Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6182 del 15/03/2010

Cassazione civile sez. I, 15/03/2010, (ud. 11/01/2010, dep. 15/03/2010), n.6182

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15982-2006 proposto da:

T.G. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso l’avvocato MENICACCI STEFANO, che

la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

J.S.M.;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il

30/05/2005; n. 218/05 E.R.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/01/2010 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FELICETTI;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott.

LIBERTINO ALBERTO RUSSO che visto l’art. 375 c.p.c. chiede che la

Corte di Cassazione, in camera di consiglio, accolga il ricorso per

manifesta fondatezza.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che J.S.M., con ricorso alla Corte di appello di Perugia, convenne il Ministero della giustizia chiedendo l’equo indennizzo ex lege n. 89 del 2001 per l’irragionevole durata di un processo e la domanda venne accolta con decreto con il quale il Ministero fu anche condannato al pagamento di Euro trecento per diritti ed onorari, oltre spese generali, IVA e accessori di legge;

che avverso tale decreto l’avv. T.G. ha proposto ricorso a questa Corte lamentando che la Corte di appello avesse omesso di distrarre le spese, come richiestole, nei suoi confronti, pur essendosene essa dichiarata antistataria;

che il Ministero ha resistito con controricorso, deducendo, fra l’altro, che legittimata passiva rispetto alla domanda proposta non è esso Ministero ma la parte attrice del giudizio dinanzi alla Corte di appello, in cui favore le spese sono state liquidate;

che il ricorso è stato fissato per l’esame in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c.;

che questa Corte, considerato che il ricorso non risultava notificato a J.S.M., che era stata parte del giudizio conclusosi con il decreto impugnato ed in cui favore era stata pronunciata la condanna alle spese di cui si lamentava l’omessa distrazione, ordinava l’integrazione del contraddittorio nei suoi confronti;

che il contraddittorio è stato tempestivamente integrato e l’atto d’integrazione ritualmente depositato;

considerato che con il ricorso si denuncia la violazione degli artt. 100, 91 e 93 c.p.c., per avere la Corte di appello omesso di provvedere alla distrazione delle spese di causa, come richiesto dall’avv. T.G. con il ricorso introduttivo del giudizio;

che l’avv. T.G., che lamenta la mancata distrazione delle spese, è legittimata al ricorso nei confronti del Ministero della giustizia, parte soccombente nel giudizio dinanzi alla Corte di appello, sussistendo, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., un autonomo diritto del richiedente alla distrazione nei confronti della parte soccombente (Cass. 18 ottobre 2003, n. 15639; 19 agosto 2003, n. 12104; 25 febbraio 2002, n. 2736; 7 aprile 1999, n. 3356).

che il ricorso è manifestamente fondato, avendo la ricorrente richiesto sin dall’atto introduttivo del giudizio la distrazione delle spese giudiziali ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e non avendola la Corte di appello disposta, in violazione dell’art. 93 c.p.c.;

che, pertanto, il decreto impugnato va cassato sul punto e, decidendosi la causa nel merito ex art. 384 c.p.c., va disposta la distrazione delle spese giudiziali in esso liquidate in favore della ricorrente avv. T.G. ed a carico del Ministero della Giustizia;

che non avendo il Ministero soccombente dato causa alla mancata distrazione, si ravvisano giusti motivi per compensare metà delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso dell’avv. T.G., cassa il decreto impugnato in relazione alla mancata distrazione delle spese e, decidendo nel merito, distrae le spese giudiziali in esso liquidate, pari ad Euro trecento per onorari e diritti, oltre spese generali, IVA ed accessori di legge, in favore dell’avv. T.G., ponendole a carico del Ministero della Giustizia. Condanna altresì il Ministero della Giustizia alla metà delle spese del giudizio di cassazione, compensandone l’altra metà e liquidandole nella misura già ridotta di Euro 150,00, di cui Euro 50,00 per spese vive, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 11 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2010

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