Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6181 del 24/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 24/02/2022, (ud. 26/01/2022, dep. 24/02/2022), n.6181

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25159-2020 proposto da:

COMUNE DI CORTE FRANCA, in persona del Commissario Straordinario pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE

II, 18, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PECORILLA,

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIO CHIARELLO, MARIA

SUPPA;

– ricorrente –

contro

MEDIOCREDITO ITALIANO SPA, incorporato da INTESA SANPAOLO SPA, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE ZANARDELLI 34, presso lo studio

dell’avvocato SARA MENICHETTI, rappresentata e difesa dagli avvocati

PASQUALE RUSSO, FRANCESCO PADOVANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5458/23/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 30/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. CAPRIOLI

MAURA.

 

Fatto

Considerato che:

Mediocredito italiano s.p.a. impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Brescia gli avvisi di accertamento notificatile dal Comune Di Corte Franca in data 16/11/2015 in ragione dell’omesso versamento del saldo dell’IMU dovuta per l’anno d’imposta 2012 e 2013 relativamente a complessi immobiliari concesso in locazione finanziaria alla società Sogedi s.r.l. e Corte Aperta s.r.l., sostenendo, per quanto qui di interesse, che non era soggetto passivo ai fini IMU e, pertanto, di non essere tenuta al pagamento della predetta imposta in quanto, nonostante la risoluzione del contratto di locazione, gli immobili erano stati riconsegnati ad essa proprietaria successivamente ai periodi di imposta in discussione. La Commissione Tributaria Provinciale di Modena accoglieva il ricorso.

La sentenza, impugnata dal Comune, veniva confermata dalla Commissiohe Tributaria Regionale della Lombardia sez. distaccata di Brescia che respingeva l’appello sostenendo che la mancata consegna dei beni locati alla scadenza contrattuale comporta in capo al conduttore l’obbligo del pagamento del tributo Avverso tale pronuncia il Comune Di Corte Franca propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui l’intimata società contribuente replica con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

Con l’unico articolato motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 672, e del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 8, comma 2 e art. 9, comma 1, sostenendo che aveva errato la CTR a ritenere che, nell’ipotesi come quella di specie, di mancata riconsegna del bene al locatore a seguito di risoluzione del contratto di locazione finanziaria, soggetto passivo ai fini IMU fosse il conduttore.

Il motivo è fondato nei termini di seguito esposti.

Viene sottoposta allo scrutinio di questa Corta la questione della individuazione del soggetto passivo dell’IMU relativa ad un bene immobile concesso in locazione finanziaria nell’ipotesi, tutt’altro che infrequente, di risoluzione anticipata del rapporto contrattuale per morosità dell’utilizzatore cui non fa seguito l’immediata materiale restituzione del bene. Il problema che si pone è quello di stabilire se nel periodo intercorrente tra cessazione di efficacia del contratto e la restituzione del bene la titolarità passiva del rapporto fiscale sorga in capo al locatore, nella qualità di soggetto che giuridicamente possiede bene, o all’utilizzatore che materialmente ne dispone.

Nella fattispecie in esame risulta, infatti, pacifico tra le parti che i contratti di locazione finanziaria relativi agli immobili A e B venivano risolti per inadempienza dell’utilizzatore e riconsegnati alla società Mediocredito rispettivamente in data 10 dicembre 2013 e 24 aprile 2013.

Diversamente per l’immobile C il contratto di locazione finanziaria veniva ceduto dalla Corte Aperta s.r.l. alla società Moi s.r.l. la quale subentrava nel rapporto negoziale a far data dal 1.5.2012.

Ciò premesso, va rilevato come ai sensi del D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, “Soggetti passivi dell’imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto”. Orbene, in materia si è recentemente venuto a consolidare un maggioritario indirizzo giurisprudenziale, cui questo Collegio intende dare continuità, secondo il quale “Il D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9, individua nel locatario il soggetto passivo, nel caso di locazione finanziaria, a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto, derivandone, qualora il contratto di leasing sia risolto e l’immobile non sia stato restituito, che il locatore ritorna ad essere soggetto passivo. Ne discende che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva ai fini Imu si determina in capo alla società di leasing, anche se essa non ha ancora acquisito la disponibilità materiale del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore. Ciò in quanto il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata dell’utilizzatore” (Cass. n. 13793 del 2019, Cass. n. 25249 del 2019, Cass. n. 29973 del 2019).

In buona sostanza, l’IMU, imposta di natura prettamente patrimoniale, ha riguardo, nell’individuare il soggetto passivo ad una nozione di “possesso” civilistica per cui quello che conta è il titolo contrattuale che giustifica il possesso del bene (proprietà, diritto reale di godimento, contratto di leasing vigente) e t non la disponibilità di fatto dello stesso. A conferma di ciò il citato D.Lgs., art. 9, stabilisce la titolarità passiva dell’imposta in capo al locatario anche nel caso di beni “non costruiti” o “in corso di costruzione” che, come tali non possono essere detenuti; in tali ipotesi la stipula del contratto e non la materiale consegna del bene rileva ad individuare il soggetto obbligato al pagamento dell’imposta. Orbene, i giudici di appello non si sono attenuti alla normativa di settore ed ai principi giurisprudenziali soprarichiamati, ritenendo che sino alla consegna del bene alla concedente il soggetto passivo dell’immobile si dovesse individuare nell’utilizzatore.

La sentenza va pertanto cassata limitatamente all’immobile A e B e non essendo necessari ulteriori accertamenti istruttori va decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente.

Va invece confermata la decisione per quel che attiene all’immobile C giacché relativamente a tale bene il rapporto è proseguito con altro utilizzatore per effetto della cessiona della locazione finanziaria.

Il consolidarsi della giurisprudenza della Corte su tale tema giustifica la compensazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa la decisione impugnata relativamente ai beni A e B, decidendo nel merito con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente. Compensa le spese di merito e di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2022

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA