Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6188 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. I, 05/03/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 05/03/2020), n.6188

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35401/2018 proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Federico Cesi

n. 72, presso lo studio dell’avvocato Andrea Sciarrillo, e

rappresentato e difeso dall’Avvocato Massimo Petracci, in forza di

procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS), Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona;

– intimato e costituitosi in giudizio, con il ministero

dell’Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi n. 12, che

lo rappresenta e difende ope legis –

avverso il Decreto n. 12227/2018 del 4 novembre 2018 del Tribunale di

Ancona;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

4/12/2019 dal Consigliere Dottoressa Irene Scordamaglia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto n. 12277/2018, depositato il 4 novembre 2018 e comunicato a mezzo pec il 5 novembre 2018, il Tribunale di Ancona ha respinto il ricorso di B.S., cittadino della (OMISSIS), avente ad oggetto il riconoscimento della protezione internazionale, o, in via gradata, umanitaria.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

2.1. Con il primo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e) e deduce, al riguardo, che quanto narrato dal richiedente protezione in ordine al pericolo di essere perseguitato dai membri del partito (OMISSIS), responsabili del colpo di stati in (OMISSIS) nel 2012, per la sua attiva militanza nel partito (OMISSIS), rientrava certamente nel fuoco della tutela assicurata dalle norme evocate ai rifugiati per ragioni politiche.

2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1-bis, sul rilievo che il Tribunale, pur a fronte di dichiarazioni del richiedente rese su fatti precisi e circostanziati, aveva completamente omesso di valutarli, limitandosi a ritenere che gli stessi, quand’anche credibili, non potevano vieppiù ripetersi in ragione della mutata situazione politica in (OMISSIS), quest’ultima, tuttavia, apprezzata sulla base di un limitato florilegio di fonti informative, posto che altre evidenziavano, piuttosto, la perdurante fragilità degli equilibri politici esistenti nel Paese di origine del richiedente.

2.3. Con il terzo motivo denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c) lamentando la sottovalutazione della vicenda personale narrata dal richiedente protezione e il travisamento della situazione socio-politica della (OMISSIS), come risultante dal report EASO del 2017, riportato anche nel decreto impugnato e tuttavia mal interpretato nel contenuto. Da dette fonti risulterebbe, infatti, che, seppure lo Stato del (OMISSIS) si è impegnato per la democratizzazione delle istituzioni, nulla ha fatto per migliorare la situazione carceraria e per eliminare la corruzione.

2.4. Con il quarto motivo denuncia la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, ed all’uopo ribadisce il travisamento dei contenuti delle fonti di conoscenza citate nel decreto impugnato, avendo il Tribunale erroneamente esaminato la situazione oggettiva del Paese di origine, omettendo qualsivoglia verifica officiosa in ordine alla situazione attuale dello stesso.

2.5. Con il quinto motivp eccepisce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza o del procedimento in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e in relazione all’art. 10 Cost., comma 3,. Lamenta, al riguardo, come non sia necessaria, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la contestuale sussistenza sia di una condizione di vulnerabilità del ricorrente, derivante da una sua situazione personali e dalla situazione di deprivazione dei diritti fondamentali esistenti nel Paese di origine, e di un intrapreso percorso di integrazione sociale, di modo che il Tribunale, avendo fondato il diniego della misura di protezione minore sul difetto di prova dell’avvenuta integrazione sociale, senza di fatto considerare le pessime condizioni di vita riservate agli abitanti della (OMISSIS) (in quanto condizionate dalla siccità, dalle carestie e da condizioni di vita inemendabili) avrebbe reso una motivazione meramente apparente.

3. L’intimato Ministero dell’Interno ha solo depositato atto al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione che poi non vi è stata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è infondato.

1. Il Tribunale ha ritenuto che, anche ove credibili, non fossero rilevanti i fatti narrati dal richiedente, il quale aveva riferito di essere fuggito dal suo Paese di origine, la (OMISSIS), subito dopo il colpo di Stato del 2012, nel timore di incorrere nelle ritorsioni degli appartenenti al partito che aveva fomentato la detta insurrezione, poste in essere nei confronti di quanti, come lui, avevano sostenuto il partito del capo dello Stato deposto: ciò perchè la situazione interna della (OMISSIS), siccome ritraibile dalle plurime, autorevoli ed affidabili fonti di conoscenza compulsate, era ormai destinata a consolidarsi nel senso di una stabilità politico istituzionale. Ha, quindi, escluso il riconoscimento in favore del B. di ogni forma di protezione, ivi compresa la protezione umanitaria, quest’ultima, in particolare, sul duplice rilievo che nel Paese di origine del richiedente non si segnalavano compromissioni dell’esercizio dei diritti umani fondamentali e che questi non aveva dato prova di avere seriamente intrapreso un percorso di integrazione sociale e lavorativa.

