Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6183 del 05/03/2021

Cassazione civile sez. II, 05/03/2021, (ud. 17/11/2020, dep. 05/03/2021), n.6183

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22177/2019 proposto da:

M.A., rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA GORI,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 456/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 11/02/2019;

2691 udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio

del 17/11/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– la Corte d’appello di Bologna confermò la decisione del Tribunale della medesima città, con la quale era stata disattesa l’opposizione proposta dall’odierno ricorrente, in contraddittorio con il Ministero dell’Interno e la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, avverso il provvedimento di diniego in sede amministrativa della domanda di protezione internazionale dal predetto avanzata;

ritenuto che il richiedente ricorre sulla base di due motivi avverso la statuizione e che il Ministero è rimasto intimato;

ritenuto che con il primo e il secondo motivo, tra loro correlati, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 1, artt. 2,3,4 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, artt. 11 e 32, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e “vizio di motivazione”; nonchè l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, assumendo, in sintesi, che il Giudice del merito aveva violato il principio normativo che attenua l’onere probatorio a carico del richiedente, espresso motivazione intrinsecamente carente, non aveva dato attuazione al principio che gli impone l’esercizio dei poteri officiosi istruttori, aveva violato il principio di buona fede, per aver giudicato non credibile la narrazione, era venuto meno al dovere di contestualizzare i fatti avuto riguardo alla complessiva condizione socio-politica del Pakistan, specie in relazione alla condizione di sudditanza del lavoratore dipendente, a riguardo del diritto alla protezione sussidiaria e, comunque, a quella umanitaria;

considerato che il complesso censuratorio è inammissibile, valendo quanto segue:

a) la Corte locale, con valutazione di merito in questa sede incensurabile, ha escluso in radice l’attendibilità del narrato, privo di appigli di attendibilità (il ricorrente aveva narrato di essere stato costretto a fuggire dal proprio Paese a cagione delle minacce del proprio datore di lavoro, il quale pretendeva che egli s’incolpasse d’un omicidio colposo stradale commesso dal primo) e la Corte territoriale, giudicato apertamente implausibile il racconto per una convergente pluralità di ragioni (era notte e non v’erano testimoni e perciò non era dato comprendere perchè mai il datore di lavoro avesse avuto bisogno di addebitare la responsabilità al suo dipendente, essendo ben più agevole che si fosse limitato ad allontanarsi dal luogo dell’incidente; mancavano in toto conferme dell’accaduto, nonostante che l’appellante avesse dichiarato di avere in patria uno zio albergatore, che gli aveva fornito il denaro per l’acquisto del biglietto aereo e, inoltre, la famiglia, con la quale il predetto richiedente era regolarmente in contatto, viveva serenamente, senza patire minacce), aveva escluso, sulla base delle COI (Country of Origin Information), che il Paese fosse percorso da violenza incontrollata, nel mentre, a riguardo della subordinata domanda di protezione umanitaria, aveva evidenziato l’assenza di specifica vulnerabilità in relazione a una condizione d’integrazione, non dimostrata dall’esecuzione di sporadici lavori saltuari, dalla partecipazione a un corso per apprendimento dell’italiano e ad attività di volontariato;

b) l’accertata inattendibilità fa escludere la ricorrenza di un dovere d’ulteriore approfondimento istruttorio sulla vicenda (senza contare che la narrazione, proprio a cagione della sua flagrante vacuità non avrebbe comunque permesso attingimento di conferme di sorta) e il ricorrente piuttosto che contrappore evidenze processuali tali da smentire le conclusioni della Corte d’appello si limita a riportare i principi della materia e a insistere nella propria versione;

c) piuttosto palesemente le critiche sono rivolte al controllo motivazionale, in spregio al contenuto dell’art. 360 c.p.c., vigente n. 5, difatti, invece che porre in rilievo l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo o l’assenza di giustificazione argomentativa della decisione, con le stesse il ricorrente, contrappone al ragionato esame della Corte il proprio avverso convincimento;

d) sul piano della narrazione soggettiva, l’inattendibilità della stessa risulta sorretta da argomenti che non possono in alcun modo considerarsi mero simulacro; nè, si ripete, sulla base della scarna e approssimativa narrazione era ipotizzabile un qualunque approfondimento istruttorio;

e) quanto alla situazione della Regione di provenienza, la decisione ha preso in esame COI aggiornate, dalle quali è dato escludere la sussistenza di quella situazione di violenza diffusa e incontrollata evocata dal ricorrente; in definitiva risulta evidenziata una situazione di sottosviluppo e d’instabilità del Paese, diffusa, peraltro, purtroppo in molte regioni del mondo, ma non la situazione di particolare criticità dalla quale può conseguire il diritto alla protezione sussidiaria;

f) il Giudice del merito, quindi, ha deciso applicando il principio enunciato da questa Corte, la quale ha avuto modo di chiarire che ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, a norma del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), la nozione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato, interno o internazionale, in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria; il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Sez. 6, n. 18306, 08/07/2019, Rv. 654719);

g) anche a riguardo della protezione umanitaria, nella sostanza, peraltro, nitidamente percepibile, il ricorrente invoca un inammissibile riesame delle valutazioni di merito, avverso il negativo giudizio espresso dalla Corte locale, all’esito di puntuale comparazione;

considerato che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilità, che può rilevare ai fini dell’art. 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’art. 348-bis c.p.c. e dell’art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;

considerato che non vi è luogo a regolamento delle spese non avendo l’intimato Ministero svolto difese;

considerato che sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto;

che di recente questa Corte a sezioni unite, dopo avere affermato la natura tributaria del debito gravante sulla parte in ordine al pagamento del cd. doppio contributo, ha, altresì chiarito che la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al giudizio di cassazione spetta al giudice del rinvio ovvero – per le ipotesi di definizione del giudizio diverse dalla cassazione con rinvio (come in questo caso) – al giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato; quest’ultimo, ricevuta copia della sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 388 c.p.c., è tenuto a valutare la sussistenza delle condizioni previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, per la revoca dell’ammissione (S.U. n. 4315, 20/2/2020).

PQM

dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 17 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2021

 

 

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