.1. Col primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione e falsa della legge, per avere il Tribunale di Ancona reso una motivazione apparente o comunque insufficiente sui capi 3, 4, 5 e 6.

1.2. Con il secondo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e la falsa applicazione: dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra; del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5 e art. 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e art. 11 in riferimento ai capi 3, 4 e 5; del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 in riferimento al capo 6. E’ pure dedotto il vizio di motivazione.

2. L’Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile.

1. Il Tribunale censurato ha escluso che ricorressero nella vicenda narrata dal B. – il quale aveva allegato di essere dovuto fuggire nel 2016 dal (OMISSIS), suo Paese di origine, per sottrarsi al pericolo di essere arrestato come sostenitore del partito (OMISSIS), che si opponeva all’ex presidente J., il quale, in occasione di uno scontro di piazza tra i militanti delle opposte fazioni politiche dell'(OMISSIS) e dell'(OMISSIS), aveva inviato l’esercito che aveva sedato nel sangue lo scontro – perchè, quand’anche ritenute credibili le sue dichiarazioni, per un verso la violenta reazione dell’ex presidente J. nei confronti di quanti avevano partecipato alla manifestazione politica cui aveva riferito il richiedente non poteva essere sussunta nella categoria degli atti persecutori, siccome disciplinati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8; per altro verso, perchè, adempiuto l’obbligo di cooperazione istruttoria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 non potesse fondatamente sostenersi che il B., una volta rientrato in patria, corresse il rischio di essere esposto alla pena capitale o a trattamenti inumani, siccome previsto dal D.Lgs. n. 251 del 2008, art. 14, lett. a) e b) risultando dalle fonti qualificate consultate che al potere era subentrato il nuovo Presidente A.B., il quale era espressione dello stesso partito nelle cui fila il richiedente aveva militato. Ha, parimenti, escluso sulla base della consultazione di affidabili fonti di informazioni, delle quali ha dato puntualmente conto nel provvedimento impugnato, che in (OMISSIS) fosse riscontrabile una situazione di instabilità politico sociale di livello così elevato da potere essere qualificata nei termini di quella violenza generalizzata o di quel conflitto armato interno o internazionale, che consentono il riconoscimento nei confronti dello straniero della forma di protezione internazionale di cui al D.Lgs. n. 251 del 2008, art. 14, lett. c) in considerazione del percorso di pacificazione nazionale, di democratizzazione delle istituzioni e di rispetto dei diritti umani, avviato dal Presidente A.B.. Quanto alla richiesta protezione umanitaria, ne ha fondato il diniego evidenziando come l’assenza di allegazioni da parte dello straniero vuoi di peculiari situazioni soggettive attestanti condizioni di vulnerabilità, vuoi di un effettivo radicamento sul territorio dello Stato ospitante, determinato da ragioni familiari o di una concreta integrazione lavorativa, letta in connessione con il mancato riscontro di una situazione di grave vulnerazione dei diritti umani fondamentali nel Paese di origine, non consentisse di pervenire ad una prognosi positiva quanto all’esposizione del richiedente, in ipotesi di rimpatrio, ad una situazione di negazione della dignità personale.

2. Al cospetto di un simile impianto argomentativo posto a sostegno del diniego di tutte le forme di protezione internazionale, il primo motivo di ricorso – che denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la motivazione apparente o insufficiente – è generico uindi manifestamente inammissibile.

Il provvedimento impugnato contiene, infatti, una spiegazione esauriente delle ragioni atte a suffragare il rigetto delle domande proposte, sicchè non si ravvisano quei radicali vizi motivazionali che oggi assumono rilievo in sede di legittimità: “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, “motivazione apparente”, “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Sez. U, n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830 – 01; Sez. U, n. 8054 del 07/04/2014, Rv. 629833 – 01).

3. Il secondo motivo è parimenti inammissibile.

Il Tribunale ha basato il proprio giudizio su una lettura integrata, siccome stabilito dalla disposizione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c) delle dichiarazioni rese dal B. e delle informazioni circa il suo Paese di origine, siccome ritraibili dalla consultazione di fonti qualificate ed aggiornate, e sulla base di ciò ha potuto escludere che ricorressero sia le condizioni per il riconoscimento della protezione maggiore che di quella minore. Con specifico riguardo all’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ha rilevato che il (OMISSIS) non si segnala attualmente per alcun tipo di instabilità politica: il che all’evidenza esclude la fattispecie della “minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armalo interno o internazionale”. Del resto l’accertamento circa l’esistenza di tale minaccia costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito (Sez. 6 – 1, n. 32064 del 12/12/2018, Rv. 652087 – 01; Sez. 1 -, n. 30105 del 21/11/2018, Rv. 653226 – 02), salvo il rilievo che possano assumere i vizi motivazionali: vizi che, come spiegato, nella fattispecie non ricorrono.

A fronte di tali approfonditi rilievi, che danno conto della correttezza dell’operazione di sussunzione dei fatti allegati alle norme di legge di cui il ricorrente ha chiesto l’applicazione, le doglianze sviluppate in ricorso si caratterizzano per genericità e per astrattezza, in quanto risultano prive di qualsivoglia specifica correlazione con le specifiche rationes decidendi delle singole statuizioni negatorie.

In particolare nessun decisivo rilievo assume, ai fini della corretta applicazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, l’allegata integrazione socio-lavorativa asseritamente raggiunta dal richiedente (il quale possederebbe una buona padronanza della lingua italiana e sarebbe alla ricerca di un’occupazione stabile), posto che vige nella materia de qua il principio di diritto secondo il quale non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (Sez. 6 – 1, n. 17072 del 28/06/2018, Rv. 649648 – 01). Approdi interpretativi, quelli riportati, che, di recente, hanno ricevuto l’autorevole avallo del Supremo Consesso di legittimità, che, con la sentenza n. 29459 del 13 novembre 2019, hanno affermato il principio di diritto così enunciato:” In tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza”.

4. Il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile. Nulla deve disporsi sulle spese del presente giudizio, atteso che l’intimato è rimasto tale. Il doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dovrà essere corrisposto ove ne sussistano i presupposti, secondo quanto chiarito dalla sentenza Sez. 1 n. 9660/2019, cui si intende prestare adesione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla e dovuto a titolo di spese. Il doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dovrà essere versato, ove ne sussistano i presupposti.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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