2. Tanto richiamato, i primi due motivi di ricorso, che sviluppano censure avverso il diniego del riconoscimento dello status di rifugiato, devono stigmatizzarsi come inammissibili.

Va, in primo luogo, dato atto che le censure, di cui al secondo motivo, in punto di omesso esame della credibilità del richiedente sono estranee alla ratio decidendi della statuizione sul punto, che ha, nella sostanza, escluso il pericolo di reiterazione degli atti di persecuzione allegati dal ricorrente sulla base di una mutata situazione politica della (OMISSIS), oramai affrancatasi dalla virulenza degli scontri tra fazioni e protesa al consolidamento della raggiunta stabilità governativa. Donde, poichè tale specifica ragione della decisione è stata contrastata dal ricorrente soltanto sulla base di un’alternativa valutazione della situazione politica interna del suo Paese di origine, la spiegata censura è inammissibile in quanto interamente declinata in fatto. Si è, infatti, affermato da parte di questa Corte che: “Ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato, la situazione socio-politica o normativa del Paese di provenienza è rilevante solo se correlata alla specifica posizione del richiedente e più specificamente al suo fondato timore di una persecuzione personale e diretta, per l’appartenenza ad un’etnia, associazione, credo politico o religioso, ovvero in ragione delle proprie tendenze e stili di vita, e quindi alla sua personale esposizione al rischio di specifiche misure sanzionatorie a carico della sua integrità psico-fisica. Il relativo accertamento integra un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei limiti di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Sez. 1 -, n. 30105 del 21/11/2018, Rv. 653226 – 02).

3. Anche il terzo e il quarto motivo, che, vertendo sul diniego della protezione sussidiaria in rapporto alla valutazione della situazione interna dello Stato della (OMISSIS), possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.

La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che, anche in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito. Il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Sez. 1 -, n. 30105 del 21/11/2018, Rv. 653226 03; Sez. 6 – 1, n. 32064 del 12/12/2018, Rv. 652087 – 01).

Poichè il Tribunale ha diffusamente esaminato, con indicazione delle fonti (report Easo del 21 ottobre 2016, pubblicato il 22 marzo 2017 e altre fonti citate alle pag. n. 4 del decreto) la situazione generale della (OMISSIS) sotto ogni aspetto di rilevanza, giungendo ad escludere, in particolare, l’esistenza di situazioni di violenza indiscriminata in conflitto armato nel Paese, compiutamente esercitando il potere- dovere di cooperazione istruttoria e, così, effettuando un accertamento di merito insindacabile, se non sotto i profili, non prospettati come motivi di ricorso ed in ogni caso non ricorrenti nella specie, dell'”anomalia motivazionale”, nel senso precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte, o dell’omessa valutazione di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (S.U. n. 8053/2014), i motivi scrutinati risultano manifestamente infondati.

4. Il quinto motivo è infondato.

Le argomentazioni cui esso è affidato, peraltro prive di qualsivoglia collegamento ai fatti di causa, risultano in contrasto con il recente dictum delle Sezioni Unite di questa Corte, che con la sentenza n. 29459 del 13 novembre 2019, hanno statuito che: “In tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza”. Ciò sta a significare che lo straniero che nulla alleghi di concreto in ordine all’avviato percorso di integrazione nel paese ospitante non possa far valere alcun diritto alla protezione umanitaria, evocando la situazione di deprivazione dei diritti umani nel paese di origine, che nel caso della (OMISSIS) è stata, comunque, esclusa.

5. Il ricorso deve essere, dunque, rigettato. Nulla deve disporsi sulle spese del presente giudizio, atteso che il Ministero si è costituito oltre il termine di legge e al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione. Il doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dovrà essere corrisposto ove ne sussistano i presupposti, secondo quanto chiarito dalla sentenza Sez. 1 n. 9660/2019, cui si intende prestare adesione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla è dovuto a titolo di spese. Il doppio contributo di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dovrà essere versato, ove ne sussistano i presupposti.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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