Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6186 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. I, 05/03/2020, (ud. 04/12/2019, dep. 05/03/2020), n.6186

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere –

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34237/2018 proposto da:

K.L., elettivamente domiciliato in Roma, alla Via

Federico Cesi n. 72, presso lo studio dell’avvocato Andrea

Sciarrillo, e rappresentato e difeso dall’Avvocato Pietro Sgarbi, in

forza di procura speciale allegata al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, (OMISSIS), Commissione Territoriale per il

Riconoscimento della Protezione Internazionale di Ancona;

– intimato –

avverso il Decreto n. 11562/2018 del 19 ottobre 2018 del Tribunale di

Ancona;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

4/12/2019 dal Consigliere Dottoressa Irene Scordamaglia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Ancona, con il decreto impugnato, ha rigettato l’istanza presentata dal cittadino della (OMISSIS) K.L., protesa ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale, denegata dalla locale Commissione territoriale.

2. Per la cassazione del provvedimento del Tribunale ha proposto ricorso K.L., affidando l’impugnativa a otto motivi.

2.1. In via preliminare, con i primi tre motivi, il ricorrente chiede di sollevare questione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis introdotto dalla L. n. 46 del 2017, art. 6, comma 1, lett. g) in relazione ai seguenti profili: 1) l’adozione del rito camerale e l’eliminazione del grado d’appello, per la violazione degli artt. 3,24,111,117 Cost. nonchè in relazione all’art. 46, par. 3, della direttiva 32/2013 ed agli artt. 6 e 13CEDU; 2) la previsione del termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso per cassazione a decorrere dalla comunicazione a cura della cancelleria del decreto di primo grado, per la violazione degli artt. 3,24,111 Cost.; 3) la previsione relativa alle modalità di rilascio della procura alle liti in relazione al medesimo procedimento, per la violazione degli artt. 3,24,111 Cost..

2.2. Con il quarto motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, lett. e) per non avere il Tribunale sussunto gli atti violenza fisica e psicologica subita dal richiedente, di etnia maoka, per mano del gruppo dei sostenitori dell’ex presidente ivoriano G. negli atti di persecuzione per ragioni etniche e politiche poste in essere da un gruppo sociale;

2.3. Con il quinto motivo denuncia la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1-bis, non potendosi di certo ricondurre la situazione allegata dal ricorrente nell’alveo di una vicenda privata, come ritenuto dal Tribunale, il quale, peraltro, aveva apoditticamente affermato che, in caso di rientro, il richiedente avrebbe avuto a disposizione la protezione del proprio Stato di origine.

2.5. Con il sesto motivo denuncia la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c) per avere il Tribunale sottovalutato sia l’attualità del pericolo corso dal ricorrente di essere nuovamente esposto ai trattamenti inumani e degradanti subiti per mano dei sostenitori dell’ex presidente avoriano sia la situazione di violenza generalizzata derivante da conflitto interno o internazionale presente in (OMISSIS).

2.6. Con il settimo motivo denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per non avere il Tribunale compiuto l’accertamento officioso richiesto circa la situazione interna della (OMISSIS) alla luce di informazioni ben più precise ed aggiornate rispetto a quelle compulsate anche dalla Commissione territoriale.

2.8. Con l’ottavo motivo denuncia la violazione o la falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e artt. 3 e 10 Cost., per non avere effettivamente considerato, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la situazione di specifica vulnerabilità del richiedente in ragione della grave forma di epatite accusata.

3. E’ pervenuta memoria, recante la data del 10 ottobre 2019, a firma dell’Avvocato Pietro Sgarbi, difensore del ricorrente.

4. L’Amministrazione intimata non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Con le ordinanze n. 17717 del 2018 e n. 28119 del 2018 questa Corte ha ritenuto manifestamente infondate tutte le questioni di illegittimità costituzionale che il ricorrente ripropone. Le argomentazioni di cui alle citate ordinanze, da intendersi, per brevità, richiamate, sono integralmente condivise dal Collegio.

2. Tutti motivi, laddove formulati sotto il profilo della violazione di legge, sono inammissibili giacchè non hanno, in realtà, nulla a che vedere con il vizio di sussunzione e, cioè, non pongono in discussione il significato e la portata applicativa delle disposizioni richiamate nelle rubriche, ma la concreta applicazione che il giudice ne ha fatto in ragione delle risultanze istruttorie, ritenendo: 1) che i fatti allegati dal ricorrente fossero o scarsamente credibili o che non integrassero gli estremi delle forme di protezione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2008, artt. 7, 8 o 14, lett. b) vuoi perchè il richiedente nulla aveva provato circa il rifiuto della richiesta di protezione rivolto alle autorità della (OMISSIS), che, peraltro, vedeva al potere il presidente espressione del partito sostenuto dal ricorrente, vuoi perchè gli accertamenti compiuti consentivano di escludere, per la ragione appena indicata, che gli atti di persecuzione o i trattamenti inumani potessero ripetersi; 2) che, in ogni caso, nel paese di provenienza del richiedente, la (OMISSIS), non sussistesse una situazione tale da legittimare il riconoscimento della protezione internazionale richiesta; 3) che, infine, la problematica di salute allegata dallo straniero non fosse tale da integrare la situazione di vulnerabilità specifica suscettibile di giustificare, avuto riguardo alla situazione esistente nel suo paese di origine, il riconoscimento della protezione umanitaria.

3. Ne viene, dunque, che le censure articolate, in quanto dirette, in sostanza, a rimettere in discussione l’accertamento insindacabilmente svolto dal giudice di merito in ordine alla non spettanza al ricorrente della protezione richiesta, sono inammissibili.

4. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Nulla deve disporsi in punto di spese processuali, la controparte essendo rimasta intimata. Il doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dovrà essere corrisposto ove ne sussistano i presupposti, secondo quanto chiarito dalla sentenza Sez. 1 n. 9660/2019, cui si intende prestare adesione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla è dovuto a titolo di spese. Il doppio contributo di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dovrà essere versato, ove ne sussistano i presupposti.

Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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