Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6185 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. II, 05/03/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 05/03/2021), n.6185

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21635/2019 proposto da:

T.M., rappresentato e difeso dall’avvocato MARCELLO CANTONI,

giusta procura speciale in calce;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 2993/2019 del TRIBUNALE di

BOLOGNA, depositato il 27/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

17/11/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– il Tribunale di Bologna confermò la decisione della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, con la quale era stata disattesa la domanda di protezione internazionale avanzata dall’odierno ricorrente;

ritenuto che il richiedente ricorre sulla base di tre motivi avverso la statuizione del Tribunale e che il Ministero dell’Interno, rimasto intimato, si è tardivamente costituito, al solo fine d’una eventuale partecipazione all’udienza di discussione;

ritenuto che con il primo e il secondo motivo, tra loro correlati, il ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3; nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) e art. 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, assumendo, in sintesi, che il Giudice era venuto meno al dovere di cooperazione istruttoria, essendosi limitato ad affermare la intrinseca inattendibilità della vicenda narrata, senza peritarsi di verificarne la plausibilità e, inoltre, non aveva tenuto conto dell’attuale situazione nella quale versava la Costa d’Avorio, tale da mettere in pericolo la vita del richiedente in caso di rimpatrio;

considerato che il complesso censuratorio è inammissibile, valendo quanto segue:

a) il ricorrente ha raccontato di essere fuggito dalla Costa d’Avorio per sottrarsi alle violenze e alle minacce di morte di uno zio paterno, il quale lo aveva accusato di portare male a tutto il gruppo parentale, tanto che a causa di tale influsso malefico il padre era deceduto, per essersi unito a una ragazza di altra etnia e il Giudice, con valutazione di merito in questa sede incensurabile, ha escluso in radice l’attendibilità del narrato, privo di appigli e gravemente contraddittorio per non avere il richiedente addotto, in presenza di un persecutore privato, di essersi rivolto all’autorità statuale per chiedere protezione; ciò solo fa escludere la ricorrenza di un dovere d’ulteriore approfondimento istruttorio sulla vicenda (senza contare che la narrazione, proprio a cagione della sua flagrante vacuità e irrisolvibile genericità non avrebbe comunque permesso attingimento di conferme di sorta) e il ricorrente, piuttosto che contrappore evidenze processuali tali da smentire le conclusioni del Tribunale, si limita a riportare i principi della materia e a insistere nella propria versione, senza, peraltro criticare la ratio decidendi costituita dalla constatazione della mancata allegazione d’una non soddisfattiva richiesta d’aiuto alle autorità; ciò fa, inoltre, escludere che la decisione sia frutto della nuda opinione del giudice, trovando, invece, giustificazione piena alla stregua dei criteri di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5;

b) le critiche sono rivolte al controllo motivazionale, in spregio al contenuto dell’art. 360 c.p.c., vigente n. 5, difatti, invece che porre in rilievo l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo o l’assenza di giustificazione argomentativa della decisione, con le stesse il ricorrente, contrappone al ragionato esame della Corte il proprio avverso convincimento;

c) sul piano della narrazione soggettiva, l’inattendibilità della stessa risulta sorretta da argomenti che non possono in alcun modo considerarsi mero simulacro; nè, si ripete, sulla base della fantasiosa e sommaria narrazione era ipotizzabile un qualunque approfondimento istruttorio;

d) quanto alla situazione della Costa d’Avorio, la decisione ha preso in esame COI aggiornate, dalle quali è dato escludere la sussistenza di quella situazione di violenza diffusa e incontrollata evocata dalla ricorrente; in definitiva risulta evidenziata una condizione di sottosviluppo e d’instabilità del Paese, diffusa, peraltro, purtroppo in molte regioni del mondo, ma non la situazione di particolare criticità dalla quale può conseguire il diritto alla protezione sussidiaria; la circostanza che taluni stralci di altri report, enfatizzati dal ricorrente, evidenzino maggiori criticità non fa venir meno l’insindacabilità della valutazione di merito, fondata sul vaglio di COI aggiornate e attendibili;

e) il Giudice del merito, quindi, ha deciso applicando il principio enunciato da questa Corte, la quale ha avuto modo di chiarire che ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria; il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6, n. 18306, 08/07/2019, Rv. 654719);

considerato che il terzo motivo, con il quale si deduce violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, per avere la decisione impugnata sottovalutato la patologia della quale il ricorrente è affetto e il vulnus, in caso di rimpatrio, derivante dalla forzata interruzione del percorso d’integrazione sociale e lavorativa intrapreso in Italia, è infondato, avendo il Tribunale fatto corretta applicazione della norma, procedendo all’opportuna comparazione, avendo tenuto conto dei progetti di tirocinio e attività lavorativa svolti in Italia e della patologia evidenziata, reputando, nel complesso, non riscontrabile il presupposto per il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, fermo restando che, un diverso giudizio implicherebbe un’alternativa valutazione di merito;

considerato che non v’è luogo a regolamento delle spese;

considerato che sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto;

che di recente questa Corte a sezioni unite, dopo avere affermato la natura tributaria del debito gravante sulla parte in ordine al pagamento del cd. doppio contributo, ha, altresì chiarito che la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al giudizio di cassazione spetta al giudice del rinvio ovvero – per le ipotesi di definizione del giudizio diverse dalla cassazione con rinvio (come in questo caso) – al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; quest’ultimo, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 388 c.p.c., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, per la revoca dell’ammissione (S.U. n. 4315, 20/2/2020).

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

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