Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6181 del 10/03/2017
Cassazione civile, sez. trib., 10/03/2017, (ud. 07/12/2016, dep.10/03/2017), n. 6181
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BIELLI Stefano – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. SABATO Raffaele – Consigliere –
Dott. CARBONE Enrico – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6919/2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
V.N., elettivamente domiciliato in ROMA VIA BALDO DEGLI
UBALDI 330, presso lo studio dell’avvocato MARIA ASSUNTA IASEVOLI,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE DI PALMA, giusta
delega a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 24/2010 della COMM. TRIB. REG. della CAMPANIA,
depositata l’08/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
07/12/2016 dal Consigliere Dott. LAURA TRICOMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che si riporta agli
atti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
1. La Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione fondato su tre motivi avverso la sentenza n. 24/28/10, depositata il 08.02.2010 e non notificata, della Commissione Tributaria Regionale della Campania che ha confermato la decisione di primo grado che aveva annullato l’avviso di accertamento n. (OMISSIS) per IVA, IRPEF, IRAP per l’anno di imposta 2001, emesso nei confronti di V.N., esercente l’attività di commercio al dettaglio di stoffe ed abbigliamento, con il quale erano stati accertati maggiori ricavi non dichiarati e costi non deducibili.
2. Il secondo giudice, dopo avere escluso la rilevanza di alcune decisioni con le quali il contribuente intendeva far valere un preteso giudicato esterno favorevole, ha annullato l’accertamento criticando la percentuale di ricarico applicata dall’Ufficio sulla scorta di quella applicata dal contribuente negli anni precedenti, sulla considerazione che la percentuale di ricarico è destinata a mutare, se mutano le condizioni di mercato, sostenendo che avrebbe dovuto essere applicato il sistema di calcolo della media ponderata tenendo conto del volume di vendita dei singoli prodotti; affermava quindi che vi era stata confusione tra i valori utilizzati per la ricostruzione dei ricavi, di guisa che non era possibile comprendere il procedimento logico seguito dall’Ufficio.
3. Il contribuente replica con controricorso, corroborato da memoria ex art. 378 c.p.c..
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. Il Collegio ha deliberato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.
1.2. Preliminarmente va rilevato che le ordinanze depositate dal contribuente con la memoria ex art. 378 c.p.c., non possono essere utilizzate estensivamente a suo favore, come dallo stesso sollecitato, giacchè riguardano differenti annualità e gli elementi costitutivi delle fattispecie appaiono diversi in ragione dell’autonomia dei differenti accertamenti (Cass. n. 18875/2016) che riguardano annualità molto distanti tra loro (2005, 2008) e rispetto a quella oggetto del presente giudizio (2001).
2.1. Il primo motivo, con il quale è denunciata la violazione dell’art. 132 c.p.c., per contrasto tra motivazione e dispositivo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), è infondato e va rigettato.
E’ vero che la CTR dopo avere affermato che il primo motivo di appello proposto dall’Ufficio era fondato, nel dispositivo ha disposto l’integrale rigetto dell’appello, tuttavia la lettura proposta dalla ricorrente Agenzia, mediante una estrapolazione di parte del testo, non convince.
Invero dall’esame complessivo del passaggio motivazionale si evince che lo stesso riguarda la disamina della preliminare eccezione di giudicato esterno sollevata dal contribuente e la opposizione svolta sul punto dall’Ufficio, quest’ultima accolta dalla Commissione Territoriale, ma non destinata ad incidere sulla statuizione finale, proprio perchè non afferente ad una domanda.
2.2. Il secondo motivo, con il quale è denunciata la violazione dell’art. 2729 c.c., D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2, dell’art. 2697 c.c. e delle norme in tema di utilizzo delle presunzioni semplici in sede di accertamento induttivo (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) è inammissibile perchè non è stato esplicitato, oltre la mera formulazione del titoletto.
2.3. Il terzo motivo, con il quale è denunciata la insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo, concernente la ricostruzione dei ricavi e la attendibilità della percentuale di ricarico, (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) è fondato e va accolto; la CTR è assertiva nelle sue conclusioni e non analizza i molteplici elementi presuntivi offerti dall’Amministrazione.
3. In conclusione il ricorso va accolto sul terzo motivo, infondato il primo ed inammissibile il secondo; la sentenza impugnata va cassata e, non potendo essere decisa nel merito, va rinviata alla CTR delle Campania, in altra composizione, per il riesame nei limiti del motivo accolto e per la statuizione anche sulle spese di giudizio di legittimità.
PQM
La Corte di Cassazione:
– accoglie il ricorso sul terzo motivo, infondato il primo ed inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata e, non potendo decidere nel merito la controversia, la rinvia alla CTR delle Campania, in altra composizione, per il riesame e per la statuizione anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017