Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6183 del 15/03/2010

Cassazione civile sez. I, 15/03/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 15/03/2010), n.6183

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – rel. Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26412-2007 proposto da:

D.F.G. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

18/09/2006, n. 739/06 R.G.A.D.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2010 dal Presidente Dott. PAOLO VITTORIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – D.F.G., con ricorso alla corte d’appello di Napoli, ha proposto una domanda di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo.

La corte d’appello ha accolto in parte la domanda.

Ha accertato che il giudizio presupposto s’era protratto oltre il ragionevole per la durata di sette anni ed ha attribuito un’equa riparazione di Euro 6.720,00.

Le spese del giudizio le ha liquidate in Euro 469,58, di cui Euro 350,00 per onorari e 101,00 per diritti.

2. – La parte ha chiesto la cassazione del decreto.

La Presidenza del Consiglio dei ministri vi ha resistito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene più motivi.

2. -Il primo è inammissibile.

Il quesito che lo conclude ed è posto alla Corte è se il giudice deve disapplicare la L. n. 89 del 2001 quando il precetto rilevante nel caso concreto si presenti in contrasto con la CEDU. Si tratta di quesito generico, perchè non vi si indica il punto in relazione al quale la norma dettata dalla L. n. 89, art. 2 dovrebbe essere applicata e sotto che aspetto si presenti in contrasto con la Convenzione, contrasto che peraltro non potrebbe consentire al giudice di disapplicare la norma, ma gli farebbe onere di sollevare questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 117 Cost..

3. – Il motivo che segue ha riguardo alla mancata liquidazione del cd. bonus ed è corredato di quesito.

Non è fondato.

La Corte considera che il bonus legittimamente non è stato riconosciuto, perchè nella determinazione del risarcimento dovuto, mentre la durata della ingiustificata protrazione del processo è un elemento obiettivo che si presta a misurare e riparare un pregiudizio non patrimoniale tendenzialmente sempre presente ed eguale, l’attribuzione di una somma ulteriore postula che nel caso concreto quel pregiudizio, a causa di particolari circostanze specifiche, sia stato maggiore.

Sicchè, quando il giudice non attribuisce il bonus e perciò nega che quello specifico pregiudizio ulteriore sia stato sopportato, la critica del punto della decisione non può essere affidata alla sola contraria postulazione che il bonus spetta ratione materiae, era stato richiesto e la decisione negativa non è stata motivata, ma deve avere specifico riguardo alle concrete allegazioni e se del caso alle prove delle allegazioni addotte nel giudizio di merito.

Del che nel quesito non v’è traccia.

4. – Tutti gli altri motivi investono sotto vari aspetti la liquidazione delle spese del giudizio di merito e possono essere esaminati insieme.

Orbene, la liquidazione degli onorari di avvocato in Euro 350,00 e dei diritti in Euro 101,00 fatta dalla corte d’appello è inferiore alla misura dei compensi minimi dovuti in base alle prestazioni necessarie del professionista, avuto riguardo ai minimi risultanti dalle tabelle allegate al D.M. 8 aprile 2004 n. 127, per un giudizio di cognizione che si svolga davanti alla corte d’appello e si concluda con l’accoglimento della domanda per Euro 6.720,00, come è stato nel caso.

Secondo la costante giurisprudenza della Corte è quella appena richiamata la parte della tariffa che va applicata nel giudizio per equa riparazione, il quale si svolge bensì nelle forme della volontaria giurisdizione, ma è un giudizio che verte su un diritto – quello all’equa riparazione per la violazione della ragionevole durata del processo – ed in quanto tale è perciò soggetto all’applicazione della parte della tariffa relativa ai giudizi di cognizione.

E’ dunque fondato e assorbente quello dei motivi, con cui si è dedotta la violazione delle norme appena richiamate.

5. – Il ricorso è in parte accolto ed il decreto per la corrispondente parte è cassato.

6. – La Corte ha il potere di decidere nel merito sul punto in contestazione.

Gli onorari e diritti di avvocato per il giudizio di merito, in base ai paragrafi 4 della tabella A e 1 della tabella B, allegate al D.M. 8 aprile 2004, n. 127 sono liquidati rispettivamente in Euro 500,00 e 620,00, con l’aggiunta di Euro 18,58 per spese imponibili e complessivamente in Euro 1.138,58.

7. – Le spese del giudizio di cassazione sono liquidate in Euro.

525,00 di cui 100,00 per spese.

Sono compensate per metà essendo stato il ricorso accolto solo in parte e per quella di minore rilevanza economica.

8. – A tutte le spese sono da aggiungere il rimborso forfetario delle spese generali e gli accessori di legge.

Di tutte ne è ordinata la distrazione a favore dell’avvocato Alfonso Luigi Marra, che ha dichiarato d’aver anticipato le spese e non percepito gli onorari.

P.Q.M.

La Corte accoglie in parte il ricorso, cassa il decreto impugnato e, pronunciando nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare a D.F.G. la somma di Euro 1.138,58 a titolo di spese del giudizio di merito; la condanna inoltre al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate per l’intero, in Euro. 525,00, di cui 425,00 per onorari di avvocato e dichiarate compensate per metà: a tutte le spese sono aggiunti il rimborso forfettario delle spese generali e agli accessori di legge e di tutte ne è disposta la distrazione a favore dell’avvocato Alfonso Luigi Marra.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010

 

 

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