Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6183 del 10/03/2017


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Cassazione civile, sez. trib., 10/03/2017, (ud. 07/12/2016, dep.10/03/2017),  n. 6183

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIELLI Stefano – Presidente –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –

Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso 12, l’Avvocatura

Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

IMMOBILBI Srl, elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio 19,

presso lo studio dell’avv. Lucilla Lenti, rappresenta difesa

dall’avv. Filippo Brunetti in virtù di procura speciale a margine

del ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 151/22/10 depositata il 16 dicembre 2010 dalla

Commissione Tributaria Regionale della Lombardia.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 7 dicembre 2016

dal Cons. Dott. Giuseppe TEDESCO;

udito per la controricorrente l’avv. Giovanni Palatiello, che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. DEL

CORE Sergio, il quale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

La Immobilbi srl propose ricorso avverso avviso di accertamento relativo all’annualità 2002, con il quale l’Agenzia delle Entrate di Lecco, sulla scorta di segnalazione della Direzione Regionale della Lombardia, ha recuperato a tassazione credito Iva che l’ufficio assumeva indebitamente detratto per la predetta annualità.

La Commissione Tributaria Provinciale di Lecco respinse il ricorso con decisione che, in esito all’appello della contribuente, fu riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che condivise i rilievi dell’appellante fondati sulla violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 e dichiarò nullo l’avviso di accertamento impugnato.

Per la cassazione di tale sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui resiste la contribuente con controricorso.

Il Collegio ha deliberato la redazione della sentenza con motivazione semplificata.

Diritto

Il primo motivo del ricorso, con il quale la sentenza è censurata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, è fondato. Invero il passaggio della sentenza su cui si appuntano le censure dell’Agenzia dell’Entrate (“non sono state rispettate tali garanzie procedimentali, posto che il verbale di constatazione di cui fa menzione la parte pubblica, non è stato mai portato a conoscenza o notificato alla parte”) allude un difetto di conoscenza del verbale in termini letterali e assoluti, in contrasto con la stessa tesi difensiva della contribuente, che aveva piuttosto lamentato che la segnalazione non fu portata a conoscenza del contribuente in via preventiva rispetto all’emissione dell’avviso, in violazione della L. L. 212 del 2000, art. 12, la cui (supposta) applicabilità al caso di specie costituisce la ragione essenziale sui cui si fonda la decisione.

E’ fondato anche il secondo motivo di ricorso, con cui l’Agenzia deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7. E’ stato oramai definitivamente chiarito (Cass. sez. unite 18184 del 2013), che l’ambito di applicazione dell’art. 12, comma 7, è circoscritto, secondo testuale indicazioni, agli “accessi”, “ispezioni” e “verifiche” fiscali nei locali del contribuente, mentre nel caso in esame si è pacificamente in presenza di un tipico esempio di c.d. verifica a tavolino, non preceduta da alcun accesso. A tale pronuncia ha fatto poi seguito Cass. sez. unite 24823 del 2015 la quale, dopo aver ribadito che l’ambito di applicabilità della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, è circoscritto nei termini sopra indicati (“accessi”, “ispezioni” e “verifiche” fiscali nei locali del contribuente), ha affermato il seguente principio di diritto: “Differentemente dal diritto dell’Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi “non armonizzati”, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi “armonizzati”, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto”.

Sebbene l’avviso riguardi nel caso in esame l’Iva, ch’è materia soggetta alla diretta applicazione delle norme dell’Unione europea, la decisione impugnata si pone ugualmente in contrasto con l’enunciato principio, perchè ne ha disposto l’annullamento per difetto di contraddittorio endoprocedimentale, in assenza di qualsiasi verifica circa l’assolvimento, da parte della società contribuente, dell’onere di specifica enunciazione delle ragioni che avrebbe potuto far valere in sede di procedimento amministrativo.

La sentenza impugnata va, pertanto, cassata e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, perchè in diversa composizione proceda al nuovo esame, facendo applicazione dei su indicati principi.

Alla giudice del merito si demanda anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

la Corte accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione per il riesame e la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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