Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6187 del 10/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 10/03/2017, (ud. 07/12/2016, dep.10/03/2017),  n. 6187

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 3646-2011 proposto da:

S.P., elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO

CARO 62, presso lo studio dell’avvocato FIORAVANTE CARLETTI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO ALLEGRO giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI GORGONZOLA, in persona del Direttore

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

AMMINISTRAZIONE FINANZE DELLO STATO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 138/2009 della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA,

depositata il 16/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2016 dal Consigliere Dott. RAFFAELE SABATO;

udito per il ricorrente l’Avvocato CARLETTI che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato PALATIELLO che si riporta

agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle entrate ha notificato a S.P., lavoratore autonomo quale architetto, sulla base dell’applicazione dei parametri di cui alla L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 184 e previa convocazione di fini dell’accertamento con adesione nel cui ambito ilòcontribuente ha richiesto l’applicazione di studio di settore, avviso di accertamento con cui è stato rettificato ih reddito per l’anno di imposta 1999, con maggiori IRPEF, IRAP e IVA oltre sanzioni.

La parte contribuente ha impugnato l’atto e la commissione tributaria provinciale di Milano ha parzialmente accolto il ricorso applicando lo studio dì settore e rideterminando il reddito imponibile.

L’Agenzia ha impugnato la sentenza in via principale innanzi alla commissione tributaria regionale della Lombardia in Milano, mentre il contribuente ha proposto appello incidentale. Avverso la decisione di secondo grado di accoglimento dell’appello dell’Agenzia e rigetto dell’appello incidentale – motivata sulla circostanza che l’utilizzo dello studio di settore era reso impossibile dalla mancata collaborazione del contribuente in sede di contraddittorio, che non aveva fornito documentazione, e ciò neppure in sede processuale, essendosi la commissione provinciale limitata ad assumere i dati da esso dichiarati, senza verifiche – il contribuente ricorre per cassazione su due motivi nei confronti sia dell’Agenzia che del Ministero dell’Economia e delle Finanze, cui l’Agenzia replica con controricorso, mentre il Ministero non svolge difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente si dà atto che è stata autorizzata la redazione della sentenza in forma semplificata ai sensi del decreto del primo presidente del 14 settembre 2016.

Sempre preliminarmente deve dichiararsi inammissibile il ricorso in quanto proposto nei confronti del Ministero, carente di legittimazione passiva e non parte dei precedenti gradi di giudizio. Il ricorso va poi esaminato in quanto proposto nei confronti dell’Agenzia.

2. – Con il primo motivo la parte ricorrente deduce violazione di legge in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1, affermando che l’avviso di accertamento sarebbe stato notificato oltre il prescritto termine del 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione, ritenendo peraltro illegittima la proroga disposta dalla L. n. 289 del 2002, art. 10 in rapporto alla L. n. 212 del 2000, art. 3 che stabilisce la non prorogabilità dei termini per gli accertamenti d’imposta. Il motivo è inammissibile, come dedotto dalla controricorrente. Non consta infatti – in carenza di idonea trascrizione nel ricorso – che il motivo sia stato proposto con l’atto introduttivo del primo grado nonchè coltivato in appello, non emergendo peraltro lo stesso dall’impugnata sentenza, comunque inidonea a integrare il motivo stesso, carente dunque di autosufficienza; ciò in materia – quella del rilievo dei termini decadenziali – prevista a tutela del contribuente – sottratta al rilievo d’ufficio e quindi necessariamente oggetto di deduzione sin dal ricorso originario.

3. – Con il secondo motivo la parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme di diritto indicate nella L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 179 – 189.

Deduce essere stato illegittimo l’accertamento effettuato dall’agenzia sulla base dei parametri anzidetti, non idonei a fondare presunzioni imperniate sul solo scostamento, onde inadeguata sarebbe la decisione della commissione regionale, tenuto anche conto che dall’applicazione dello studio di settore risulta un reddito inferiore.

4. – Il motivo di ricorso è – come eccepito dall’agenzia controricorrente – inammissibile per difetto di pertinenza. Invero la parte ricorrente non coglie la ratio decidendi e il percorso argomentativo risultanti dalla sentenza appellata. Come detto, infatti, la sentenza impugnata, lungi dal denegare le risultanze astratte dello studio di settore la cui applicazione è stata invocata dalla parte, ha motivato il diniego di un accertamento sulla base di tale più moderno strumento statistico, in linea con quanto operato dall’amministrazione, alla luce della mancata collaborazione della parte che, pur partecipando al contraddittorio, non ha fornito documentazione idonea ad esempio ad accertare la superficie dei locali utilizzati, l’identificazione dei contratti di utenza, ecc. nè ha risposto ai campi dello studio di settore relativi alle precise modalità di espletamento dell’attività, alle attività specialistiche, alla tipologia della clientela, ecc. A fronte dell’impostazione del motivo, imperniato sulla rilevanza unilaterale delle risultanze dello studio predisposte dalla parte senza consentire verifiche dell’ufficio e del giudice, si apprezza quindi la predetta mancanza di pertinenza rispetto alla `ratio decidendì, con inammissibilità del motivo.

5. – Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza nei confronti dell’Agenzia; non deve provvedersi sulle spese nei confronti del Ministero, mero intimato.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze; rigetta il ricorso per inammissibilità dei motivi, proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate, e condanna la parte ricorrente alla rifusione a favore dell’Agenzia stessa delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro duemilaseicentocinquanta per compensi, oltre spese eventualmente prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione quinta civile, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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