Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6188 del 10/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 10/03/2017, (ud. 07/12/2016, dep.10/03/2017),  n. 6188

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3648-2011 proposto da:

A.M., elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 62,

presso lo studio dell’avvocato FIORAVANTE CARLETTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO ALLEGRO giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MILANO (OMISSIS), AMMINISTRAZIONE

DELLE FINANZE DELLO STATO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 176/2009 della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA,

depositata il 21/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito per il ricorrente l’Avvocato CARLETTI che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato PALATIELLO che si riporta

agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto, inammissibile il

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate ha notificato a A.M., lavoratore autonomo quale ragioniere commercialista, sulla base dell’applicazione dei parametri di cui alla L. n. 549 del 1995, art. 3 avviso di accertamento con cui è stato rettificato il reddito per l’anno di imposta 2001, con maggiori IRPEF, IRAP e IVA oltre sanzioni.

La parte contribuente ha impugnato l’atto e la commissione tributaria provinciale di Milano ha rigettato il ricorso.

Il contribuente ha impugnato la sentenza innanzi alla commissione tributaria regionale della Lombardia in Milano, avverso la cui decisione di rigetto dell’appello – motivata sulla circostanza che la cancellazione dall’albo dei ragionieri non aveva precluso la percezione di redditi professionali e il sostenimento di costi anche indipendentemente dallo svolgimento dell’attività di accomandatario di società personale – il contribuente ricorre per cassazione su un motivo nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Agenzia delle Entrate, cui l’Agenzia replica con controricorso, restando il Ministero meramente intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente si dà atto che è stata autorizzata la redazione della sentenza in forma semplificata ai sensi del decreto del primo presidente del 14 settembre 2016.

Sempre preliminarmente deve dichiararsi inammissibile il ricorso in quanto proposto nei confronti del Ministero, carente di legittimazione passiva e non parte dei precedenti gradi di giudizio. Il ricorso va poi esaminato in quanto proposto nei confronti dell’Agenzia.

2. – Con l’unico motivo la parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto indicate nella L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 179 – 189.

Deduce essere stato illegittimo l’accertamento effettuato dall’Agenzia sulla base dei parametri anzidetti, non idonei a fondare presunzioni, onde inadeguata appariva la decisione della commissione regionale che pure aveva condiviso l’accertamento.

3. – Il motivo di ricorso è – come eccepito dall’agenzia controricorrente – inammissibile, e ciò anzitutto per difetto di autosufficienza. Invero la parte ricorrente non trascrive nel ricorso alcun brano dell’atto di appello, non consentendo alla corte di verificare se, e secondo quale percorso argomentativo, la parte stessa abbia proposto la censura anzidetta nell’ambito del procedimento di merito (risultando peraltro dalla sentenza appellata, comunque non idonea a integrare il ricorso, formulato l’appello su meri vizi motivazionali, in parte riecheggiati anche nel motivo di ricorso che contiene deduzioni circa la natura. dei redditi conseguiti quali relativi ad anni precedenti). In tale situazione, la Corte non è messa in condizione di valutare i presupposti di ammissibilità del ricorso. Il motivo è parimenti inammissibile in quanto non viene con chiarezza individuato il dedotto errore di diritto, attraverso il confronto tra le regulae iuris quale applicate, dal giudice di merito e quali auspicate dalla parte ricorrente. Attraverso il motivo, inoltre, la parte sollecita una rivalutazione dei fatti di causa, inammissibile in sede di legittimità.

4. – Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti dell’Agenzia; non deve provvedersi sulle spese nei confronti del Ministero, mero intimato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso in quanto proposto nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze; rigetta il ricorso per inammissibilità del motivo, in quanto proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate, e condanna la parte ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro millecinquecento per compensi, oltre spese eventualmente prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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