Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6183 del 14/03/2018


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Cassazione civile, sez. lav., 14/03/2018, (ud. 08/11/2017, dep.14/03/2018),  n. 6183

Fatto

Con ordinanza del 19.12.13 emessa ex art. 348-bis cod. proc. civ., la Corte d’appello di Firenze dichiarava inammissibile il gravame di Billa Aktiengesellshaft, Sede secondaria in Italia, contro la sentenza n. 849/12 del Tribunale di Firenze che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto stipulato per il periodo 18.1.-30.6.2010 da detta società con P.G., con conseguente ordine di riammettere quest’ultimo in servizio e di pagargli l’indennità L. n. 183 del 2010, ex art. 32.

Rilevava il giudice di prime cure che l’assunzione a termine di P.G. con la qualifica di banconiere di macelleria, 4 livello c.c.n.l. terziario e distribuzione servizi, era avvenuta non solo con causale generica (“sostituzione personale in ferie, permessi e Rol”), ma anche senza che nel corso del giudizio la società avesse dimostrato il nesso eziologico tra la causale stessa e l’assunzione del lavoratore, considerato altresì che il suo reparto di destinazione (banco macelleria del punto vendita della società sito in (OMISSIS)) era composto di soli 4 addetti e che il contratto aveva durata semestrale.

Per la cassazione della sentenza n. 849/12 del Tribunale di Firenze ricorre Billa Aktiengesellshaft, Sede secondaria in Italia (oggi incorporata da Penny Market GmbH), affidandosi a due motivi, poi ulteriormente illustrati con memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

P.G. resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, comma 1, perchè la sentenza impugnata, nello statuire la genericità della causale del contratto a termine, non ha fatto corretta applicazione della giurisprudenza di questa Corte secondo cui nelle situazioni aziendali complesse (come quella della società ricorrente), dove la sostituzione non è riferita ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima ove l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – risulti integrata dall’indicazione (soddisfatta nel caso di specie, sostiene la ricorrente) di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei dipendenti da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente.

1.2. Il secondo motivo prospetta violazione o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata ritenuto non dimostrato il nesso causale tra le descritte esigenze sostitutive e l’assunzione di P.G., nonostante che le specifiche allegazioni a riguardo esposte dalla società fin dalla memoria difensiva di primo grado non fossero state in alcun modo contestate dall’attore, sicchè dovevano considerarsi come ammesse in virtù del principio di non contestazione.

2.1. Il primo motivo va disatteso.

E’ pur vero che la giurisprudenza di questa S.C. invocata dalla società ricorrente (cfr., in particolare, Cass. 2.5.11 n. 9602; Cass. 26.1.2010 n. 1577; Cass. 26 gennaio 2010 n. 1576 e successive conformi) statuisce che nelle situazioni aziendali complesse, in cui la sostituzione è riferita non ad una singola persona, ma ad una funzione produttiva specifica, occasionalmente scoperta, l’apposizione del termine deve considerarsi legittima se l’enunciazione dell’esigenza di sostituire lavoratori assenti – da sola insufficiente ad assolvere l’onere di specificazione delle ragioni stesse – è integrata dall’indicazione di elementi ulteriori (quali l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto di lavoro) che consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorchè non identificati nominativamente.

Tuttavia tale giurisprudenza è chiara nel mantenere ferma la necessità che il datore di lavoro provi in concreto il nesso eziologico tra la causale enunciata in contratto e l’assunzione del lavoratore, prova che il Tribunale di Firenze ha in punto di fatto escluso (con accertamento non surrogabile in sede di legittimità), così come ha escluso in punto di fatto che possa parlarsi di una situazione aziendale complessa con riferimento ad un reparto di macelleria composto di soli 4 addetti.

2.2. Neppure il secondo motivo merita accoglimento.

Invero, una volta che nel proprio ricorso introduttivo il lavoratore abbia lamentato di trovarsi nell’impossibilità di controllare se l’assunzione fosse avvenuta davvero per la causale esposta in contratto (il che equivale a contestarla in fatto oltre che in diritto), non è su di lui che incombe l’onere di contestare le contrarie allegazioni aziendali o di fornirne prova contraria.

L’assunto della società ricorrente costituisce erronea applicazione del principio di non contestazione che governa il rito speciale e ora, dopo la novella dell’art. 115 c.p.c. ad opera della L. n. 69 del 2009, art. 45 anche quello ordinario.

Infatti l’attore, già puramente e semplicemente negando, nell’atto introduttivo del giudizio, l’esistenza d’una legittima causale del contratto a termine, così allegando l’altrui inadempimento, nel contempo preventivamente nega il fatto estintivo della sua pretesa che verrà poi eccepito da parte datoriale, con conseguente fissazione di quello che sarà il thema probandum.

Egli, dunque, non deve formulare altra specifica contestazione a fronte delle contrarie allegazioni.

In altre parole, la contestazione da parte del convenuto dei fatti già affermati o già negati nell’atto introduttivo del giudizio non ribalta sull’attore l’onere di “contestare l’altrui contestazione”, dal momento che egli ha già esposto la propria posizione a riguardo.

Diversamente, il processo si trasformerebbe in una sorta di gioco di specchi contrapposti che rinviano all’infinito le immagini riflesse, per cui ciascuna parte avrebbe sempre l’onere di contestare l’altrui contestazione e così via, in una sorta di agone dialettico in cui prevale l’ultimo che contesti (magari con mera formula di stile) l’avverso dedotto (come già osservato da Cass. n. 18046/14).

Nè – per altro verso – potrebbe mai supporsi un onere di contestare l’altrui contestazione, poichè ciò, oltre a violare l’art. 115 cod. proc. civ., stravolgerebbe il senso stesso e la scansione di quella circolarità fra onere di allegazione, contestazione e prova asserita dalla giurisprudenza di questa S.C. (cfr. Cass. S.U. n. 11353/04).

3.1. In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare in favore del controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 marzo 2018

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