Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6188 del 24/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 24/02/2022, (ud. 19/01/2022, dep. 24/02/2022), n.6188
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7248-2020 proposto da:
B.P., in proprio e nella qualità di erede di
C.G., domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE,
PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’avvocato GABRIELE
TEDESCHI;
– ricorrente –
contro
F.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO
MARIO 27, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI,
che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
Contro
CENTRO SERVIZI MEDICI SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1850/2019 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 14/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non
partecipata del 19/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CRICENTI
GIUSEPPE.
Fatto
RITENUTO
Che:
1.- B.P., in proprio e nella qualità di legale rappresentante del figlio minore C.G., ha citato in giudizio la dottoressa F.M. e il Centro Servizi Medici SRL di Pescara, deducendo di essere stata in cura, presso questi ultimi, durante la gravidanza; di avere partorito un bambino affetto da una grave malformazione cardiaca; di ritenere responsabile dell’omessa diagnosi la dottoressa F., che, nel corso delle ecografie effettuate in vista del parto, non si era mai accorta della malformazione; di non aver potuto in tal modo esercitare il diritto all’aborto.
2.- Sia il Tribunale di Sulmona, in primo grado, che la Corte d’appello de l’Aquila in secondo, hanno rigettato la domanda ritenendo esente da colpa professionale l’operato della dottoressa: sulla base di una consulenza tecnica espletata in primo grado, è emerso che con le prime ecografie era praticamente impossibile accorgersi della malformazione di tipo cardiaco, peraltro rarissima, e che solo con l’ultima, quando il feto aveva già 5 mesi, sarebbe stata possibile una diagnosi utile.
3.- Ricorre B.P. con un motivo, cui si oppone con controricorso F.M..
Diritto
CONSIDERATO
che:
4.- L’unico motivo di ricorso denuncia omesso esame di un fatto controverso e rilevante.
La ricorrente sembrerebbe eccepire che avrebbe avuto diritto ad una corretta informazione pur dopo il termine utile per abortire, e che tale diritto sarebbe stato leso dalla condotta della dottoressa.
Il motivo è inammissibile.
Intanto, sulla questione fatta valere v’e’ doppia conforme, avendo sia il Tribunale che la Corte di Appello deciso in modo identico sul fatto posto in discussione. Inoltre, non è chiaro quale sarebbe l’interesse leso in capo alla ricorrente e quale la condotta lesiva: la stessa ricorrente, a pagina 7 del ricorso, asserisce che non era suo interesse abortire e dunque sembrerebbe, da quanto esposto successivamente a pagina 8, che la Corte d’appello non avrebbe fatto adeguata valutazione circa la possibilità della dottoressa di accorgersi della malformazione all’esame morfologico del 4 dicembre 2001.
Ma, se anche inteso in questi termini, il motivo è infondato in quanto il fatto risulta chiaramente esaminato dai giudici di merito che, a pagina 3 della sentenza, e sulla scorta ovviamente della consulenza in atti, accertano che solo a partire da quel momento, ossia dal 4 dicembre 2001, sarebbe stato possibile in ipotesi accorgersi della malformazione, quando però il termine per l’aborto terapeutico era ormai trascorso, e comunque osservano i giudici di merito che le ecografie eseguite successivamente, vale a dire il 31 gennaio 2002 ed il 6 febbraio 2002, presso l’Ospedale di Popoli, non avevano a loro volta evidenziato segni di malformazioni cardiache. Il fatto che si assume omesso, dunque, risulta invece valutato dai giudici di merito, e ciò senza tacere della circostanza che resta poco chiaro quale sarebbe stato l’interesse leso in capo alla ricorrente per la mancata informazione quando il termine per l’aborto era già spirato e comunque in presenza di una dichiarazione della stessa gestante di non aver interesse ad abortire.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento della somma di 3500,00 Euro per spese legali, oltre 200,00 Euro di spese generali.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto che il tenore del dispositivo è tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2022.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022