Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6188 del 15/03/2010

Cassazione civile sez. I, 15/03/2010, (ud. 19/01/2010, dep. 15/03/2010), n.6188

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16011-2009 proposto da:

D.M.C. (nata a (OMISSIS)), P.

V. (nato a (OMISSIS)), elettivamente

domiciliati in ROMA, P.ZZA DEL GESU’ 46, presso l’avvocato BOSA

NICOLETTA, rappresentati e difesi dall’avvocato BAGLIERI SALVATORE,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

Q.L., PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE PER I

MINORENNI DI CATANIA;

– intimati –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE PER I MINORENNI di CATANIA,

depositato il 28/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/01/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

lette le conclusioni scritte del Cons. Deleg. CULTRERA: per l’effetto

il ricorso appare inammissibile.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

D.M.C., con ricorso depositato il 25.9.08, ha chiesto al Tribunale per i minori di Catania il riconoscimento del suo diritto di visita della nipote minore, Q.N., residente a (OMISSIS) con la madre convivente Q.L., figlia naturale del proprio figlio P.V., la cui paternità era stata dichiarata giudizialmente con sentenza 23.1.08.

Con provvedimento n. 1143, depositato il 4 giugno 2009, il Tribunale adito ha declinato la propria competenza territoriale a provvedere in favore dell’omologo Tribunale di Milano in quanto la dimora abituale della bambina trovasi in (OMISSIS) ove la madre si è trasferita, sin dall’estate, ivi radicando gli interessi lavorativi, nonchè quelli di vita suoi e della bambina, non ancora in età scolare.

Con ricorso per cassazione notificato il 26 giugno 2009 D.M. C. ha chiesto, con regolamento di competenza, designarsi il Tribunale adito come unico territorialmente competente in forza del principio sancito nell’art. 5 c.p.c. della cd. perpetuatio competentiae, ed in fatto perchè la Q. si è trasferita a (OMISSIS), dopo l’inizio del procedimento. Ha inoltre dedotto violazione dell’art. 38 c.p.c., per aver il Tribunale siciliano indagato sulla propria competenza d’ufficio, nonchè degli artt. 28 e 70 c.p.c. che prevedono l’intervento dell’ufficio del P.M. solo in caso di competenza inderogabile.

L’intimata Q.L. non ha spiegato difesa. Il consigliere rei. ha depositato proposta di definizione rilevando che “il ricorso, che tra l’altro neppure illustra il quesito di diritto prescritto dall’art. 366 bis c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, indirizza critica contro provvedimento che, in quanto teso a disporre misura temporanea nell’interesse del minore, è privo dei requisiti di decisorietà e definitività, e non è quindi ricorribile per cassazione, neppure con regolamento di competenza, ai sensi dell’art. 111 Cost. (cfr. Cass. SU. nn. 11026/2003, 25008/2007, 28875/2008). La denuncia di violazione delle norme processuali e di quelle sulla competenza investe infatti statuizione assunta su questione preliminare e strumentale rispetto al merito che, come tale, ha la stessa natura del provvedimento in cui s’inserisce e ne condivide la disciplina processuale”.

Sentito il P.G. che ha concluso negli stessi sensi, il collegio ritiene di condividere la riferita proposta non smentita da osservazioni critiche di segno contrario e per l’effetto dichiara il ricorso inammissibile senza far luogo a pronuncia sulle spese in assenza d’attività difensiva dell’intimata.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010

 

 

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